CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 febbraio 2011
443.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04260 Forcolin: Verifiche sulle separazioni familiari fittizie volte ad ottenere risparmi di imposta.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianluca FORCOLIN (LNP) sottolinea la rilevanza assunta dal fenomeno delle separazioni fittizie, mediante le quali un numero sempre maggiore di coppie sposate affronta il costo di un procedimento di separazione consensuale al solo scopo di pagare minori imposte.

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In proposito, si può facilmente calcolare come, nel caso di una famiglia con un solo reddito pari a 80.000 euro, composta dai due genitori e da due figli minorenni a carico, le minori imposte sul reddito da versare all'erario ammontino, ove intervenga una separazione, a più di 4.500 euro all'anno e, in taluni casi, finanche a 10.000 euro, ove si tenga conto dei risparmi concernenti le imposte locali, quale l'ICI, le imposte di registro applicabili alle compravendita della prima abitazione, nonché altre agevolazioni in termini di riduzioni tariffarie, di accesso a prestazioni socio-assistenziali e di sussidi scolastici.
Rileva, quindi, come tale risparmio, consentito dal nostro ordinamento fiscale, finisca per incentivare le separazioni fittizie, e come pertanto l'Amministrazione finanziaria debba assumere iniziative volte ad attivare forme di monitoraggio su tale fenomeno, al fine evitare l'ulteriore diffusione di una pratica pregiudizievole per le casse dell'Erario, verificando, ad esempio, quante separazioni non sfocino in divorzi, se la residenza dichiarata corrisponda a quella effettiva e quali siano i soggetti intestatari delle utenze domestiche.
Auspica quindi che il Governo ponga in essere un'attività di controllo su tale fenomeno elusivo, che può pregiudicare indirettamente le famiglie oneste, segnatamente i nuclei familiari numerosi, sottolineando come tale azione di contrasto risulti ancor più necessaria alla luce del dibattito in corso sull'opportunità di introdurre nel sistema tributario il meccanismo del quoziente familiare, che è volto a sostenere proprio le famiglie numerose.

5-04261 Barbato: Iniziative normative in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti bancari e di operatività delle banche.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco BARBATO (IdV), concordando con il Sottosegretario circa l'estraneità delle tematiche assicurative alle competenze della Banca d'Italia, rimarca, tuttavia, come l'interrogazione riguardi un soggetto, Cesare Geronzi, ora Presidente di Assicurazioni Generali Spa, la cui precedente attività di banchiere è stata costellata di azioni discutibili, alcune delle quali gli avevano persino procurato una condanna in primo grado per reati finanziari.
Peraltro, anche dopo la sua nomina a presidente di Generali, Cesare Geronzi, pur non disponendo di deleghe operative, si è distinto per scelte strategiche che hanno sconcertato gli analisti finanziari, in quanto in totale contraddizione con le posizioni assunte dall'Amministratore delegato di Generali Giovanni Perissinotto e dall'intero Consiglio di amministrazione della società.
In particolare, evidenzia come il Presidente Geronzi sembri voler modificare gli indirizzi operativi di Generali, privilegiando investimenti in banche italiane o in opere infrastrutturali e avviando un'attività di housing sociale che testimonia di una vera e propria soggezione al Governo, o che appare almeno come il frutto di un'ispirazione politica esterna ed estranea alla tradizione ed alla vocazione della più grande compagnia assicuratrice italiana.
Rileva quindi come tale vicenda stia determinando preoccupazione ed allarme negli investitori e negli azionisti di Generali, che ha perso la sua leadership tra le assicurazioni europee per livello di capitalizzazione, e renda assolutamente necessario un intervento del Governo, il quale non può continuare ad attendere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria invece di procedere alla rimozione dei manager bancari che si rendono responsabili di irregolarità.
Ritiene quindi indispensabile che l'Esecutivo esca dal torpore che ne ha finora caratterizzato la complessiva azione di politica economica e si interessi, finalmente, anche alla problematica segnalata dall'atto di sindacato ispettivo, in considerazione

