CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 572 |
Onorevoli Colleghi! Nel processo di crescita dei bambini assume un ruolo sempre più importante la figura dell'educatore di asilo nido. In virtù della profonda trasformazione dei modelli sociali, in virtù della contrazione dei tempi da dedicare alla famiglia legata alle esigenze lavorative a cui i giovani sono oggi sottoposti, sempre più spesso i nostri figli vivono molto del loro tempo, già da piccolissimi, al di fuori della propria famiglia.
La presente proposta di legge mira quindi a disciplinare la professione di educatore di asilo nido e a istituire il relativo albo professionale, dando così pieno sostegno e riconoscimento a una figura professionale che, come detto, ricopre ormai una funzione fondamentale nel processo di crescita formativa dei bambini.
Si avverte la percezione che il riconoscimento dei livelli di professionalità di tale delicata professione sia ancora debole e poco significativo. Un intervento normativo si impone, pertanto, anche al fine di promuovere la permanenza degli insegnanti migliori, con opportunità di ulteriore crescita professionale da concretizzare attraverso la valorizzazione e la diffusione di significative esperienze. In particolare, si rende indispensabile prevedere per il personale educativo non laureato l'organizzazione di specifici corsi di formazione organizzati dalla regione o dagli enti locali.
L'articolo 1 della presente proposta di legge dà una compiuta definizione dell'educatore
1. L'educatore di asilo nido è una figura professionale di elevata responsabilità che si occupa della cura e dell'educazione dei bambini di età inferiore ai tre anni. La sua attività è diretta a favorire lo sviluppo di competenze cognitive, affettive e sociali nei bambini, secondo i princìpi e le metodologie del lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli organismi di gestione.
2. Gli educatori di asilo nido svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) curano l'inserimento del bambino nell'asilo nido, promuovendone una corretta crescita psichica e fisica;
b) organizzano l'attività educativa e ricreativa del bambino, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;
c) mantengono i necessari contatti con la famiglia del bambino;
d) elaborano, collettivamente, la progettazione pedagogica e approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;
e) curano l'organizzazione dello spazio interno ed esterno dell'asilo nido, proponendo, se necessario, l'acquisto di materiale e di attrezzature scelti in base a specifici progetti educativi;
f) collaborano con gli insegnanti della scuola dell'infanzia per il passaggio del bambino da una struttura educativa all'altra e progettano, tenuto conto delle rispettive esigenze, attività in comune.
1. Per l'esercizio della professione di educatore di asilo nido è necessario essere iscritti all'albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3.
2. I profili professionali degli educatori di asilo nido sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. È istituito l'albo nazionale degli educatori di asilo nido, di seguito denominato «albo».
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.
1. Possono essere iscritti all'albo i laureati in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione e psicologia, nonché coloro che sono in possesso del diploma universitario di educatore professionale.
2. Possono inoltre essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso di uno dei seguenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado o titoli equipollenti: maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado
1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli educatori di asilo nido, le regioni promuovono e finanziano corsi di qualificazione iniziale per l'accesso ai posti di educatore di asilo nido nonché corsi di aggiornamento annuale per il personale educatore in servizio, in conformità al criterio della formazione permanente.
1. L'educatore di asilo nido opera nell'ambito delle apposite strutture comunali, e degli specifici e accreditati istituti privati, assicurando una presenza continuativa per tutta la durata del servizio.
2. Il rapporto numerico tra educatori di asilo nido e bambini non deve, di norma, essere superiore a sei bambini per ogni educatore, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e di chiusura del servizio.
3. In presenza di bambini disabili, il rapporto di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo il necessario personale di appoggio, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. Ciascun asilo nido provvede all'integrazione del personale educatore con altre figure professionali eventualmente operanti nell'ambito dei servizi per l'infanzia.
2. L'educatore di asilo nido opera in funzione di coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
3. Nei casi di necessità, l'educatore di asilo nido segnala i casi di disagio al coordinatore dell'asilo nido il quale deve fare ricorso alla consulenza degli operatori delle strutture socio-sanitarie e di sostegno presenti sul territorio.
1. Il personale in servizio con la qualifica di educatore di asilo nido o qualifica equipollente da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto direttamente all'albo.