XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 566



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIANCONI, LAFFRANCO
Modifica all'articolo 128-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, concernente gli agenti in attività finanziaria

Presentata il 27 marzo 2013


      Onorevoli Colleghi! A fronte dell'imponente e preoccupante fenomeno della contraffazione (stando alle cifre diffuse non solo da fonti ufficiali, ma anche da organismi di studio e di ricerca, il giro di affari della cosiddetta «industria del falso» è stimato tra il 2 e il 7 per cento dell'intero commercio mondiale), occorre porre l'attenzione sui canali finanziari utilizzati per far defluire i proventi illeciti costituenti il frutto o il reimpiego dell'industria del falso.
      Recenti sviluppi investigativi confermano, infatti, che il mezzo preferenziale utilizzato per trasferire le consistenti somme di denaro scaturenti da questi traffici illeciti sono i cosiddetti «money transfer».
      I money transfer sono agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.
      Si tratta di sportelli finanziari sorti per agevolare le rimesse in patria dei migranti extracomunitari e diffusi nel nostro Paese in maniera esponenziale negli ultimi anni, passando dai 687 del 2002 agli oltre 34.000 del 2010. Nel solo anno 2009 si è registrato un incremento di circa 6.500 sportelli sul territorio; dato, quest'ultimo, che supera, da solo, l'aggregazione del gruppo «Banca Intesa-San Paolo» (circa 5.900 filiali), primo gruppo bancario italiano per diffusione sul territorio. Nell'ultimo triennio

 

Pag. 2

questo incremento ha superato le 16.000 unità, un dato superiore dell'intera rete della società Poste italiane Spa (circa 14.000 unità operative).
      Le somme movimentate per un singolo money transfer hanno raggiunto, in alcuni casi, le centinaia di migliaia di euro al giorno, assolutamente sproporzionate rispetto alla sua naturale funzione. Sebbene si tratti, con il crescere delle somme movimentate, di canali finanziari molto più costosi di quelli bancari, i dati diffusi dal Corpo della guardia di finanza (anche nel corso di un'audizione del 16 febbraio 2010 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale) dimostrano che vengono assiduamente utilizzati da chi vuole regolare le transazioni collegate ai traffici illeciti e al riciclaggio dei relativi proventi, in quanto strutture che hanno caratteristiche che ben si prestano a un determinato tipo di traffici: si tratta, infatti, di trasferimenti di denaro contante, in relazione ai quali è assai più facile eludere, rispetto al canale bancario, i presìdi antiriciclaggio e, conseguentemente, ostacolare l'individuazione dell'origine dei fondi; gli addetti al servizio di trasferimento dei fondi, appartenenti spesso alle stesse comunità etniche maggiormente coinvolte nel traffico di merci contraffatte, hanno una provenienza eterogenea e non possiedono un'estrazione di natura finanziaria in senso stretto, in quanto spesso allocati presso phone-center, internet point, centri commerciali e cartolerie; l'attività si caratterizza per le elevate numerosità e mobilità degli operatori, rispetto ai quali il controllo è certamente assai più problematico rispetto alla tradizionale e ben più strutturata attività bancaria e finanziaria in senso stretto; il sistema di money transfer che vede oggi l'Italia tra i mercati maggiormente rilevanti al mondo (il nostro Paese è il secondo mercato mondiale dopo gli Stati Uniti d'America) opera anche presso Paesi dove non esiste affatto una legislazione antiriciclaggio o è assente una regolare rete bancaria.
      Tutto, quindi, o quasi è clandestino: l'utente del sistema di money transfer, la rete di trasmissioni, a volte anche il punto di gestione, e le operazioni finanziarie illegali possono agevolmente mimetizzarsi. Ovviamente nessuna criminalità è esclusa da questi traffici: oltre al radicalismo islamico, i gruppi cinesi così come la mafia romena, solo per fare qualche esempio.
      Sempre secondo i dati diffusi dal Corpo della guardia di finanza, l'enorme massa di denaro generata dall'industria della contraffazione, ripulita e reimpiegata nell'economia legale è in grado di far defluire oltre 5 miliardi di euro attraverso i canali di money transfer, di cui ben 150 milioni di euro sono stati intercettati e recuperati nel 2010. Nel corso della XVI legislatura sono state introdotte diverse disposizioni volte a contrastare l'uso illecito – anche ai fini di finanziamento del terrorismo – del cosiddetto money transfer, disponendo, tra l'altro, che il gestore degli esercizi di telefonia e di internet autorizzati al trasferimento di denaro debba provvedere ad acquisire copia del documento d'identità del richiedente il servizio.
      Ma la lotta alla contraffazione, al terrorismo e al traffico illecito di denaro ha bisogno di una risposta che sia decisa e, anche se drastica, il più possibile risolutiva del problema e, comunque, in grado di arginare un fenomeno imponente e degno a livello istituzionale della massima attenzione. È in gioco, infatti, l'interesse nazionale del Paese nel senso più ampio del termine; un interesse, quindi, sicuramente prevalente rispetto alle limitazioni delle singole attività imprenditoriali legate ai servizi di pagamento. Si tratta, tra l'altro, di una limitazione che si rende assolutamente necessaria nel momento in cui sono proprio i dati forniti dal Corpo della guardia di finanza a dimostrare l'assoluto prevalente cattivo utilizzo dello strumento del money transfer.
      Sono i numeri, infatti, a dimostrare la gravità di un fenomeno che genera continue forme di illegalità, che non potrebbero essere neutralizzate con la semplice introduzione di ulteriori controlli. L'esponenzialità
 

Pag. 3

dei fenomeni di illecito nell'ambito di tali strutture è infatti tale da imporre misure drastiche di natura «preventiva» (piuttosto che «repressiva»), necessarie per porre fine a un'anomalia evidente del nostro sistema. Del resto, all'interno di una regolamentazione sempre più rigida e orientata verso l'utilizzo della moneta elettronica, necessario per garantire la tracciabilità dei pagamenti, un sistema di money transfer che utilizza denaro contante di dubbia provenienza è una contraddizione che il legislatore ha il dovere di rimuovere.
      Per questi motivi e, quindi, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno di traffici illeciti legati alla criminalità organizzata, la presente proposta di legge mira alla soppressione dei money transfer. La modifica prevista all'articolo 128-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, mira quindi a vietare l'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di pagamento da parte delle persone fisiche e giuridiche che non siano, ovviamente, intermediari bancari e finanziari autorizzati ovvero istituti di pagamento ovvero imprese non bancarie autorizzate ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del medesimo testo unico, alla prestazione di servizi di pagamento.
 

Pag. 4


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 128-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «8-bis. È comunque vietato l'esercizio esclusivo dell'attività di prestazione di servizi di pagamento da parte delle persone fisiche e giuridiche che non siano intermediari bancari e finanziari autorizzati o istituti di pagamento o imprese non bancarie autorizzate, ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, alla prestazione di servizi di pagamento».

Art. 2.

      1. Le strutture che esercitano attività di prestazione di servizi di pagamento e che non ottemperano al divieto previsto dal comma 8-bis dell'articolo 128-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono soggette alla sospensione dell'attività secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, sentita la Banca d'Italia, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'attuazione del comma 8-bis dell'articolo 128-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 1 della medesima legge.
      3. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle proprie

 

Pag. 5

funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa, nel triennio 2013-2015, appositi piani di intervento finalizzati al controllo dei trasferimenti di somme di denaro all'interno delle agenzie in attività finanziaria, per il contrasto al fenomeno dei traffici illeciti, rinforzando il controllo sul territorio.