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del ruolo fondamentale che le banche svolgono per l'economia nazionale.
In proposito, osserva come il sano sviluppo del sistema economico presupponga anche una sana e prudente gestione degli istituti di credito, la quale può essere assicurata soltanto mediante la definizione di una normativa di settore più stringente, in grado di garantire una scelta più selettiva dei manager, tale da assicurare più elevati standard etici negli esponenti bancari, e di evitare gestioni spregiudicate, poco trasparenti o assoggettate a logiche politiche piuttosto che a principi di merito e di competenza.
Non ritiene infatti ulteriormente tollerabile che, in un settore fondamentale quale quello finanziario, gli amministratori onesti siano costretti ad abbandonare i propri incarichi, come ha fatto Leonardo Del Vecchio rassegnando le dimissioni da consigliere di amministrazione di Assicurazioni Generali, mentre mantengono posizioni di elevatissima responsabilità personaggi discutibili come Cesare Geronzi, che ha posto in essere strategie imprenditoriali molto discutibili, quali la partecipazione alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, pur senza essere a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione e senza disporre di una delega operativa in materia.
Si dichiara, quindi, insoddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, e di procedere quindi agli altri punti all'ordine del giorno.

Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria.
C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone.


(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Maurizio LEO (PdL), relatore, nell'avviare l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, recanti modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, rileva come tali iniziative legislative propongano di codificare e disciplinare nell'ordinamento tributario la fattispecie dell'abuso del diritto, intervenendo sulla disciplina concernente il contrasto all'elusione fiscale.
A tale riguardo, dopo aver brevemente ripercorso le evoluzioni normative che hanno portato all'inserimento, nell'ordinamento tributario, di una specifica disciplina in materia di elusione, dettata principalmente dal citato articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, rammenta come la dottrina abbia definito l'abuso del diritto come l'utilizzo di singole disposizioni dell'ordinamento giuridico secondo modalità che, pur rispettando la lettera delle specifiche norme utilizzate, portano a un risultato difforme o addirittura antitetico rispetto ai principi e alle finalità che sottendono all'ordinamento giuridico di cui quelle stesse norme sono parte.

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In particolare, in ambito tributario, l'abuso del diritto consiste nell'utilizzo, anche combinato, delle norme di diritto positivo che disciplinano il sistema fiscale, al fine di ottenere risparmi di imposta che, seppure coerenti rispetto alla lettera delle specifiche norme di riferimento, risultano contrari alle logiche e ai principi cui è informato l'intero ordinamento tributario.
In tale contesto, occorre inoltre segnalare come l'esigenza di codificare a livello legislativo l'istituto dell'abuso del diritto nasca a seguito della formazione, sia in seno alle Corti nazionali, sia presso la Corte di giustizia delle comunità europee, di un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale sono inopponibili all'erario tutte le operazioni che configurano fattispecie di abuso del diritto in materia tributaria.
In particolare, mentre in un primo momento la Corte di Cassazione, posta innanzi alla questione dell'elusione fiscale, ha qualificato come elusivi, quindi irrilevanti nei confronti del Fisco, solo quei comportamenti che sono definiti tali da una legge dello Stato vigente al momento in cui essi sono venuti in essere, successivamente, anche a seguito della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (causa C-255/02, depositata il 21 febbraio 2006), nella quale, in sostanza, sono stati riqualificati a fini IVA i comportamenti del contribuente, in ragione della natura «abusiva del diritto» degli stessi, la Corte di Cassazione ha modificato la sua giurisprudenza, a partire da alcune pronunce della fine del 2005 (n. 20398 del 21 ottobre 2005, n. 20816 del 26 ottobre 2005 e n. 22932 del 14 novembre 2005).
In particolare, la sentenza n. 20816/2005 ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (articolo 1344 c.c.); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni».
La Corte dunque, anche con riferimento ai «tributi non armonizzati» (ovvero soggetti alla piena normativa degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri) ha avanzato il principio del disconoscimento o della riqualificazione fiscale degli atti, fatti e negozi posti in essere dal contribuente, in presenza di presupposti integranti i profili dell'elusione o comunque dell'abuso di diritto.
Nel 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con tre sentenze (n. 30055, n. 30056 e n. 30057 del 23 dicembre 2008), si sono pronunciate sulla questione, enunciando alcuni fondamentali principi di diritto:
esiste nell'ordinamento tributario un generale principio antielusivo, la cui fonte va rinvenuta negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano, segnatamente nell'articolo 53 della Costituzione che afferma i principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione: in virtù di tale principio generale il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, «in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale»;
l'esistenza di questo principio non contrasta né con le successive norme antielusive sopravvenute, che appaiono «mero sintomo» dell'esistenza di una regola generale, né con la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, ma solamente nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione delle norme fiscali;
l'inopponibilità del negozio abusivo all'erario è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità.

