CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2010
395.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.35.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di svolgere prima le interrogazioni a risposta immediata in Commissione, e, quindi gli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

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anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03750 Soglia: Ricadute sui risparmiatori dell'operazione di riorganizzazione del gruppo Banco Popolare.

Gerardo SOGLIA (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gerardo SOGLIA (PdL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale contiene un'esauriente disamina della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, con riferimento sia all'utilizzazione, da parte del Banco Popolare, dello strumento di patrimonializzazione previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 (i cosiddetti «Tremonti bond»), preannunciata il 10 marzo 2009, sia all'offerta pubblica di acquisto, lanciata dal medesimo gruppo creditizio il 15 marzo 2009, sulla totalità delle azioni di Banca Italease.
Rileva, tuttavia, come appaia quanto meno singolare la coincidenza temporale di tali operazioni, le quali fanno sorgere il sospetto - rafforzato dalla sostanziale corrispondenza dell'importo dei «Tremonti bond» con il costo relativo all'acquisizione del capitale di Banca Italease - che le risorse pubbliche messe a disposizione di Banco Popolare ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008 siano state adoperate non per sostenere il gruppo durante la crisi finanziaria internazionale, in conformità alle finalità del provvedimento, ma per ampliarne le dimensioni tramite l'acquisizione di Banca Italease e del relativo gruppo.
Osserva, quindi, come anche in questa vicenda emerga la tendenza, schiettamente italiana, a sfuggire alle proprie responsabilità, non ritenendo ad esempio sufficiente affermare, come ha fatto la CONSOB, che non rientra tra le competenze ad essa attribuite dalla legge la verifica della coerenza tra quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 e l'uso effettivo dei fondi raccolti mediante i cosiddetti «Tremonti bond». Non considera inoltre convincente sostenere che la predetta operazione di acquisizione da parte del Banco Popolare è stata condotta rispettando il regime di pubblicità dei patti sottoscritti tra i soggetti interessati, con i quali non si poneva in contraddizione l'informativa resa al mercato dai paciscenti e dall'emittente.
Ritiene, quindi, che gli indici di anomalia evidenziati nell'interrogazione avrebbero dovuto indurre le competenti autorità di vigilanza a prestare maggiore attenzione all'operazione di acquisizione condotta dal Banco Popolare, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti, i quali, a seguito dell'OPA, sono stati costretti a disinvestire le proprie partecipazioni in Banca Italease a prezzi praticamente irrisori.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il Parlamento incontri in alcuni casi difficoltà ad approfondire le questioni relative al settore bancario, anche in ragione del fatto che non è possibile presentare atti di sindacato ispettivo che attengano alla diretta competenza della Banca d'Italia in materia. In ogni caso, ritiene che tale tematica potrà essere affrontata nell'ambito dell'audizione, prevista per la prossima settimana, del Capo Servizio normativa e politiche di vigilanza della Banca d'Italia, nonché nel corso dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari che sarà prossimamente avviata dalla Commissione.

5-03751 Fluvi: Problematiche relative agli organi della giustizia tributaria.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara completamente insoddisfatto, esprimendo imbarazzo

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per l'assoluta insufficienza della risposta, che elude totalmente i quesiti posti dall'interrogazione.
In proposito, ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva inviato alle commissioni tributarie una lettera nella quale annunciava l'esaurimento, relativamente al primo semestre 2010, delle risorse destinate a compensare le prestazioni rese dai giudici tributari e la conseguente riduzione, salvo futuri conguagli, delle relative spettanze.
Sebbene il Ministero, a seguito della ferma protesta dell'Associazione magistrati tributari, si sia adoperato per ovviare a tale problema per il primo semestre dell'anno in corso, rimangono intatte le preoccupazioni per quanto riguarda la liquidazione dei compensi relativi al secondo semestre, atteso che la risposta del Sottosegretario non ha fornito alcuna indicazione circa le iniziative che il Governo intende assumere per affrontare tale questione.
Evidenzia, inoltre, come l'atto di sindacato ispettivo intendesse anche portare all'attenzione del Governo, prendendo spunto dalla specifica problematica relativa ai compensi dovuti ai giudici tributari, il tema più generale della condizione complessiva degli organi della giustizia tributaria, sul quale la Commissione ha svolto, nei mesi scorsi, una serie di audizioni informali.
A tale riguardo, rileva come, in occasione delle predette audizioni, tanto il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, quanto le associazioni dei giudici tributari, abbiano sottolineato le difficoltà di tale settore, richiamando l'attenzione non soltanto sulla questione del trattamento economico, ma anche sui rilevanti temi del regime di incompatibilità e della terzietà del giudice tributario.
In particolare, osserva come il problema delle incompatibilità, rimarcato con decisione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, si ponga con riferimento alla composizione dei collegi giudicanti, dei quali fanno parte soggetti che svolgono, contemporaneamente, anche attività professionali, rilevando inoltre come la stessa terzietà e indipendenza degli organi della giustizia tributaria siano messe a repentaglio dalle competenze attribuite in materia di nomina dei giudici al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalla dipendenza da quest'ultimo degli uffici di segreteria che coadiuvano le commissioni tributarie provinciali e regionali.
Considera pertanto auspicabile che il Governo si faccia promotore di iniziative, anche legislative, in materia, rammentando al riguardo che il Sottosegretario per l'economia e le finanze Casero si era impegnato, in occasione della giornata celebrativa della giustizia tributaria svoltasi lo scorso 25 marzo, a costituire una serie di tavoli tecnici per avviare a soluzione gli annosi problemi che affliggono la magistratura tributaria. Sottolinea, peraltro, come il fatto che tale proposito non sia stato seguito, a distanza di molti mesi, da alcuna concreta iniziativa induca a non nutrire eccessive speranze circa la reale volontà dell'Esecutivo di dare risposta a tali esigenze.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il tema affrontato dall'atto di sindacato ispettivo sia oggettivamente urgente, anche alla luce delle gravi vicende penali che hanno interessato alcuni componenti di organi della giustizia tributaria di Bari.
A tale proposito ricorda che la Commissione ha avviato una serie di audizioni su questa problematica, ritenendo quindi opportuno ascoltare a breve il Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, ed il Sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero, cui è delegata la competenza ministeriale in materia, i quali ritiene potranno fornire utili elementi di novità in materia, ad esempio per quanto riguarda la strutturazione delle Commissioni tributarie.

