CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 167 |
Onorevoli Colleghi! La pubblicità ha acquisito sempre più nel corso degli anni un'importanza tale nella comunicazione da essere in grado di dettare stili di vita, mode e tendenze con un impatto particolarmente significativo tra gli adolescenti e i giovani che si identificano nel soggetto ritratto. Se, da un lato, c’è il giusto interesse dell'azienda a fare business, dall'altro c’è spesso l'utilizzo di immagini ritoccate che alterano la realtà e che pongono in essere veri e propri messaggi fraudolenti, spesso non decifrabili da persone non dotate del senso critico necessario per discernere la falsità dal vero. Spesso è utilizzato il ritocco di un modello su una pubblicità commerciale che, pur essendo certamente fuorviante, di fatto non pone in essere un inganno sulle qualità del prodotto per il consumatore. L'immagine della persona è strumentale ad attrarre l'attenzione, creando un nesso di causalità tra la bellezza o la prestanza del modello e le caratteristiche del prodotto commercializzato, senza considerare quanto possano essere profonde le modifiche apportate da un fotoritocco all'immagine di una persona. In Europa alcuni Parlamenti, in particolar modo quello francese e quello inglese, hanno nelle loro agende politiche progetti di legge che impongono di dichiarare quando un'immagine, utilizzata per
1. Al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
«a-bis) alle modalità di rappresentazione del prodotto e all'uso di tecniche informatiche digitali per alterare l'apparenza fisica delle persone rappresentate»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È considerata altresì ingannevole la pubblicità, suscettibile di raggiungere bambini, adolescenti o comunque minori, recante la fotografia o l'immagine di persone il cui aspetto fisico è stato modificato attraverso un software di elaborazione dell'immagine o comunque attraverso una tecnologia informatica, che non è accompagnata dalla dicitura, proporzionale all'immagine e ben leggibile: “Foto ritoccata per modificare l'aspetto fisico di una persona”»;
c) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
«4-bis. Il mancato rispetto della disposizione del comma 2-bis dell'articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di 37.500 euro; l'importo della sanzione può essere aumentato fino al 50 per cento della spesa effettuata per la pubblicità relativa all'immagine».