XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 515



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VACCARO

Introduzione dell'articolo 3-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la dichiarazione della volontà in ordine alla donazione di organi all'atto del rilascio della carta d'identità

Presentata il 25 marzo 2013


      Onorevoli Colleghi! Ad oggi le questioni concernenti il tema della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte sono regolate dalla legge 1o aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»; tale normativa è da leggere necessariamente in combinato disposto con il decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2000, che attua (nei termini, forme e modi) la disciplina contenuta all'articolo 5 della legge citata in ordine all'espressione della volontà dei cittadini.
      Il progresso della medicina nel settore delle donazioni e dei trapianti di organi consente di affermare che la possibilità di prolungamento della vita o della restituzione della salute attraverso la pratica del trapianto di organi o di tessuti da donatori compatibili rappresenta ormai da anni una delle tecniche più importanti offerte dalla scienza alle persone affette da patologie anche gravi.      
      Nel 2010 il Centro nazionale trapianti (CNT) ha rilevato che i donatori presenti in Italia sono complessivamente 1.888; sempre nel 2010 hanno avuto luogo 1.979 trapianti, di cui 109 da vivente. Ulteriori dati provenienti dal Sistema informativo trapianti (SIT) e aggiornati al 14 novembre 2010, ci hanno rivelato come, nel nostro Paese, siano:

          10.013 le persone in lista di attesa di trapianto;

          1.208.449 i cittadini che hanno espresso il loro consenso alla donazione di

 

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organi e di tessuti; di questi, 1.000.510 mediante le aziende sanitarie locali (ASL) e 1.107.939 mediante l'Associazione italiana donatori di organi (AIDO).

      Già dai primi anni sessanta gli interventi di trapianto sono stati effettuati con sempre maggiore frequenza e con risultati sempre più apprezzabili fino a giungere al primo trapianto di cuore effettuato nel 1967; i risultati successivamente ottenuti nel campo dei trapianti di organi e di tessuti hanno dato entusiasmo, speranze e prospettive di vita alle persone affette da patologie, anche grazie ai successi che si sono realizzati nel contrastare il cosiddetto «rigetto» per effetto degli studi, perfezionati in tutti questi anni, sulle terapie per rendere il soggetto ricevente più «tollerante» verso il trapianto. Così, sempre più spesso, grazie alla cultura che viene affermandosi, i cittadini italiani si rendono disponibili a proporsi quali donatori di organi e di tessuti.
      La proposta di legge de qua mira a innovare la disciplina in oggetto, offrendo un'opportunità ulteriore a quanti vogliano divenire donatori, ponendoli dinanzi a un'opzione di scelta da effettuare all'atto del rilascio della carta d'identità, come sancito dal comma 1 dell'articolo 3-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'unico articolo della proposta di legge. Tale scelta, come previsto dal comma 3, sarà reversibile e quindi modificabile in ogni momento, indipendentemente dalle tempistiche (dieci anni) dettate dal medesimo testo unico, in ordine ai necessari rinnovi del documento. Al comma 2 è disciplinata la possibilità, in caso di assenso alla donazione da parte del titolare della carta d'identità, di esprimere il proprio consenso circa l'apposizione della dicitura «donatore di organi e di tessuti» sul documento d'identità rilasciato. In ultimo, al comma 4, si prevede l'obbligo in capo agli uffici anagrafici del comune di trasmettere alle ASL e ai centri regionali di riferimento per i trapianti la volontà del titolare della carta d'identità in ordine alla donazione di organi e di tessuti entro trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa o della modifica di volontà.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 3-bis. – 1. All'atto del rilascio della carta d'identità, il titolare, se maggiorenne, dichiara la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo nel caso in cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
      2. In caso di assenso alla donazione, il titolare può esprimere il proprio consenso circa l'apposizione sulla carta d'identità della dicitura “donatore di organi e di tessuti”.
      3. Il titolare della carta d'identità ha diritto di modificare, in ogni momento e indipendentemente dalle ulteriori convalide del documento, la volontà di cui al comma 1, presso gli uffici anagrafici del comune e, ove ne faccia richiesta, può chiedere l'apposizione ovvero la cancellazione della dicitura di cui al comma 2 sul proprio documento d'identità.
      4. Entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di cui al comma 1 ovvero della modificazione di cui al comma 3, gli uffici anagrafici del comune provvedono a trasmettere alle aziende sanitarie locali e ai centri regionali di riferimento per i trapianti, la comunicazione circa la volontà del titolare della carta d'identità in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo nel caso in cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

      2. Il terzo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è abrogato.