CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 670 |
Onorevoli Colleghi! La popolazione anziana rappresenta oggi pressappoco il 50 per cento della popolazione italiana, dato determinato dall'allungamento della vita media, grande risultato conseguito dai Paesi sviluppati grazie al miglioramento degli standard di vita dovuto allo sviluppo economico e civile e, quindi, all'affermazione stessa dei sistemi di welfare, nonché grazie ai progressi della medicina e della copertura sanitaria della popolazione.
Questo rilevante avanzamento nelle prospettive di vita delle persone pone però il problema di attrezzare le nostre società affinché la vita in età anziana sia una vita ancora ricca di possibilità e di relazioni umane.
Può essere rilevante promuovere un ruolo sociale attivo per le persone anziane ed è per questo motivo che diventa fondamentale l'istituzione di un progetto nazionale «Anziani valore aggiunto nella società civile» per rivalutare il ruolo delle persone anziane (articolo 1).
Tale progetto è volto a sostenere le attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni ovvero dalle imprese sociali, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni senza scopo di lucro delegate dai medesimi comuni (articolo 2).
Non v’è dubbio, infatti, che l'economia sociale, per le sue caratteristiche di sistema di imprese solidali e partecipate, legate al territorio e ai suoi bisogni, appaia adatta a svolgere tali ruoli.
All'articolo 3 della presente proposta di legge si stabilisce quali sono conside-
1. È istituito il progetto nazionale «Anziani valore aggiunto nella società civile», di seguito denominato «Progetto».
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con l'ANCI, approva il Progetto con lo scopo di promuovere iniziative, facilitazioni e inserimenti nella vita pubblica di anziani che si rendano volontariamente disponibili a tale collaborazione.
1. Il Progetto favorisce le attività di utilità sociale promosse direttamente dai comuni, ovvero da imprese sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro operanti nel campo sociale o culturale delegate dai medesimi comuni.
2. Ai fini della presente legge si considerano anziane le persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e che non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale.
1. Sono considerate lavori di utilità sociale le attività che perseguono le seguenti finalità:
a) collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari e di integrazione socio-culturale; osservatori-
b) tutela dell'ambiente e del territorio, nonché miglioramento della qualità della vita;
c) promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale;
d) animazione ricreativa, turistica e sportiva.
1. Per incentivare la partecipazione ai lavori di utilità sociale di cui alla presente legge i comuni possono prevedere compensi da erogare sotto forma di abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale, concessione di buoni pasto, accesso gratuito a servizi, ad attività culturali, sportive o altre similari, nonché agevolazioni su tariffe e su altri oneri di competenza comunale.
2. I comuni possono stipulare convenzioni con esercizi commerciali privati al fine di creare una rete di agevolazioni a favore degli anziani anche con sponsorizzazioni mirate e senza fine di lucro.
3. I compensi di cui al comma 1 non sono cedibili e non concorrono a determinare il reddito ai fini fiscali e contributivi.
4. Le attività ed i lavori di utilità sociale promossi dai comuni devono essere compatibili con le condizioni psico-fisiche della persona anziana interessata.
5. I lavori di utilità sociale, promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono coperti da una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
1. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari per i comuni.