CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1013 |
Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si vuole superare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, la frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità, contenuta attualmente in diversi provvedimenti di differente rango normativo approvati nell'arco degli ultimi trent'anni.
La progettazione e la realizzazione di strutture accessibili, ovvero senza barriere architettoniche, localizzative e d'uso, nei luoghi aperti e confinati, di competenza delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, costituiscono un modo di procedere indispensabile, ma assai complesso da adempiere, perché, come si è detto, la vigente base normativa di riferimento è disomogenea e frammentaria. Tale circostanza determina talvolta, con particolare riferimento alla normativa tecnica, incertezze sulla norma applicabile in concreto e difficoltà interpretative e applicative derivanti prevalentemente dalla diversa regolamentazione prevista per gli edifici e gli altri spazi pubblici e per le residenze pubbliche e private. Nella consapevolezza di dover garantire uniformità normativa e per proporre soluzioni di riordino della materia, allo scopo di dare certezze agli utenti e agli operatori del settore, con l'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, era stata istituita una commissione permanente di studio; con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 ottobre 2004, n.B3/1/79 è stata ricostituita la predetta commissione su base paritetica tra lo Stato, le regioni e le
1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.