Da ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011) si è

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pronunciata sul tema dell'onere della prova nel caso sia contestato al contribuente l'abuso del diritto, affermando che l'applicazione del principio dell'abuso del diritto comporta per l'Amministrazione finanziaria l'onere di provare le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente, cui compete allegare le finalità perseguite, diverse dal mero vantaggio consistente nella diminuzione del carico tributario.
Evidenzia quindi come tali pronunce della Corte di Cassazione abbiano determinato una situazione di notevole incertezza nei contribuenti e negli intermediari tributari, tale da rendere necessario un intervento del legislatore in materia, al fine di definire un quadro normativo certo, che tenga conto dei risultati cui è giunta la giurisprudenza della Corte e che consenta all'Amministrazione finanziaria di operare correttamente.
Passando ad illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame, la proposta di legge C. 2521 Leo propone, all'articolo 1, comma 1, l'integrale sostituzione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, recante disposizioni antielusive.
In primo luogo, viene parzialmente riformulato il comma 1 di tale articolo, recante la definizione delle fattispecie inopponibili all'Amministrazione finanziaria.
Mentre si mantiene la previsione dell'inopponibilità di atti, fatti e negozi - anche collegati tra loro - privi di valide ragioni economiche e volti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti, si specifica, rispetto all'attuale formulazione, che la predetta inopponibilità si applica solo a condizione che i comportamenti indicati siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.
Si aggiunge, quindi, un periodo alla fine dell'attuale comma 2 dell'articolo 37-bis, ai sensi del quale l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali conseguiti mediante le pratiche elusive ed applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, prevedendosi che alla riqualificazione sul piano fiscale operata dall'amministrazione finanziaria corrisponda l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale.
Il comma 1 sostituisce inoltre il comma 3 dell'articolo 37-bis in materia di avviso di accertamento al contribuente, eliminando le previsioni in materia di limiti all'applicazione delle norme antielusive recate dalla vigente formulazione del comma 3 e rifondendo nel nuovo comma il contenuto dell'attuale comma 4.
In particolare, la nuova formulazione del comma 3 ribadisce la necessità, sancita dall'attuale comma 4, che l'avviso di accertamento sia emanato, a pena di nullità, previa richiesta di chiarimenti al contribuente, aggiungendo che la lettera raccomandata con la richiesta di chiarimenti sia spedita con avviso di ricevimento. Si ribadisce inoltre che quest'ultima deve indicare i motivi per cui si reputano applicabili le norme antielusive, estendendo le predette garanzie per il contribuente a ogni contestazione avente a oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.
La nuova formulazione del comma 4, che riprende in gran parte il contenuto dell'attuale comma 5, mantiene l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, e ribadisce altresì le indicazioni sulle modalità di calcolo delle imposte o maggiori imposte dovute.
Si aggiungono, quindi, due nuovi periodi alla fine del comma 4. Il primo prevede che in nessun caso le disposizioni antielusive del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e con le garanzie per il contribuente stabilite nella norma proposta. Il secondo estende tale previsione ad ogni contestazione avente ad oggetto l'elusione, l'aggiramento o l'abuso di norme tributarie.
La formulazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37-bis recata dalla proposta di

