CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2012
709.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Mercoledì 26 settembre 2012.

Incontro con una delegazione della Commissione Finanze ed economia dell'Assemblea nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese.

  L'incontro informale si è svolto dalle 10.05 alle 11.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma Pag. 575, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07992 Barbato: Misure per il rafforzamento della vigilanza pubblica sul settore assicurativo.

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Francesco BARBATO (IdV) si dichiara sconcertato, per l'ennesima volta, dal tenore della risposta fornita dal Governo, rilevando come la decisione dell'ISVAP di non formulare alcuna proposta di commissariamento del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI dimostri come tale istituto non abbia saputo applicare le norme vigenti in materia di solvibilità delle compagnie assicurative. Infatti, il gruppo Fondiaria-SAI si trova, a causa di una pessima gestione, in una condizione finanziaria tanto precaria da renderne necessario il salvataggio attraverso l'acquisizione da parte del gruppo Unipol. Tale situazione ha comportato notevoli danni e disservizi nei confronti dei cittadini assicurati, che non hanno potuto godere di quella tutela che avrebbe dovuto essere assicurata loro dalle autorità pubbliche chiamate a vigilare sul settore.
  In tale contesto considera intollerabile l'inerzia tenuta dall'ISVAP e dai suoi organi di vertice in merito a tale vicenda, sottolineando come essa costituisca l'ennesimo episodio di cattiva amministrazione che caratterizza la vita del Paese, di cui fanno giornalmente le spese i contribuenti ed i cittadini onesti.
  A fronte dell'atteggiamento, che non esita a definire omertoso, dell'ISVAP nei confronti di una delle primarie compagnie assicurative italiane, risulta ancor più stridente la rigidità con la quale si è deciso di procedere immediatamente alla revoca della licenza ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Società Progress assicurazioni, unica compagnia assicurativa con sede nel Mezzogiorno, sebbene questa versasse certamente in una situazione molto meno grave, atteso che, ancora due anni dopo la sua messa in liquidazione, disponeva della liquidità sufficiente a procedere al pagamento dei sinistri. Nonostante ciò, si è depauperato completamente la compagnia, affidando l'attività di liquidazione ad altre compagnie concorrenti e licenziando il personale dipendente. A tale proposito, rileva come, probabilmente, tali scelte, affrettate e sbagliate, siano state dettate anche dalla volontà di favorire taluni soggetti, ad esempio affidando incarichi legali relativi alla liquidazione della stessa società alla consorte di un ex ministro, autorevole esponente di una delle forze politiche che sostengono l'attuale Governo, laddove invece non si è dimostrata altrettanta sensibilità per le esigenze, ben più meritevoli, dei lavoratori della stessa Progress.
  In tale quadro, molto preoccupante, considera assolutamente insufficienti le misure adottate dall'Esecutivo, contestando le argomentazioni, addotte dal Sottosegretario, secondo le quali non sussisterebbero margini giuridici per procedere all'assorbimento dei lavoratori della Progress in altre compagnie, nonché stigmatizzando la decisione di mantenere ancora al loro posto i dirigenti dell'ISVAP, nonostante la pessima prova da essi fornita nelle vicende appena ricordate.
  Nel dichiararsi del tutto insoddisfatto della risposta, rileva come, ancora una volta, il Governo in carica si dimostri complice di un sistema politico marcio e paludoso, e non possa pertanto fregiarsi di quella caratterizzazione tecnica che dovrebbe invece qualificarlo.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 13.50.

7-00972 Barbato e altri: Misure per il contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno.
(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria risoluzione, rilevando, innanzitutto, come i costi delle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada stiano subendo da anni una serie di aumenti pressoché continui, che rendono sempre più insostenibile per i cittadini adempiere all'obbligo di disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione su strada dei veicoli a motore. In particolare, tale dinamica dei prezzi delle polizze delle assicurazioni per la responsabilità civile auto si connette con il fenomeno, sempre più preoccupante, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative nel settore, che viene addotto dalle compagnie assicurative come giustificazione dell'incremento dei costi delle polizze.
  Osserva, quindi, come i comportamenti fraudolenti, che si esplicano sia attraverso truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione, oltre ad essere di per sé inaccettabili, trattandosi di un fenomeno criminale, e a costituire un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo e una causa di distorsione della concorrenza, determinino un aggravio per il sistema assicurativo, che viene normalmente addossato dalle compagnie ai consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, oppure su tutti i contribuenti, i quali finanziano attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati.
  A tale proposito, ricorda come la Commissione Finanze, al termine di un'ampia attività istruttoria durante la quale sono state ascoltate tutte le componenti del settore, abbia definito, grazie alla volontà convergente di tutti i gruppi politici, un articolato intervento normativo, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 C. 3589, di cui egli era relatore, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
  Da parte sua, il Governo ha ritenuto di avvalersi di tale attività parlamentare e di inserire le norme elaborate dalla Commissione nell'ambito del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, integrandole con ulteriori misure finalizzate al medesimo obiettivo di contrastare i fenomeni fraudolenti e di favorire una riduzione dei costi delle polizze.
  Le norme contenute nel decreto-legge riguardano, tra l'altro: il sistema di risarcimento diretto previsto per le assicurazioni RC auto, nell'ambito del quale i valori dei costi e delle eventuali franchigie, sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, devono essere calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie stesse e, in particolare, il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi; l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo RC auto, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in Pag. 59relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti; l'indicazione in bilancio e la pubblicazione sui propri siti internet, da parte delle imprese di assicurazione, di una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta; la previsione della progressiva dematerializzazione, nel termine di due anni, dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, al fine di affrontare il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto; la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto da parte del Ministero dei trasporti, che comunica l'inserimento dei veicoli nel citato elenco ai proprietari; la possibilità di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione responsabilità civile auto anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio; la possibilità, per le imprese assicurative, di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria responsabilità civile per i veicoli a motore, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe, nonché la possibilità di installare, con il consenso dell'assicurato, meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette «scatole nere» o analoghi meccanismi); alcune modifiche in materia di attestazione dello stato del rischio consegnata dall'impresa all'assicurato, sia per quanto riguarda la specificazione della tipologia dei danni eventualmente liquidati, sia per quanto riguarda l'obbligatoria trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto; le modalità di stipula dei contratti assicurativi ed il relativo regime di trasparenza; le procedure per la liquidazione dei sinistri e gli accertamenti da effettuarsi a tal fine; l'introduzione dell'obbligo, per la compagnia assicurativa, dell'obbligo di presentare querela per il reato di frode assicurativa nel caso in cui non ritenga di formulare una proposta di risarcimento; la costituzione della banca dati «anagrafe testimoni» e della banca dati «anagrafe danneggiati», che dovranno essere obbligatoriamente consultate dalle imprese assicurative in fase di liquidazione dei sinistri; l'introduzione, a fini antifrode, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette «scatole nere»); i contenuti e le modalità di trasmissione dell'attestazione sullo stato del rischio che le imprese assicurative devono periodicamente consegnare agli assicurati; l'introduzione di limiti alla risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità; l'inasprimento delle sanzioni penali a carico degli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale; il contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto, anche attraverso la loro progressiva dematerializzazione e l'uso delle apparecchiature per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione; la revisione della disciplina del meccanismo del cosiddetto bonus-malus; l'obbligo, per le compagnie, di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prevedendo che tale predetto certificato sia invece richiesto per il risarcimento del danno derivante da furto o incendio di autoveicolo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale Pag. 60(fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).
  Peraltro, il Governo non ha ritenuto di seguire la strada, che pure era stata indicata nel testo elaborato dalla Commissione, di prevedere anche l'istituzione di un apposito organismo pubblico deputato a contrastare tali fenomeni fraudolenti, affiancando in tal modo l'azione di prevenzione e repressione delle frodi assicurative che deve essere svolto sia dalle compagnie assicurative sia dalle forze dell'ordine e della magistratura.
  Nel rilevare come l'insieme degli interventi normativi finora adottati non sembri aver ancora sortito effetti decisivi rispetto all'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori delle polizze RC auto, che, secondo stime recenti, continuano a registrare aumenti annui consistenti, sottolinea, quindi, la necessità di assumere ulteriori iniziative per sciogliere il circolo vizioso, in base al quale l'elevato numero di truffe costituisce giustificazione per una costante lievitazione dei costi delle polizze, a scapito dei consumatori onesti, evitando che il meccanismo di mutualità – il quale naturalmente caratterizza la logica intrinseca al meccanismo della copertura assicurativa – sia piegato da pratiche distorte, che finiscono per premiare l'illegalità e per rendere economicamente insostenibile il costo delle polizze.
  A ciò si aggiunge, inoltre, l'effetto dirompente del progressivo abbandono, in molte aree meridionali, del mercato delle polizze RC auto da parte delle compagnie assicurative, le quali adducono anche in questo caso la motivazione dell'elevato numero di sinistri fraudolenti. In particolare, tale comportamento – che si realizza sia attraverso lo smantellamento delle strutture agenziali e di quelle dedicate alla liquidazione dei sinistri ubicate nelle aree meridionali, sia attraverso la definizione di condizioni di polizza talmente onerose da renderne impossibile, per l'utente medio, la stipula o il rinnovo – impedisce, nei fatti, a moltissimi utenti residenti nel Mezzogiorno di adempiere all'obbligo, imposto dal legislatore a seguito di una scelta compiuta in sede comunitaria fin dalla direttiva del 1969, di disporre di una copertura assicurativa per poter mettere in circolazione su strada i veicoli a motore.
  Ricorda che la tematica da ultimo considerata è già stata oggetto della risoluzione n. 7-00904 D'Antoni, approvata dalla Commissione finanze, con la quale si è impegnato il Governo a dare quanto prima attuazione alle predette previsioni legislative, nonché a fornire al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, compiute e dettagliate informazioni circa lo stato di attuazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda la tempistica relativa all'emanazione degli atti normativi secondari previsti in tale ambito, nonché circa gli effetti di tali misure.
  In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore, procedendo in particolare:
   a) a creare una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto che si affianchi in tale opera alle stesse compagnie assicurative, all'autorità di vigilanza sul comparto, nonché alle forze di polizia ed alla magistratura;
   b) a definire misure che impediscano l'abbandono del mercato delle polizze RC auto nelle regioni del Mezzogiorno da parte delle compagnie assicurative, evitando che queste ultime eludano sostanzialmente l'obbligo a contrarre che grava su di esse in tale settore;
   c) a fornire al Parlamento una compiuta informativa del resto già prevista nella richiamata risoluzione n. 7-00904, circa l'attuazione delle norme in materia assicurativa contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012 e circa gli effetti che esse hanno determinato sul livello dei prezzi Pag. 61delle polizze e sul fenomeno delle frodi assicurative.

  Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva preliminarmente come, al fine di evidenziare in maniera sistematica le azioni intraprese dal Governo e dall'Autorità di vigilanza nella lotta al fenomeno delle frodi e a quello dell'abbandono dei territori del Mezzogiorno da parte delle compagnie, il Ministro dello sviluppo economico abbia elencato, già in occasione dell'audizione del 6 settembre scorso, gli obiettivi raggiunti nella più ampia azione governativa, ricordando come sia stata data attuazione, prima che alle norme, contenute nel cosiddetto decreto liberalizzazioni, relative alla materia della RC auto, anche alla più ampia opera di riforma del settore, già avviata nel 2011, attraverso l'attuazione del cosiddetto divieto di interlocking (ovvero, il divieto di copertura simultanea di cariche direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti, operanti nei mercati assicurativi, finanziari e del credito), nonché attuando le ulteriori norme inserite nel decreto – legge n. 1 del 2012, come quella contenuta nell'articolo 28, relativa alle assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari di credito al consumo.
  Rinviando a quanto più compiutamente illustrato in sede di audizione parlamentare in merito all'attuazione di singoli articoli della riforma, alcuni dei quali, però, pur richiamati dai presentatori della risoluzione, fanno riferimento a provvedimenti in parte adottati dall'Autorità di vigilanza, ricorda, inoltre, come il Ministero dello sviluppo economico, onde garantire una rapida implementazione dei sistemi di rilevazione delle attività del veicolo, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione di sinistri stradali, abbia già avviato le procedure di informazione comunitaria previste per la regolamentazione tecnica, trasmettendo alla Commissione europea lo schema di provvedimento con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, individua i meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (la cosiddetta «scatola nera»), nonché lo schema di decreto del Ministero per lo sviluppo economico previsto dall'articolo 32, comma 1-ter, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, relativo ai connessi standard tecnologici comuni.
  Quanto alle misure richieste dall'impegno di cui alla lettera a) della risoluzione, ovvero alle iniziative volte a favorire la diminuzione del costo dei premi relativi all'assicurazione RC auto, anche attraverso il contrasto delle frodi, ricorda come già nel citato decreto-legge n. 1, cosiddetto decreto – legge «liberalizzazioni» siano state recepite molte delle indicazioni formulate dalla Commissione Finanze, che hanno portato all'attuale definizione di un sistema normativo in grado di regolare il controllo, attraverso strumenti di rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada in collegamento telematico con banche dati, delle frodi assicurative realizzate attraverso la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto.
  In particolare, con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, avvalendosi anche della dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono definite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con i ricordati sistemi elettronici o telematici. Al riguardo, fa presente che i lavori connessi all'implementazione delle banche dati, nonché la connessa attività di confronto con il Ministero dello sviluppo economico, necessarie all'attuazione del sistema, sono stati tempestivamente avviati, al fine di garantire il necessario coordinamento, anche in funzione della imminente definizione del testo del richiesto schema di regolamento attuativo.
  In merito, invece, alla creazione di una struttura pubblica dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto, che si affianchi alle compagnie assicurative, all'Autorità di vigilanza e alle Pag. 62forze di polizia e alla magistratura, peraltro già contenuta nel pacchetto di riforma proposto all'esito dell'istruttoria della Commissione Finanze, evidenzia come sia al vaglio delle strutture competenti alla verifica delle condizioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti, basati anche sulle proposte di lavoro indicate dalla Commissione Finanze.
  Quanto, infine, alla definizione di misure che impediscano l'abbandono del mercato da parte delle compagnie assicurative nelle regioni del Mezzogiorno, evitando che queste ultime eludano l'obbligo a contrarre attraverso la leva tariffaria, osserva come la complessiva azione di riforma attuata dal Ministero attraverso il predetto decreto liberalizzazioni, congiuntamente all'azione di prevenzione sanzione esercitato dall'autorità di vigilanza, rappresentino i principali strumenti in grado di calmierare l'effetto prezzo sulle tariffe delle polizze RC auto, nonché di garantire il più ampio grado di copertura in termini di offerta di polizze auto.
  In particolare, fatte salve le ulteriori iniziative in materia antifrode, già al vaglio del Governo, la completa attuazione delle ulteriori disposizioni ad oggi vigenti, tra cui l'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, il raggiungimento della richiesta efficienza produttiva del risarcimento diretto (che, a regime, potrà calmierare i costi dei risarcimenti, attraverso un più efficace sistema di compensazioni tra compagnie), nonché la definizione, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto-legge, del sistema di reporting periodico (annuale) a carico delle compagnie, volto a garantire un puntuale ciclo di controllo, gestione e repressione delle frodi, sotto il vaglio diretto dell'Isvap, l'integrazione delle banche dati sinistri, testimoni e danneggiati, oltre che la revisione della disciplina in materia di danni alla persona di lieve e di non lieve entità, in connessione con l'attività provvedimentale dell'Autorità di vigilanza, anch'essa soggetta, nel recente passato, ad una revisione dei sistemi di governance e controllo, potranno certamente contribuire alla riduzione progressiva dei costi delle polizze, attraverso un'opera di revisione dei sistemi di liquidazione dei sinistri, relativa gestione delle procedure di accertamento (dell'esistenza) e relativa responsabilità, attraverso una riorganizzazione efficiente delle strutture, e garantiranno il raggiungimento dell'obiettivo di tutela dei cittadini e piena sostenibilità del sistema assicurativo.
  In conclusione, fatte salve le ulteriori misure normative che potranno essere adottate in materia, rileva come l'impegno, contenuto nella risoluzione, «ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi che derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore» possa essere accolto dal Governo nei seguenti termini.
  Quanto alla lettera a) della risoluzione, relativa alla costituzione di una struttura pubblica antifrode, essa dovrebbe essere formulata come impegno a valutare tale possibilità già nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi in corso di definizione per favorire lo sviluppo economico anche attraverso la digitalizzazione e le semplificazioni amministrative, ferma restando la necessità di garantire il diretto impegno in materia soprattutto da parte delle strutture di liquidazione delle imprese del settore.
  Quanto alla lettera b), relativa alle misure per impedire l'elusione dell'obbligo a contrarre nel Mezzogiorno, essa dovrebbe essere formulata come impegno a valutare con particolare attenzione, in tale specifico ambito territoriale, l'attuazione e gli effetti delle misure già introdotte per contenere e rendere più trasparenti i premi RC auto, fermo restando l'intervento dell'ISVAP, che già può e deve sanzionare, sulla base delle norme vigenti, ogni elusione dell'obbligo a contrarre.
  Quanto alla lettera c), relativa all'informazione da fornire al Parlamento sull'attuazione delle recenti norme in materia assicurativa e sui relativi effetti, essa andrebbe formulata come impegno a fornire un periodico aggiornamento delle informazioni Pag. 63già fornite, di fatto entro il termine indicato del 15 settembre, in risposta a diversa risoluzione parlamentare.

  Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il Sottosegretario per l'ampia illustrazione della tematica affrontata dall'atto di indirizzo, pur non condividendo tutte le considerazioni svolte. In particolare, rileva come le norme in materia assicurativa, adottate dal Governo con il decreto-legge n. 1 del 2012, non abbiano realizzato l'obiettivo, che pure l'Esecutivo si proponeva, di determinare una riduzione delle tariffe per le polizze RC auto, evidenziando come i dati più recenti indichino un incremento medio, in tutta Italia, di tali tariffe, che nel 2012 ha raggiunto il 2 per cento, vessando i consumatori con oneri spesso insostenibili, che impediscono loro di dotarsi di una copertura assicurativa RC auto.
  Al contrario, l'unico beneficiario delle norme contenute nel predetto decreto-legge, segnatamente quelle che prevedono l'introduzione di meccanismi elettronici per il monitoraggio dell'attività del veicolo (cosiddette «scatole nere»), sia stato il noto imprenditore Luca di Montezemolo, il quale produce appunto, con la sua società Octo Telematics, tali apparecchi.
  In tale contesto la risoluzione intende sollecitare l'adozione immediata di interventi che consentano la concreta soluzione del problema, per giungere alla quale ritiene imprescindibile istituire l'agenzia antifrode, prevista già nel testo unificato, approvato in sede legislativa dalla Commissione Finanze, delle proposte di legge C. 2699-ter, C. 1964 a sua prima firma, C. 3544 e C. 3589. Ritiene infatti che tale organismo, lungi dal costituire l'ennesima superfetazione burocratica di cui il Paese deve invece liberarsi, potrebbe costituire uno strumento agile ed efficace per il contrasto alle frodi assicurative, analogo alle strutture in materia esistenti in tutti gli altri Paesi europei.
  Medesimo rilievo assume il tema della cosiddetta desertificazione assicurativa di molte aree del Sud, nelle quali le compagnie assicurative stanno smantellando la rete agenziale, impedendo anche in tale modo agli utenti di avvalersi della copertura RC auto obbligatoria. A tale riguardo, ritiene indispensabile intervenire con forza su tale tematica, eliminando un elemento di vera e propria discriminazione tra cittadini del Nord e cittadini del Mezzogiorno, al fine di garantire l'effettività dell'obbligo a contrarre gravante sulle compagnie assicurative nel comparto RC auto.
  La risoluzione si pone quindi l'obiettivo di spezzare il vero e proprio circolo vizioso che lega il proliferare delle frodi assicurative con il continuo lievitare dei prezzi delle polizze, ed intende rappresentare il contributo concreto che la vera politica deve dare alla soluzione dei problemi della gente.
  In tale prospettiva, pur dichiarandosi disponibile ad apportare correzioni alla risoluzione, non ritiene dunque condivisibile la proposta del Sottosegretario di riformulare l'impegno di cui alla lettera a), nel senso di rinviare le urgenti misure in materia antifrode a successivi provvedimenti legislativi.