5-03752 Barbato: Coinvolgimento di appartenenti al Corpo della Guardia di finanza in indagini penali.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

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Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita, la quale elude gran parte delle questioni affrontate dall'interrogazione, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento della moglie di un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza nell'operazione avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli denominata «Golden Goal».
Ritiene pertanto gravissimo che il Governo, nonostante la sollecitazione in tal senso fornita dall'atto di sindacato ispettivo, non abbia dedicato alcuna attenzione ad una vicenda tanto scottante, che riguarda reati particolarmente gravi direttamente connessi agli interessi erariali, quali il riciclaggio di capitali di provenienza illecita attraverso il sistema delle scommesse, l'esercizio abusivo di scommesse e concorsi pronostici, nonché l'alterazione dell'esito di competizioni sportive organizzate dal CONI.
Per quanto riguarda invece la vicenda che vede coinvolto il Maresciallo della Guardia di Finanza Lorenzo Esposito, ricorda innanzitutto come egli, probabilmente per evitare il trasferimento presso la sede di Taranto, fosse stato in passato nominato assessore del Comune di Tufino, il quale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose proprio nel periodo in cui il medesimo Maresciallo rivestiva tale carica.
Lo stesso soggetto, il quale è stato eletto nel Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, nelle file del gruppo ex Alleanza nazionale, è ora coinvolto in un'inchiesta penale per truffa ai danni dello Stato che riguarda i componenti del predetto Consiglio comunale.
In tale gravissimo quadro appare pertanto incomprensibile il ritardo nella conclusione del provvedimento disciplinare a carico del medesimo Maresciallo, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo è in forza al nucleo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che ha competenza sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia, dove il predetto soggetto ricopre la carica di consigliere comunale.
Nel ribadire pertanto la sua totale insoddisfazione, ritiene che la risposta fornita testimoni, per l'ennesima volta, come, al di là dei proclami propagandistici, il Governo non dedichi alcuna reale attenzione ai problemi della criminalità organizzata, non ponendo in essere alcuna strategia efficace per reprimere il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni nelle attività criminose.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
Atto n. 286.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di

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vigilanza e la gestione delle crisi (Atto n. 286).
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/111/CE, essa modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali - tra cui il G20 di Londra del 2 aprile 2009 - come prima misura di armonizzazione finalizzata ad ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria.
La direttiva è costituita da 6 articoli: i primi tre, rispettivamente, recano le modifiche alle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE.
Un primo gruppo di norme della direttiva aggiorna la direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, in relazione all'allargamento dell'Unione europea.
In particolare, l'articolo 1, punto 1, mantiene la previsione ai sensi della quale gli Stati membri possono prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi collegati permanentemente ad un organismo centrale, ma elimina tuttavia le condizioni e i limiti temporali richiesti in precedenza (ovvero, che tali enti fossero collegati ad un organismo centrale alla data del 15 dicembre 1977, e purché detti regimi fossero stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979).
La modifica si è resa necessaria per consentire agli Stati che hanno aderito all'Unione europea dal 1980 di introdurre o mantenere analoghi regimi prudenziali speciali per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati nel loro territorio.
Con un secondo gruppo di modifiche si stabiliscono prescrizioni volte a prevedere l'efficace coordinamento tra le autorità nazionali investite del compito di gestire le crisi, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali.
In particolare, l'articolo 1, punto 1, lettera c), aggiunge alle definizioni della direttiva 2006/48/CE quella di «autorità di vigilanza su base consolidata», con la quale si identifica l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell'Unione europea e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell'Unione europea.
Con analoghe finalità si prescrive che le autorità competenti di uno Stato membro considerino debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza.
L'articolo 1, punto 4, lettera c), inseriscenella direttiva 2006/48/CE due nuovi articoli 42-bis e 42-ter, con lo scopo di coordinare l'azione delle autorità nazionali competenti, mentre i punti 5 e 6 del medesimo articolo 1 apportano talune novelle volte a garantire un adeguato scambio di informazioni anche con le Banche centrali nazionali e con il Sistema Europeo di Banche Centrali - SEBC.
La direttiva interviene inoltre sulla disciplina dei requisiti di capitale degli enti creditizi, soprattutto per riguarda la composizione qualitativa dei fondi propri di base.
In particolare, l'articolo 1, punti 7 e seguenti, novella in più punti la direttiva 2006/48/CE, soprattutto modificando le regole in tema di composizione e livello minimo dei fondi propri dell'ente creditizio, al fine di includervi gli strumenti che sono considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbono pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie.
La direttiva interviene anche per evitare che l'ente abbia una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati, in quanto tale situazione potrebbe essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio.

