XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 162



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOBBA, NARDELLA, ROBERTA AGOSTINI, BENAMATI, BIFFONI, CAUSIN, COPPOLA, FIORONI, GRASSI, LODOLINI, MARTELLA, MOGHERINI, PICCOLI NARDELLI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, TENTORI, ZANIN

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per l'attribuzione del diritto di elettorato attivo ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, limitatamente alle elezioni comunali

Presentata il 15 marzo 2013


      Onorevoli Colleghi! Lo strumento partecipativo che, più di ogni altro, rappresenta il simbolo del coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita dello Stato – il diritto di voto – sta vivendo oggi una grande crisi.
      Questo «scollamento» fra la politica e la società civile impone una seria riflessione su strumenti e meccanismi in grado di riavvicinare le istituzioni democratiche alle esigenze della collettività e di aumentare la potenzialità inclusiva degli strumenti di rappresentanza. Tale riflessione è tanto più urgente in quanto, rispetto agli altri Paesi europei, la classe dirigente italiana presenta un'età media di gran lunga più elevata (intorno ai sessanta/sessantacinque anni), che non solo è destinata ad alimentare il divario e il potenziale conflitto intergenerazionale, ma comporta altresì il rischio di produrre un ceto politico e parlamentare autoreferenziale e strutturalmente incapace di interpretare i processi di cambiamento economici e sociali.
      Nel nostro Paese la fascia degli elettori più anziani (ultra sessantacinquenni) supera

 

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quella più giovane (under trentacinque). Secondo studi dell'Università Cattolica di Milano, entro il 2020 gli elettori di età inferiore a trentacinque anni saranno oltre tre milioni in meno rispetto a quelli di sessantacinque e più anni.
      Secondo questo scenario l'Italia potrebbe diventare un Paese di anziani governato da anziani. I giovani verrebbero a rappresentare una minoranza, con tutte le conseguenze che tale prospettiva comporterebbe per esempio sul versante del welfare, con politiche sociali ripiegate sui bisogni degli anziani e il deteriorarsi progressivo della coesione sociale.
      In Italia, come in tutte le democrazie contemporanee, i minorenni non hanno alcuna rappresentanza politica e quindi non hanno «voce» nella determinazione delle priorità dell'agenda politica ed istituzionale; infatti, come sosteneva John Stuart Mill, i governanti sono portati a non dare spazio nei loro pensieri «per tutto ciò che possono senza danno trascurare».
      Questo costituisce un problema da affrontare, sia perché è un difetto per un regime democratico che voglia promuovere partecipazione ed inclusione, sia perché implica conseguenze economiche e sociali negative. Come spiega Luigi Campiglio nel saggio «Prima le donne e i bambini. Chi rappresenta i minorenni?» (Bologna, Il Mulino, 2005), il voto «conta», perché «è diventato il simbolo di un diritto di partecipazione a un dividendo sociale, di cui la spesa pubblica, pari a circa il 45 per cento del PIL, esprime la dimensione monetaria. La mancata rappresentanza politica e l'assenza del diritto di voto per i minorenni implicano che la loro partecipazione al dividendo è lasciata alla buona volontà dei partiti politici, il che incontra però un limite nella concorrenza politica per la vittoria elettorale».
      In alcuni Paesi, come la Germania, sono state formulate proposte di legge di revisione costituzionale per attribuire il voto ai minorenni, delegandone l'esercizio ai genitori. Tali proposte sono incentrate su un obiettivo principale: restituire dignità e rispetto a milioni di bambini e ragazzi, garantendo loro un'autentica eguaglianza di opportunità e alle loro famiglie la libertà di rappresentare il «peso» elettorale delle generazioni future.
      Senza voler entrare nel merito di questa prospettiva così radicalmente innovativa, con questa proposta di legge si intende, più modestamente, dare rappresentanza ai sedicenni per le elezioni comunali. Sono noti, infatti, due dati. Il primo è che le condizioni di vita dei minori sono difficili e la loro povertà costituisce un fenomeno molto diffuso e persistente: in Italia circa il 20 per cento dei minori, quasi due milioni, vive in famiglie che fanno fatica a raggiungere la fine del mese, con un reddito inferiore al consumo per beni non durevoli. Siamo cioè in presenza di una nuova forma di disuguaglianza: quella generazionale.
      Il secondo dato attiene invece alla partecipazione elettorale dei giovani tra i diciotto e i venticinque anni, che è significativamente più bassa rispetto alle generazioni adulte e anziane.
      In questo contesto, la proposta di legge in esame intende riconoscere – per le sole elezioni del sindaco e del consiglio comunale – il diritto di voto ai cittadini che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto i sedici anni di età.
      Perché proprio i comuni? Seguendo un'intuizione del professor Giovanni Bollea, fondatore della neuropsichiatria infantile, persona che ha dedicato tutta la sua vita ai bambini e ai ragazzi, consentire ai sedicenni di votare per il sindaco potrebbe rappresentare un'utile «prova» per farli sentire cittadini, appartenenti a una comunità locale e dunque in grado di incidere sul governo della propria città o del proprio Paese.
      Inoltre i municipi e i sindaci sono le istituzioni che ancora godono della fiducia degli italiani. Più della metà dei cittadini del nostro Paese si identifica con il proprio sindaco. Il voto per i comuni, le istituzioni più antiche e più vicine alle persone, potrebbe rappresentare la via per accrescere la responsabilità civica e l'attitudine alla politica dei futuri adulti.
 