  Bruno CESARIO (PT), in qualità di cofirmatario dell'atto di indirizzo, si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Barbato, sottolineando la drammaticità della situazione determinatasi in alcune aree del Mezzogiorno, nelle quali il fenomeno della diffusione dei falsi contrassegni di assicurazione – dovuto non soltanto alla maggiore incidenza delle frodi, ma, come rilevato dall'ISVAP, anche alla richiesta, da parte delle compagnie di assicurazione, di premi troppo elevati, che molti possessori di autoveicoli non hanno la concreta possibilità di corrispondere – ha assunto dimensioni tali da creare una oggettiva situazione di pericolo per i cittadini.
  Osserva, in proposito, come tale situazione sia stata resa ancora più grave dal rilevante calo registratosi nelle compravendite di autoveicoli, che ha provocato la chiusura di concessionarie, di agenzie di Pag. 64pratiche automobilistiche e di altri esercizi commerciali operanti nell'indotto, con ricadute occupazionali molto pesanti.
  In particolare, la politica tariffaria attuata in tali aree dalle imprese di assicurazione si traduce in una forma di discriminazione e di penalizzazione dei giovani, ai quali, per assicurare un ciclomotore, è richiesto il pagamento di premi tra i 5.000 e i 7.000 euro annui, in controtendenza rispetto a una legislazione che, al contrario, cerca di agevolarne, attraverso il prestito d'onore ed altri strumenti di favore, l'inserimento nel mondo produttivo.
  Nel ritenere indispensabile, quindi, che il Governo si attivi immediatamente, nei sensi indicati dai presentatori della risoluzione, al fine di risolvere le criticità da essi segnalate, stigmatizza il comportamento delle compagnie, le quali, dopo avere creato una situazione nella quale l'adempimento dell'obbligo assicurativo è praticamente precluso a molti cittadini del Mezzogiorno, non esitano a chiedere ai politici locali se abbiano qualcuno da «raccomandare» per fargli ottenere una polizza RC auto, cioè un servizio che le imprese di assicurazione sono tenute a garantire, per legge, a tutti i cittadini.
  Ribadisce, pertanto, la necessità di istituire una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione RC, la quale può affiancare in tale opera le compagnie assicurative, nonché di definire misure che impediscano l'abbandono del mercato delle polizze RC auto nelle regioni del Mezzogiorno da parte delle medesime compagnie, sia per fare in modo che non siano depotenziata, di fatto, l'efficacia delle norme in materia assicurativa recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 e da precedenti provvedimenti legislativi, sia per evitare che gli automobilisti virtuosi paghino le conseguenze dei comportamenti fraudolenti posti in essere da altri.

  Gianfranco CONTE, presidente, nel ricordare di avere già espresso, in occasione dell'audizione del Ministro Passera, svolta lo scorso 6 settembre, alcune preoccupazioni in merito ai tempi previsti per l'attuazione delle misure in materia assicurativa recate dal decreto-legge n. 1 del 2012, rileva come gli adempimenti contemplati da tale provvedimento risultino ancora sostanzialmente inevasi.
  In particolare, per quanto riguarda la definizione dei criteri per incentivare l'utilizzo del risarcimento diretto, non è stato ancora perfezionato il provvedimento mediante il quale l'ISVAP avrebbe dovuto sciogliere i nodi ancora aperti relativi ai criteri di calcolo dei valori di compensazione tra l'impresa del danneggiato, tenuta ad anticipare il risarcimento, e quella del danneggiante, tenuta a sostenere il costo finale del sinistro.
  Inoltre, non sono seguiti concreti sviluppi all'adozione da parte dell'ISVAP, il 9 agosto scorso, del regolamento concernente il modello di relazione delle compagnie assicurative sulla propria attività di contrasto alle frodi, nel quale devono essere evidenziati i dati relativi alle procedure avviate in connessione ad ipotesi di frode, il numero dei sinistri oggetto di approfondimento, il numero di querele presentate all'autorità giudiziaria, il relativo esito, nonché le misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.
  Rileva, altresì, per quanto attiene al contrasto della falsificazione dei contrassegni di assicurazione, il ritardo nell'adozione dello schema di regolamento per la loro dematerializzazione, che non è avvenuta entro il 25 settembre, come dichiarato dal Ministro in audizione, e che sembra ancora necessitare di tempi lunghi, soprattutto ove si consideri che le prime riunioni preliminari si terranno, probabilmente, la prossima settimana.
  Peraltro, non essendo stati risolti alcuni problemi di natura tecnica attinenti allo scambio di dati tra i sistemi informativi coinvolti, non si è ancora proceduto all'acquisizione delle informazioni relative alle polizze assicurative, al fine di predisporre l'elenco dei veicoli sprovvisti di assicurazione, così come non sono ancora stati affrontati con la necessaria serietà i problemi di copertura finanziaria connessi Pag. 65alla fruizione delle predette informazioni, tramite applicazioni disponibili su smartphone, da parte delle forze dell'ordine.
  Infine, evidenzia come sia in ritardo, per quanto riguarda i nuovi strumenti per la riduzione dei premi assicurativi e, in particolare, l'obbligo di offerte agevolate in relazione all'installazione della cosiddetta «scatola nera», anche l'emanazione del provvedimento relativo alla definizione di uno standard tecnologico comune per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati, il cui schema deve ancora essere posto in pubblica consultazione.
  Rileva, quindi, come i predetti ritardi nell'attuazione delle misure recate dal decreto-legge n. 1 del 2012, in una situazione caratterizzata dal costante incremento dei costi delle polizze assicurative RC auto, lievitati a tal punto da essere economicamente insostenibili per molti cittadini, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, giustifichino un'iniziativa della Commissione volta ad ottenere un'accelerazione dei tempi di attuazione del predetto provvedimento legislativo.
  Nel condividere, pertanto, il contenuto dell'atto di indirizzo, suggerisce di specificare, nell'impegno di cui alla lettera a), che l'istituzione della struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Maurizio BERNARDO (PdL), anche alla luce delle considerazioni e dei suggerimenti formulati dal Presidente, esprime condivisione per l'atto di indirizzo in discussione, anche sotto il profilo della necessità di imprimere un'accelerazione alla tempistica di attuazione degli interventi in materia assicurativa contemplati dal decreto-legge n. 1 del 2012.

  Gianfranco CONTE, presidente, nel rilevare come siano già trascorsi nove mesi dall'adozione del decreto-legge n. 1 del 2012 senza che siano state poste in essere azioni concrete di contrasto alle frodi, anche a causa dei richiamati ritardi nell'attuazione delle disposizioni recate da tale provvedimento, paventa il rischio che i primi effetti benefici in termini di riduzione dei premi assicurativi, presupponendo il successo di tali azioni di contrasto – che le compagnie dovranno evidenziare nelle loro relazioni annuali – si abbiano non prima del 2014.

  Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI accetta i rilievi espressi dal Presidente circa la necessità di perfezionare ancora alcuni atti necessari per attuare compiutamente le norme in materia assicurativa contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012, assicurando che il Governo saprà rispondere a tali sollecitazioni non a parole ma attraverso interventi concreti.
  Per quanto riguarda le ipotesi di riformulazione degli impegni contenuti nella risoluzione, suggerisce, con riferimento alla lettera a), di modificarla nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di creare una struttura pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dedicata alla repressione e prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto, specificando peraltro, in tale contesto, come occorra comunque mantenere ferma la necessità di garantire il diretto impegno in materia soprattutto da parte delle strutture di liquidazione delle compagnie assicurative.
  Per quanto riguarda invece la lettera b) degli impegni, ribadisce come la normativa vigente in materia già preveda l'obbligo, per le autorità di vigilanza in materia, di sanzionare eventuali violazioni dell'obbligo a contrarre gravante sulle compagnie assicurative, segnalando inoltre come anche la struttura di prevenzione antifrode contemplata dalla lettera a) della risoluzione possa intervenire in materia. In tale contesto non considera produttivo introdurre ulteriori previsioni in merito, ma ritiene invece che sia molto più utile vigilare circa l'effettiva applicazione della disciplina già in vigore.
  Per quanto riguarda la lettera c) della risoluzione, suggerisce di riformularla nel senso di prevedere un periodico aggiornamento delle informazioni già fornite al Pag. 66Parlamento circa l'attuazione delle norme in materia contenute nel citato decreto-legge n. 1, nonché in ordine agli effetti che esse hanno determinato sui costi delle polizze e sui fenomeni fraudolenti.

  Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alle considerazioni svolte dal Sottosegretario in ordine alla lettera b) degli impegni della risoluzione, sottolinea come le compagnie assicurative non rifiutino direttamente di stipulare polizze assicurative RC auto nelle regioni del Mezzogiorno, ma eludano tale obbligo facendo venir meno, in quelle zone, le agenzie attraverso le quali i consumatori si interfacciano con le compagnie stesse.

  Bruno CESARIO (PT) evidenzia come le compagnie assicurative, in molte zone del Sud, non si sottraggano esplicitamente alla stipula dei contratti assicurativi, ma stabiliscano tariffe tanto elevate da rendere praticamente impossibile per gli utenti, in particolare per i giovani, dotarsi di una copertura RC auto.

  Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva come la discussione sull'atto di indirizzo abbia consentito di enucleare tre ordini di problemi: da un lato, quello del rispetto formale, da parte delle compagnie, dell'obbligo a contrarre le polizze RC auto, dall'altro, l'elusione di tale obbligo attraverso la fissazione di costi di polizza insostenibili, rispetto ai quali l'ISVAP, e, in futuro, l'IVASS, dispone di poteri di accertamento e sanzione in merito. Da ultimo, il venir meno della rete agenziale che, in alcune aree del Paese, impedisce ai consumatori di stipulare le polizze.
  Nel condividere tutte le esigenze appena sintetizzate, sottolinea come la soluzione di tali problematiche debba essere individuata nelle sedi più adatte, ricorrendo agli strumenti, giuridici ed amministrativi, che è possibile attivare, non ritenendo, in particolare, che sia possibile intervenire nei confronti delle compagnie per impedire la chiusura di singole agenzie.

  Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come gli interventi per risolvere i gravissimi problemi indicati dalla risoluzione non debbano in alcun modo pregiudicare il funzionamento del libero mercato nel campo assicurativo, ad esempio imponendo tariffe obbligatorie, mentre ritiene che sia possibile incidere normativamente per vincolare le compagnie a mantenere la loro rete agenziale su tutto il territorio nazionale, facendo leva sul fatto che la copertura RC auto costituisce un obbligo per l'automobilista e che essa rappresenta, pertanto, una sorta di servizio pubblico. In tale prospettiva, reputa fondamentale mantenere la formulazione della lettera b) della risoluzione, al fine di impedire l'abbandono del mercato delle polizze RC auto nelle regioni del Mezzogiorno.

  Gianfranco CONTE, presidente, considera del tutto improprio che le assicurazioni, adducendo la gravità delle frodi assicurative nel settore, incrementino i costi delle polizze RC auto anche nel caso in cui esse non operino in quelle zone in cui più alto è il rischio di frode. Rileva, del resto, come l'ANIA abbia costantemente subordinato la riduzione dei prezzi ad interventi legislativi in materia che sono stati, di volta in volta, realizzati, senza, peraltro, che si sia mai assistito ad una riduzione della dinamica dei prezzi.

  Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI comprende le argomentazioni relative al tema della desertificazione assicurativa in alcune zone del Paese, suggerendo, tuttavia, di affrontare il tema in termini positivi, riformulando la lettera b) della risoluzione nel senso di impegnare il Governo a definire interventi atti a garantire la diffusione su tutto il territorio nazionale delle agenzie assicurative.