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legge mantiene fermo, rispettivamente, il contenuto dei commi 6, 7 e 8 del vigente articolo 37-bis.
Il comma 8 dell'articolo 37-bis, come riformulato dalla proposta, sancisce l'applicazione delle norme in materia di abuso alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale, ampliando l'ambito applicativo dell'articolo 37-bis.
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge conferisce efficacia retroattiva alla novella introdotta, derogando alle disposizioni poste a tutela dei diritti del contribuente dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000.
L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge C. 2578 Strizzolo interviene anch'essa sull'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Tuttavia, invece di sostituire integralmente l'articolo, si propongono alcune modifiche puntuali al testo dello stesso.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) delle proposta sostituisce la rubrica dell'articolo 37-bis, inserendovi uno specifico riferimento alla finalità di contrasto all'abuso del diritto.
La lettera b) novella il comma 1 del predetto articolo 37-bis, specificando che la finalità di aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario si può concretare anche mediante abuso del diritto, e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge.
Si definisce, inoltre, la fattispecie di abuso del diritto a fini antielusivi, la quale deve intendersi - in recepimento dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato nel tempo - come l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria.
La lettera c) inserisce nell'articolo 37-bis un nuovo comma 1-bis, che fa salva per il contribuente la facoltà di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.
La lettera d) sostituisce il comma 2 dell'articolo 37-bis, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali conseguiti mediante le pratiche elusive ed applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, inserendo in tale ambito il riferimento all'abuso del diritto.
La lettera e) sostituisce il comma 3 dell'articolo 37-bis al fine di disciplinare la successione delle norme nel tempo.
In particolare, ferme le disposizioni antielusive di cui ai novellati commi 1, 1-bis e 2, la nuova disposizione fa salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore di tali norme non rappresentavano fattispecie elusiva.
La lettera f) sostituisce il comma 5 dell'articolo 37-bis, specificando - rispetto alla norma vigente - che l'obbligo di motivazione specifica dell'avviso di accertamento non deve più riguardare le giustificazioni del contribuente, bensì le circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto delle disposizioni antielusive di cui al comma 1, e che si deve tener conto delle suddette giustificazioni del contribuente.
La proposta di legge C. 2709 Jannone intende parimenti intervenire sull'ordinamento tributario vigente per contrastare il cosiddetto abuso di diritto, apportando una serie di modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che sono in buona parte analoghe a quelle recate dalla proposta di legge C. 2578.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) novella il comma 1 dell'articolo 37-bis, specificando che la finalità di aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario si può concretare anche mediante abuso del diritto, e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge.
La disposizione definisce, inoltre, la fattispecie di abuso del diritto a fini antielusivi,

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la quale deve intendersi come l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria.
La lettera b) inserisce nell'articolo 37-bis un nuovo comma 1-bis, che fa salva per il contribuente la facoltà di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.
La lettera c) sostituisce il comma 2 dell'articolo 37-bis, in modo da prevedere che l'Amministrazione finanziaria applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto. La novella specifica che viene preclusa, in ogni caso, l'applicazione di qualsivoglia sanzione, anche penale.
La lettera d) abroga il vigente comma 3, con l'effetto di espandere oltre i vigenti limiti l'applicazione delle disposizioni antielusive e, in particolare, quelle relative all'abuso del diritto.
La lettera e) sostituisce il comma 5 dell'articolo 37-bis, con norma analoga a quella introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della proposta di legge C. 2578, al fine di specificare - rispetto alla norma vigente - che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento non deve più riguardare le giustificazioni del contribuente, bensì le circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto delle disposizioni antielusive di cui al comma 1, e che si debba tener conto delle giustificazioni del contribuente.
La lettera f) modifica la rubrica dell'articolo 37-bis, aggiungendovi, in fine, il riferimento alla finalità di contrasto dell'abuso di diritto.
Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni volte a disciplinare l'efficacia temporale delle norme proposte, facendo a tal fine salvi gli effetti delle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, diverse da quelle elencate nell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Vengono altresì fatte salve le operazioni relative agli utili percepiti dall'usufruttuario, quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata effettuata da soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se poste in essere prima del 10 settembre 1992 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 372 del 1992).
Propone quindi di procedere ad un ciclo di audizioni, ai fini dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge, in particolare ascoltando il Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché i rappresentanti degli intermediari fiscali e dell'Assonime.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottolinea la rilevanza delle proposte di legge in esame, evidenziando come esse rispondano all'esigenza di fare chiarezza su un aspetto particolarmente importante della disciplina tributaria, che è stato oggetto di sentenze contrastanti della Corte di cassazione, le quali hanno determinato notevoli incertezze presso i contribuenti e gli investitori.
Concorda quindi con la proposta del relatore di procedere ad un ciclo di audizioni in materia, suggerendo al riguardo di ascoltare anche i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dell'Associazione bancaria italiana.
All'esito delle audizioni, ritiene sarebbe opportuno istituire un comitato ristretto, al fine di elaborare un testo unificato delle proposte di legge da adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Gianfranco CONTE, presidente, concorda sull'opportunità, prospettata dal relatore e dal deputato Strizzolo, di procedere ad un ciclo di audizioni, le quali potranno essere definite dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Maurizio PRATO, Direttore dell'Agenzia del demanio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Massimo VANNUCCI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Maurizio PRATO, Direttore dell'Agenzia del demanio.

Dopo un intervento di Gianfranco CONTE, presidente, riprende la sua replica Maurizio PRATO, Direttore dell'Agenzia del demanio.

Pongono ulteriori quesiti il deputato Ivano STRIZZOLO (PD), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Maurizio PRATO, Direttore dell'Agenzia del demanio.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Direttore dell'Agenzia del demanio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.