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      Sebbene circoscritta al solo livello comunale, la disposizione può rappresentare un primo passo nella direzione di valorizzare maggiormente le nuove generazioni e di svecchiare le istituzioni rappresentative. Del resto, allargare il diritto di elettorato attivo ad una fascia generazionale oggi poco attenta e scarsamente interessata alla vita politica significa «aprire» i luoghi decisionali alla fascia di popolazione che meglio può cogliere ed esprimere i nuovi bisogni sociali ed economici e le relative esigenze di cambiamento.
      Quanto alla comparazione in ambito europeo, a parte il caso citato della Germania dove sono state avanzate proposte di costituzionalizzazione del diritto di voto ai minorenni, si rileva che l'Austria ha già da tempo abbassato a sedici anni di età il requisito anagrafico per l'esercizio del diritto di voto, per tutti i livelli di governo, mentre in altri Paesi si sta tuttora svolgendo un intenso dibattito sull'opportunità di adottare per via legislativa analoghe misure.
      In Italia, per le elezioni primarie dell'Assemblea costituente del nascente Partito democratico si è deciso di coinvolgere nel voto anche i sedicenni, e questo costituisce un elemento innovativo di cui tenere conto.
      Bisogna poi ricordare che questa soglia anagrafica coincide con l'età minima per l'accesso al lavoro in Italia, portata a sedici anni con una disposizione della legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha innalzato di un anno il divieto di lavoro minorile previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.
      Rimangono tuttora inferiori o coincidenti con tale soglia altri limiti anagrafici fissati dalla legislazione vigente: dall'età minima per l'imputabilità penale, stabilita in quattordici anni (articolo 97 del codice penale, sempre che l'autore del fatto abbia capacità di intendere e di volere), all'età minima per contrarre matrimonio, fissata in sedici anni.
      La fissazione a sedici anni della soglia anagrafica per l'accesso all'elettorato attivo alle elezioni comunali deve dunque ritenersi adeguata per una duplicità di motivi.
      Da un lato, si tratta di un'età senz'altro compatibile con l'acquisizione di una maturità e di una coscienza critica sufficienti ad esprimere un orientamento di voto pienamente consapevole. Per altro verso, in quanto disgiunto dal diritto all'elettorato passivo – che la presente proposta mantiene collegato al raggiungimento della maggiore età – il riconoscimento del diritto di voto ai sedicenni può costituire, almeno per alcuni giovani, uno stimolo a «prepararsi» a forme più mature e complete di partecipazione alla vita democratica, non da ultimo nella forma di un impegno politico diretto una volta divenuti maggiorenni.
      In tal senso, la presente proposta di legge può senz'altro contribuire ad anticipare i tempi della maturazione politica personale dei cittadini, con ciò creando le condizioni per un abbassamento dell'età media di accesso alle istituzioni rappresentative e per un generale svecchiamento della classe dirigente.
      In definitiva, fare partecipare i giovani al voto amministrativo dei comuni fin dall'età di sedici anni deve ritenersi non solo un modo per consultarli e coinvolgerli nelle decisioni riguardanti la vita cittadina, ma anche e soprattutto un modo per trasmettere loro l'importanza di esercitare un istituto di democrazia diretta che la stessa Carta costituzionale definisce un «dovere civico».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis. – 1. Limitatamente all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».

      2. Agli articoli 7, primo comma, e 33, primo comma, del testo unico, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale».
      3. Agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), e 10, comma 1, del testo unico, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale,».
      4. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del testo unico, dopo le parole: «dal compimento del 18o anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 16° anno di età, ai fini dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale,».