  Francesco BARBATO (IdV) condivide il suggerimento da ultimo espresso dal Sottosegretario relativamente alla formulazione della lettera b) della risoluzione, ritenendo altresì opportuno, in tale ambito, impegnare il Governo a fornire una compiuta informativa circa l'attuale consistenza Pag. 67della rete agenziale delle singole compagnie nelle diverse regioni.
  Riformula quindi la risoluzione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00201.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale.
C. 5417 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno CESARIO (PT), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5417, recante ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale.
  Per quanto riguarda il contenuto del protocollo di cui si prevede la ratifica, esso modifica la Convenzione tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni, firmata il 29 aprile 1983 e resa esecutiva dalla legge n. 148 del 1989, sostanzialmente al fine di emendare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della stessa Convenzione in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.
  L'articolo 1 del protocollo sostituisce la lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 della Convenzione vigente, intervenendo sul regime tributario dei redditi derivanti da funzioni pubbliche svolte dai cittadini di uno Stato presso un altro Stato.
  Al riguardo ricorda che attualmente l'articolo 19 della predetta Convenzione prevede, alla lettera a) del paragrafo 1, che le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da sue amministrazioni pubbliche, a una persona fisica, per lo svolgimento di servizi resi a tale Stato o a tali amministrazioni, siano imponibili soltanto in questo Stato.
  Le lettera b) del paragrafo 1 prevede tuttavia, nell'attuale formulazione, che tali remunerazioni siano imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, se i servizi sono resi da una persona fisica che vi sia residente e ne abbia la nazionalità o sia divenuto residente al solo scopo di rendervi i servizi.
  In tale contesto il protocollo, allo scopo di semplificare l'attribuzione della potestà impositiva tra l'Italia e il Belgio per questa tipologia di redditi, stabilisce che i redditi corrisposti da uno Stato per prestazioni effettuate nell'altro Stato contraente siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività al solo fine della prestazione del servizio.
  Tale norma riguarda, in particolare, i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti dell'Unione europea e della NATO, i quali finora sono stati tassati in Belgio nel caso in cui abbiano spostato permanentemente la loro residenza in detto Paese per motivi di servizio, e che ora verrebbero invece tassati esclusivamente Pag. 68in Italia, eliminando in tal modo la condizione di discriminazione, sotto il profilo tributario, in cui vengono ora a trovarsi rispetto ai residenti belgi di cittadinanza belga.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, che ciascuno Stato notifichi all'altro l'adempimento delle procedure di ratifica per l'entrata in vigore del protocollo e che questo entri in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di ricezione della seconda notifica.
  Il comma 2 prevede inoltre l'applicabilità delle disposizioni del protocollo aggiuntivo, una volta che lo stesso sarà entrato in vigore, a decorrere dai periodi imponibili successivi al 1o gennaio 1997. In tal modo si consente al personale italiano residente permanentemente in Belgio di avvalersi del nuovo trattamento fiscale anche per le annualità d'imposta precedenti alla firma del protocollo di modifica.
  L'articolo 3 dispone che il protocollo aggiuntivo si applichi a prescindere dai termini previsti dalla normativa interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.
  L'articolo 4 prevede infine che il protocollo resti in vigore fino a quando sarà in vigore la Convenzione.
  Evidenzia quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5434, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.
  Il disegno di legge contiene inoltre norme di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano atte a recepire le disposizioni della Convenzione, sottoscritta da 28 Stati, la quale è stata oggetto di ratifica o di adesione da parte di 13 Stati e non è ancora entrata in vigore a livello internazionale.
  Preliminarmente segnala come il recepimento della Convenzione consentirà di porre rimedio ad una lacuna dell'ordinamento italiano in ordine alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.
  Infatti l'unica norma vigente in materia è quella di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2010 (la cui vigenza è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dall'articolo 7 del decreto – legge n. 216 del 2011), che si limita a prescrivere la sospensione di eventuali misure esecutive a carico di Stati esteri nelle more di procedimenti, che li riguardino, davanti a istanze giurisdizionali internazionali.
  Pertanto l'Italia, nel settore delle immunità giurisdizionali degli Stati, ha agito finora su base consuetudinaria, ovvero sul piano del diritto internazionale generale, ove è riconosciuta l'immunità degli Stati stranieri in funzione del rispetto della loro sovranità.
  La ratifica della Convenzione del 2004 consentirà di ridurre notevolmente le ambiguità interpretative relative all'applicazione del diritto internazionale generale, definendo un quadro di riferimento giuridico più certo, essenziale anche in considerazione del sempre maggiore coinvolgimento degli Stati e degli enti di diritto pubblico in attività commerciali e di tipo privatistico.
  Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, Pag. 69essa si compone di un breve preambolo e di 33 articoli, raggruppati in sei parti.
  La parte prima (che si compone degli articoli da 1 a 4) reca previsioni di carattere introduttivo. L'articolo 1 fissa il campo d'applicazione della Convenzione in oggetto, ovvero l'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni dai tribunali di un altro Stato, mentre l'articolo 2 reca una serie di definizioni indispensabili per la corretta interpretazione della Convenzione. A tale riguardo segnala, in particolare, l'accezione ampia fornita al termine di Stato, che si applica anche alle componenti di uno Stato federale o alle suddivisioni politiche statali abilitate compiere atti di imperio, come anche all'espressione transazione commerciale, nella quale rientrano, ai sensi del comma 1, punto ii), per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, anche i contratti di natura finanziaria.
  L'articolo 3 salvaguardia i privilegi e le immunità conferiti in virtù del diritto internazionale alle missioni diplomatiche, ai consolati, alle rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, ai capi di Stato, agli aeromobili o oggetti spaziali appartenenti a ogni singolo Stato.
  L'articolo 4 sancisce la non retroattività della Convenzione, che non si applica ad alcuna questione sollevata in un procedimento promosso prima dell'entrata in vigore tra gli Stati interessati della Convenzione stessa.
  La parte seconda (che si compone degli articoli da 5 a 9) comprende principi di carattere generale, a partire dalle modalità di attuazione dell'immunità degli Stati.
  In tale ambito l'articolo 6 prevede che ciascuno Stato si astiene dall'esercitare la sua giurisdizione contro un altro Stato, vigilando sul rispetto di tale decisione da parte dei propri tribunali. Viene precisato che si considera promosso un procedimento contro un altro Stato quando quest'ultimo sia citato come parte del procedimento, o il procedimento stesso sia di fatto finalizzato pregiudicarne beni, diritti, interessi o attività.
  L'articolo 7 stabilisce che uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale qualora abbia dato esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di un particolare tribunale nei riguardi di una certa materia o causa, e ciò sia mediante accordo internazionale, sia mediante contratto scritto o dichiarazione o comunicazione scritta inoltrata nell'ambito di un determinato procedimento al tribunale interessato. Non è tuttavia considerato consenso all'esercizio della giurisdizione l'accordo generico sull'applicazione della legge dello Stato di residenza.
  L'articolo 8 definisce gli effetti della partecipazione di uno Stato a un procedimento giudiziario: in particolare, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale se ha attivato esso medesimo il procedimento, ovvero vi è intervenuto o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito delle questioni in giudizio. Da questa regola generale sono eccettuati diversi profili: anzitutto, è stabilito che non possa considerarsi consenso il fatto che uno Stato intervenga nel procedimento solo per invocare l'immunità da esso, o per far valere un diritto o un interesse verso un bene in causa nel procedimento. Inoltre, non è considerata consenso di uno Stato all'esercizio della giurisdizione del tribunale dell'altro Stato la presenza in un procedimento di un proprio rappresentante quale teste, e nemmeno la non comparizione in un procedimento.
  L'articolo 9 esclude il riconoscimento dell'immunità giurisdizionale ad uno Stato in caso di domanda riconvenzionale da esso presentata.
  La parte terza (che si compone degli articoli da 10 a 17) riguarda i procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità.
  L'articolo 10 disciplina il caso di transazioni commerciali di uno Stato con una persona fisica o giuridica straniera, facendo salvo il diverso accordo tra le parti o le transazioni commerciali dirette tra Stati.
