XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 307



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRAMBILLA

Istituzione dell'Ufficio del Garante per i diritti degli animali

Presentata il 16 marzo 2013


      Onorevoli Colleghi! La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata il 15 ottobre del 1978 nella sede dell'UNESCO a Parigi, anche se non ha avuto alcun valore sul piano giuridico-legislativo, ha tuttavia rappresentato un passo importante verso il riconoscimento dei diritti degli animali perché per la prima volta ha considerato l'animale non in relazione al possesso, ma come soggetto, individuo, portatore di interessi vitali. «Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza»: così l'articolo 1 della suddetta Dichiarazione afferma una «uguaglianza di diritti» o più semplicemente un «diritto alla vita». Per la prima volta sono stati riconosciuti all'animale un insieme di diritti che incidono sul comportamento umano e che individuano responsabilità e doveri non solo dell'uomo, visto nella sua individualità, ma anche della società, considerata nella sua dimensione istituzionale.
      Negli ultimi anni sono state emanate numerose disposizioni che confermano i diritti degli animali. In particolare il riconoscimento degli animali quali «esseri senzienti», ovvero esseri in grado di provare piacere o dolore e quindi portatori di interessi, con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1o gennaio 2008, ha contribuito ad accelerare un'evoluzione normativa in tale direzione. Il Trattato ha infatti impegnato gli Stati membri a tenere pienamente conto di tale riconoscimento nella formulazione e attuazione delle proprie politiche in materia di benessere degli animali. In questa direzione si è andato rafforzando il ruolo dei singoli Stati e delle stesse Istituzioni Europee nella realizzazione di politiche a

 

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tutela degli animali, e nelle conseguenti azioni di vigilanza e controllo sul loro rispetto.
      Nel frattempo è maturata nell'opinione pubblica una consapevolezza e una sensibilità diversa nei confronti degli animali che, anche grazie all'azione delle associazioni animaliste, ha spinto a considerare il benessere dell'animale nella sua più ampia accezione, dal diritto a essere curato, a quello ad essere alimentato, ad avere una vita dignitosa.
      La presente proposta di legge, in linea con la normativa nazionale ed europea e con la Dichiarazione universale dei diritti degli animali, si pone l'obiettivo di promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti degli animali attraverso l'istituzione del Garante dei diritti degli animali. L'attuale frammentazione di competenze tra Ministeri, regioni ed enti locali rende necessaria infatti la creazione di un'istituzione in grado di potenziare e coordinare l'intervento del legislatore sia per quanto attiene alla pianificazione legislativa sia per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa nazionale ed europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di promuovere il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti degli animali su tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento e il coordinamento delle azioni svolte dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché da associazioni anche di volontariato.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti a esso assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Garante scelto tra persone provenienti dal volontariato in possesso di competenze specifiche in materia, di un comprovato amore per gli animali e di consolidata esperienza.
      4. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere nuovamente nominato una sola volta.
      5. Al Garante non compete alcuna remunerazione o indennità.
      6. Per tutta la durata dell'incarico, il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore degli animali, né rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività di protezione animale. Il Garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi al

 

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l'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

Art. 2.
(Ufficio del Garante dei diritti degli animali).

      1. È istituito l'ufficio del Garante dei diritti degli animali, con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il personale dell'Ufficio del Garante è composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche in numero idoneo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3 e comunque non superiore a dieci unità.
      3. Il Garante, nella propria attività, si avvale di associazioni di tutela degli animali costituite da almeno cinque anni e di soggetti prestatori d'opera a carattere volontario, scelti dallo stesso Garante sulla base di requisiti pubblicati nel sito istituzionale della Presidenza dei Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Compiti del Garante).

      1. Il Garante:

          a) vigila sulla corretta applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti degli animali;

          b) monitora l'attività degli enti e delle associazioni di tutela degli animali operanti sul territorio nazionale a ogni livello istituzionale ed interviene in caso di necessità;

 

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          c) riceve le segnalazioni dei privati cittadini concernenti casi di violazione dei diritti degli animali;

          d) denuncia o segnala all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

          e) promuove eventi per la sensibilizzazione della popolazione in materia di tutela dei diritti degli animali;

          f) partecipa alla diffusione della conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione europea e internazionali che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità e promuove campagne di sensibilizzazione presso la popolazione sulla medesima materia;

          g) segnala a tutti gli organi competenti situazioni meritevoli di attenzione o di intervento, anche immediato;

          h) segnala al Governo e alle regioni l'opportunità di adottare provvedimenti normativi anche ai fini dell'adeguamento alle norme dettate dall'Unione europea;

          i) coordina le attività della pubblica amministrazione a livello nazionale per le materie che incidono sulla tutela, il benessere e i diritti degli animali.

      2. Nello svolgimento dei propri compiti il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela dei diritti degli animali.
      3. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere ai dati e alle informazioni in loro possesso.
      4. Il Governo, le regioni e le altre pubbliche amministrazioni sono tenuti a consultare il Garante su ogni materia che incida sulla tutela, il benessere e i diritti degli animali, adeguandosi alle sue indicazioni.

 

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Art. 4.
(Costituzione di parte civile).

      1. Il Garante può costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previste dalla legge, nei giudizi riguardanti il maltrattamento, il benessere e i diritti degli animali.
      2. L'assistenza legale al Garante è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.

Art. 5.
(Costituzione del Fondo nazionale per la tutela dei diritti degli animali).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per la tutela dei diritti degli animali, alimentato da una quota pari al 5 per cento delle vincite non riscosse dei concorsi pronostici denominati totocalcio e gioco del lotto, da finanziamenti dell'Unione europea nonché da donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, le cui risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento del Garante e dell'Ufficio di cui all'articolo 2.