CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 520 |
Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende reintrodurre le limitazioni all'utilizzo del lavoro intermittente (lavoro a chiamata), già contenute nella legge di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul Welfare, la legge 24 dicembre 2007, n. 247. L'intento del Governo Prodi era infatti quello di razionalizzare e limitare al massimo le tipologie contrattuali basate sulla flessibilità.
Il lavoro precario nel nostro Paese, infatti, si sta ulteriormente estendendo e non è un caso che nell'attuale momento di crisi economica le forme di contratto atipiche siano quelle che trovano un'applicazione maggiore. I lavoratori assunti con alcune di queste forme contrattuali (ad esempio il lavoro a progetto), infatti, costano al datore di lavoro molto meno del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Dal giorno del suo insediamento il Governo Berlusconi ha lavorato per reintrodurre tutte quelle forme di assunzione che il Governo Prodi aveva, al contrario, abolito o limitato. Con la presente proposta di legge si vogliono dunque ripristinare le disposizioni previgenti contenute nella citata legge di attuazione del Protocollo sul Welfare, abrogando il capo I del titolo V del decreto legislativo n. 276 del 2003, che ha introdotto la tipologia del contratto di lavoro intermittente. Nel contempo, però, riportando quanto stabilito nella legge n. 247 del 2007, si reintroduce la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro
1. Il capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire a esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere l'instaurazione di rapporti di lavoro intermittente per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti temporali massimi;
b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui al presente articolo, nonché i criteri e le disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'indennità di cui al comma 2, lettera c).
4. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.