  L'articolo 11, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, esclude che si possa invocare Pag. 70l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra uno Stato e una persona fisica impiegata interamente o in parte sul territorio dell'altro Stato. La disposizione indica peraltro numerose eccezioni, le principali delle quali sono l'appartenenza della persona interessata alla sfera delle immunità diplomatiche, o il carattere di assoluta necessità, per la sicurezza dello Stato, del licenziamento dell'impiegato in questione.
  Ai sensi dell'articolo 12, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, l'immunità giurisdizionale non potrà essere invocata da uno Stato in un procedimento che riguardi una riparazione pecuniaria per il decesso o la lesione dell'integrità fisica di una persona, ovvero in caso di danni o perdita di un bene materiale, imputabili ad atti od omissioni attribuibili allo Stato, verificatesi del tutto o in parte sul territorio dello Stato di appartenenza dei tribunali e in presenza dell'autore.
  In base all'articolo 13, e sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente concordato, uno Stato non potrà invocare l'immunità giurisdizionale in ordine a diritti e obblighi relativi ad un bene immobiliare situato su territorio dello Stato del foro, così come a beni mobiliari o immobiliari derivati da una successione o da una donazione, e nemmeno a diritti o interessi dello Stato nell'amministrazione dei beni di un fallimento, derivanti dalla cessazione di una società o inclusi in un trust.
  L'articolo 14 esclude l'immunità giurisdizionale anche rispetto alla determinazione del diritto di uno Stato a brevetti, disegni industriali, ragioni sociali, marchi di fabbrica o diritti d'autore, e ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale che siano protetti giuridicamente dallo Stato del foro (ancora una volta, sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto).
  Ai sensi dell'articolo 15 uno Stato non potrà altresì invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente la sua partecipazione in una società o in un gruppo, se tale società o gruppo comprendono parti diverse da Stati o organizzazioni internazionali, e sono costituiti conformemente alla legislazione dello Stato del foro, ovvero vi hanno la propria sede sociale oppure il principale luogo di attività: anche in tal caso tuttavia vige l'eccezione di diversi accordi tra gli Stati interessati, o tra le parti alla controversia.
  Sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto, l'articolo 16 preclude ad uno Stato la possibilità di invocare l'immunità giurisdizionale nei confronti di navi di cui esso sia proprietario o esercente, qualora durante il fatto che ha dato luogo all'azione legale la nave non fosse utilizzata a scopo di servizio pubblico, bensì commerciale.
  Se in un procedimento sorge la questione del carattere di servizio pubblico o, al contrario commerciale, di una nave o di un carico di cui uno stato sia proprietario o esercente, sarà sufficiente un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da altra autorità competente dello Stato interessato a dare prova dell'effettivo carattere della nave o del carico in questione.
  L'articolo 17 esclude, qualora uno Stato concordi con una persona fisica o giuridica straniera di sottoporre ad arbitrato alcuni aspetti contestati relativi a una transazione commerciale, che tale Stato possa invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento che concerna la validità, l'interpretazione, l'applicazione o la procedura dell'arbitrato, nonché la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale.
  La parte quarta (che si compone degli articoli da 18 a 21) riguarda l'immunità degli Stati nei confronti di eventuali misure esecutive scaturite da un procedimento innanzi ad un tribunale.
  L'articolo 18 prevede che non si può procedere, prima della sentenza, ad alcuna misura di pignoramento o sequestro contro i beni di uno Stato, in relazione ad un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, a meno che lo Stato interessato non vi abbia esplicitamente consentito – tramite un accordo internazionale, ovvero Pag. 71un patto d'arbitrato, un contratto scritto, una dichiarazione o una comunicazione al tribunale –, e non abbia riservato alcuni beni all'adempimento della richiesta oggetto della controversia.
  L'articolo 19 stabilisce, analogamente, che posteriormente alla sentenza non si può procedere ad alcuna azione esecutiva nei confronti dei beni di uno Stato, a seguito di un procedimento giudiziario che lo abbia coinvolto, se non alle condizioni prima richiamate, e con la clausola aggiuntiva che lo Stato interessato abbia stabilito non essere i beni interessati specificamente utilizzati o destinati a scopi di servizio pubblico.
  A tale ultimo proposito l'articolo 21 individua i beni ritenuti essenziali agli scopi di servizio pubblico perseguiti da uno Stato, rispetto ai quali, ai sensi dell'articolo 19 non si può procedere a misure coercitive posteriori alla sentenza. In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, i conti bancari destinati al funzionamento delle rappresentanze internazionali e diplomatiche di uno Stato, i beni della Banca centrale, i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o di esposizioni a carattere scientifico, culturale o storico. Inoltre la disposizione annovera i beni a carattere militare.
  In questo contesto l'articolo 20 esclude che il consenso accordato da uno Stato all'esercizio della giurisdizione nei suoi confronti implichi il consenso da parte di detto Stato a subire misure di carattere esecutivo, per le quali si dovrà reiterare l'esplicitazione del consenso stesso.
  La parte quinta (che si compone degli articoli da 22 a 24) reca disposizioni varie.
  In dettaglio, l'articolo 22 disciplina le modalità di notifica degli atti di citazione, mentre l'articolo 23 regola le condizioni alle quali può essere pronunciata sentenza contro uno Stato in contumacia.
  L'articolo 24 stabilisce i privilegi e le immunità degli Stati nel corso di un procedimento davanti a un tribunale: in particolare, nel caso in cui uno Stato rifiuti di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato relativa a una certa fase del procedimento, a tale stato non sarà inflitta alcuna multa o altra penalità. La norma prevede inoltre che, se uno Stato è parte convenuta in un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, esso non sarà tenuto a fornire alcuna fidejussione, né a costituire depositi a garanzia del pagamento di spese e costi del procedimento.
  La parte sesta (che si compone degli articoli da 25 a 33) reca le disposizioni finali della Convenzione.
  In tale ambito l'articolo 25 stabilisce che costituisce parte integrante della stessa un allegato volto a chiarire la portata di alcune delle disposizioni della Convenzione, con particolare riguardo al termine «immunità» menzionato nell'articolo 10, agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro di cui all'articolo 11, al termine «determinazione» dei diritti protetti di cui agli articoli 13 e 14, all'espressione «transazione commerciale» di cui all'articolo 17 e al termine «ente» utilizzato nell'articolo 19.
  L'articolo 26 reca una clausola di salvaguardia dei diritti e obblighi degli Stati Parti della Convenzione nei confronti di accordi internazionali per essi vigenti su materie analoghe all'oggetto della Convenzione medesima.
  L'articolo 27 stabilisce che la soluzione di eventuali controversie tra gli Stati Parti deve essere perseguita mediante negoziato, e che, in difetto di successo del negoziato stesso, si potrà adire l'arbitrato internazionale e finanche la Corte internazionale di giustizia, salva riserva da parte di ognuno degli Stati Parti della Convenzione.
  In base agli articoli 28, 29 e 32, alla Convenzione, che è rimasta aperta alla firma fino al 17 gennaio 2007, può aderire qualsiasi Stato; in tale ambito si stabilisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale dell'ONU.
  In base all'articolo 30 l'entrata in vigore a livello internazionale della Convenzione è prevista 30 giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o adesione. Pag. 72
  L'articolo 31 prevede che ogni Stato Parte possa denunciare la Convenzione in esame con notifica scritta al depositario, e con effetto un anno dopo la ricezione della notifica stessa – senza peraltro pregiudicare le questioni di immunità giurisdizionale sollevate nei procedimenti promossi prima della data di effetto della denuncia.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.
  L'articolo 3 mira invece a conformare l'ordinamento italiano a pronunce della Corte internazionale di giustizia che escludono la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a condotte adottate da uno Stato estero, posta la loro qualificazione in termini di atti «iure imperii».
  A tale riguardo, in caso di una pronuncia della Corte che nega la giurisdizione del giudice civile nazionale nei confronti di altro Stato, si prevede che:
   se la causa civile in Italia è ancora in corso, il comma 1 demanda al giudice adito davanti al quale pende la controversia di dichiarare, d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, il proprio difetto di giurisdizione;
   se la causa civile è già conclusa e dunque si è già formato il giudicato civile, il comma 2 consente la revocazione della sentenza in deroga alle disposizioni generali del codice di procedura civile.

  Evidenzia quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.
C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5446, recante ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 25 articoli, esso costituisce l’«accordo di sede» stipulato tra il Governo italiano e il BIE, al fine di determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni dell'Expo.
  In particolare, l'articolo 1 contiene una serie di definizioni indispensabili per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 2 esplicita l'oggetto dell'Accordo, il quale è finalizzato a facilitare l'partecipazione ad Expo 2015 ed favorire il successo dell'Esposizione.
  L'articolo 3 precisa la responsabilità del BIE in ordine al rispetto delle disposizioni della Convenzione di Parigi in relazione all'Expo Milano 2015.
  Ai sensi dell'articolo 4 il Commissario Generale dell'Expo 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE e, Pag. 73in conformità alla normativa italiana, è garante della realizzazione dell'esposizione.
  L'articolo 5 definisce le responsabilità dell'Organizzatore, che è una società di interesse nazionale l'attuazione del cui oggetto sociale costituisce un impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del BIE, da effettuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità. In tale ambito l'Organizzatore è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento, nonché tutte le attività connesse alla sua preparazione, organizzazione e gestione.
  L'articolo 6 disciplina l'ingresso e il soggiorno dei vari rappresentanti dei partecipanti all'Expo.
  In tale ambito il paragrafo 2 prevede il rilascio, da parte del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a talune categorie di soggetti, di una carta di identità a validità limitata, che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno.
  Inoltre i paragrafi da 3 a 6 prevedono che lo Stato ospitante agevoli l'ingresso e il soggiorno del personale a vario titolo coinvolto nell'evento.
  L'articolo 7 prevede che «Expo Milano 2015 spa», Organizzatore dell'evento, possa chiedere al Ministero dello Sviluppo economico l'assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo e per il periodo gennaio 2013-marzo 2016 e a titolo gratuito, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore medesimo.
  In riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala innanzitutto come l'articolo 8 preveda l'obbligo, per ogni partecipante all'evento, ufficiale e non ufficiale, di dotarsi di un'assicurazione obbligatoria contro terzi, sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario generale dell'Expo da ogni responsabilità per danni a persone e cose durante l'Expo stesso.
  L'articolo 9 individua le prerogative dei Commissari generali di sezione (ossia i rappresentanti nominati da ciascuno Stato o organizzazione partecipante), i quali potranno stipulare contratti, acquisire e cedere beni immobili, nonché stare in giudizio.
  L'articolo 15 riconosce le medesime prerogative ai partecipanti non ufficiali (ossia ogni entità giuridica nazionale o estera autorizzata a partecipare: in particolare amministrazioni pubbliche territoriali, aziende e organizzazioni della società civile).
  Ancora riguardo agli aspetti di interesse della Commissione Finanze evidenzia l'articolo 10, il quale reca una serie di esenzioni tributarie accordate ai Commissariati generali di Sezione, con esclusione delle tasse e dei prelievi che costituiscano il corrispettivo di servizi resi dai Commissariati stessi.
  In dettaglio, il paragrafo 1 prevede l'esenzione da ogni imposta diretta (sostanzialmente imposta sui redditi delle società – IRES – e dall'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP), dei beni averi e redditi dei Commissariati, limitatamente alle attività istituzionali e non commerciali poste in essere nell'ambito dell'Expo 2015.
  Il paragrafo 2 dispone inoltre l'esenzione, per la durata dell'Accordo, dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) dei fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione.
  Il paragrafo 3 stabilisce l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali.
  Il paragrafo 4 estende ai Commissariati le esenzioni e agevolazioni già spettanti allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi pubblici, sui prelievi sulla pubblicità e sull'imposta municipale secondaria.
  Il paragrafo 5 dispone, altresì, la non imponibilità, ai fini IVA, degli acquisti di beni e servizi e delle importazioni effettuate dai Commissariati per le loro attività Pag. 74ufficiali, mentre il paragrafo 6 sancisce l'esenzione dei Commissariati e dell'Organizzatore dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei padiglioni dei Partecipanti ufficiali all'Expo per l'espletamento di attività istituzionali non commerciali.
  I paragrafi 7 e 8 esentano i Commissariati da dazi, imposte, divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la partecipazione ufficiale all'Expo; in caso di successiva cessione onerosa di tali beni si prevede che essa possa avvenire solo con l'accordo delle autorità italiane e previo pagamento delle relative imposte, diritti e contributi.
  Il paragrafo 9 prevede l'esenzione da ogni imposta e dazio, nonché dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso, per la durata dell'Accordo, su due veicoli destinati ad uso ufficiale del Commissariato, nonché una limitata esenzione dalle accise su carburanti utilizzati per tali veicoli.
  Il paragrafo 10 sancisce la libertà dei Commissariati di ricevere ogni tipo di fondi, valuta o contanti, nonché di detenere conti in qualsiasi valuta per far fronte ai loro scopi istituzionali.
  L'articolo 11 dispone in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 12, il quale prevede l'esenzione del personale dei Commissariati generali da ogni forma di tassazione diretta sul reddito prodotto al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali o per loro conto in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano.
  Inoltre si prevede la franchigia doganale, in favore del predetto personale, su mobili, effetti personali e su un veicolo, che è altresì esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso.
  Il suddetto personale ha altresì il diritto di detenere liberamente nel territorio della Repubblica o di trasferire all'estero titoli esteri, valuta straniera o conti di qualsiasi valuta.
  L'articolo 13 stabilisce il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da autorità estere al personale delle Sezioni.
  L'articolo 14 dispone in materia di frequenza al sistema scolastico nazionale e di accoglimento, dietro richiesta, di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.
  In tale ambito, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, il paragrafo 2 stabilisce l'obbligo che lo studente straniero sia munito di una polizza assicurativa per le spese di cure mediche e ricoveri, nonché per i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e oneri legali.
  Sempre in merito ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 16 dispone il regime di esenzione per i partecipanti non ufficiali.
  In particolare, il paragrafo 1 esenta tali soggetti dall'imposizione diretta (sostanzialmente dall'IRES e dall'IRAP) per le attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo.
  Il paragrafo 2 esenta dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) i fabbricati posseduti situati all'interno dell'area destinata all'Expo, mentre il paragrafo 3 esclude l'applicazione delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi a tali fabbricati.
  I paragrafi 4 e 5 prevedono inoltre procedure doganali semplificate per le importazioni definitive o in ammissione temporanea per i beni connessi con la partecipazione all'Expo, fatti salvi i controlli sanitari e fitosanitari.
  Gli articoli 17 e 18 completano il quadro delle disposizioni relative al personale dei Partecipanti non ufficiali.
  In particolare, l'articolo 17 disciplina il regime previdenziale, nonché la copertura Pag. 75sanitaria per il predetto personale, mentre, nell'ambito dell'articolo 18 segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 2, il quale prevede l'applicazione, al personale delle Amministrazioni pubbliche territoriali che non abbia cittadinanza o residenza italiana, le esenzioni tributarie e doganali, nonché le norme in materia di libera detenzione di titoli o valuta estera prevista dall'articolo 12 dell'Accordo per il personale dei Commissariati generali dei Partecipanti Ufficiali all'Expo.
  Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli 19 e 20, recanti misure di agevolazione fiscali.
  In dettaglio, l'articolo 19 individua le agevolazioni fiscali per l'Organizzatore. In tale ambito il paragrafo 2 interviene in materia di IVA, estendendo alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da appaltatori nei confronti dell'Organizzatore le previsioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi del quale per talune tipologie di cessioni di beni, al pagamento dell'IVA sugli acquisti è tenuto il soggetto cessionario (cosiddetto meccanismo del reverse charge), in deroga al principio generale secondo la quale l'IVA è versata dal cedente.
  Sempre in materia di IVA, il paragrafo 3 stabilisce che le prestazioni rese dall'Organizzatore per l'acceso all'Expo non rientrano tra le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 22), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (il quale include, tra l'altro, tra le operazioni esenti le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili).
  Il paragrafo 4 dispone l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP per i contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici all'Organizzatore, mentre il paragrafo 5 prevede la riduzione dei prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari.
  Il paragrafo 6 stabilisce altresì l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni concernenti terreni e fabbricati necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo.
  L'articolo 20, reca invece le agevolazioni fiscali a favore del Proprietario (ossia la Società AREXPO Spa, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore), richiamando le agevolazioni previste dai paragrafi 2, 4 e 6 dell'appena illustrato articolo 19.
  Nell'ambito delle clausole finali dell'Accordo l'articolo 21 prevede la creazione di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015, senza oneri per lo Stato italiano.
  L'articolo 22 specifica che i privilegi e le facilitazioni previste dall'Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Expo e non a vantaggio di singoli, che le persone beneficiarie di tali facilitazioni sono comunque tenute al rispetto delle legge italiane, senza interferire con gli affari interni dello Stato italiano e che nessuna disposizione dell'Accordo pregiudica il diritto del Governo italiano ad adottare misure indispensabili per la sicurezza.
  Gli articoli 23 e 24 prevedono, per la soluzione delle controversie, una clausola arbitrale, sulla base delle disposizioni della Convenzione di Parigi del 1928, ovvero un arbitrato previsto dagli atti del BIE.
  L'articolo 25 prevede che l'Accordo entri in vigore alla data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica, disciplinando altresì le modalità di denuncia dell'Accordo stesso.
  In tale contesto la disposizione specifica, al paragrafo 2, che l'Accordo rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2016, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 19, che resterà in vigore sino al 30 aprile 2017.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. Pag. 76
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.
  L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 135.000 euro per il 2014 e in 315.000 euro per il 2015. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione, nella misura di 315.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Evidenzia, quindi, come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 settembre 2012.

  L'uficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

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