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A tal fine l'articolo 1, punti da 13 a 18, introduce rilevanti modifiche alla disciplina delle esposizioni e, in particolare, prescrive più severe condizioni per l'attività delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito - ECAI (requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza), al fine di rendere la disciplina coerente con il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
La direttiva interviene altresì per armonizzare le norme in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, allo scopo di ridurre l'onere amministrativo a carico degli enti creditizi e di evitare eccessive esposizioni di rischio verso il medesimo cliente, si dispone la riduzione del numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi.
Oltre ad aumentare le operazioni che non costituiscono fidi, si dispone che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli orientamenti ai fini di una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza; si modificano i criteri da utilizzare per la determinazione dell'esistenza di gruppi di clienti collegati e, dunque, di esposizioni che costituiscono un rischio unico: si impone di tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.
Sotto il profilo delle cartolarizzazioni, alla luce delle problematiche emerse in sede internazionale riguardo alla crisi finanziaria, la direttiva raccomanda l'eliminazione del disallineamento tra l'interesse delle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori), sottolineando altresì l'importanza che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori e che dunque i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione.
A tal fine è inserito nella direttiva 2006/48/CE un nuovo articolo 122-bis, il quale dispone, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto - come definito e disciplinato dal nuovo articolo - rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 per cento.
È prevista una disciplina specifica nel caso di enti creditizi - imprese madri nell'Unione europea o di società di partecipazione finanziaria comunitarie, o società controllate che procedono, in qualità di cedenti o promotori, alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata, dalla quale sono peraltro escluse le esposizioni cartolarizzate costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da specifici soggetti (tra cui le amministrazioni centrali o le banche centrali, le amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri).
Inoltre, gli enti creditizi che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Sono altresì previsti specifici obblighi di comunicazione in capo alle autorità competenti relativamente alle suddette operazioni di cartolarizzazione.

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A tale proposito la direttiva raccomanda che le autorità competenti a livello nazionale dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi di tale direttiva dispongano delle conoscenze e dell'esperienza adeguate ai compiti loro assegnati.
L'articolo 2 reca una serie di modifiche della direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, volte in particolare:
ad integrare la nozione di «fondi propri di base» di un ente creditizio;
a prevedere la vigilanza degli stessi enti sui grandi fidi;
a prevedere che l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione di un ente creditizio verso un singolo cliente o un gruppo di clienti non superi il limite del 25 per cento dei fondi propri e che, in caso di superamento di detto limite, l'ente comunichi tale circostanza alle autorità di vigilanza competenti e disponga di una copertura patrimoniale aggiuntiva;
a stabilire che le autorità di vigilanza competenti stabiliscono le procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai citati limiti, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società;
a prorogare fino al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento di superare i già richiamati limiti di affidamento.

L'articolo 3 modifica la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, al fine di specificare che tale direttiva si applica agli enti creditizi ed alle succursali di enti creditizi aventi la propria sede sociale all'interno o all'esterno della Comunità europea.
L'articolo 4 della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi al suo contenuto entro il 31 ottobre 2010 ed applichino tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.
L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore della direttiva, mentre l'articolo 6 individua negli Stati membri dell'UE i destinatari della direttiva stessa.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009), e contenga alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti i poteri di vigilanza della Banca d'Italia sulle banche, sui gruppi bancari e sui gruppi operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, nonché i meccanismi di collaborazione tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri dell'Unione europea relativamente alla vigilanza sui gruppi transfrontalieri.
L'articolo 1 reca una serie di modifiche al TUB.
In particolare, il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 4 del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza di formulare le proposte delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), eliminando il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 107 dello stesso TUB.
La disposizione è volta a coordinare l'articolo 4 con le modifiche apportate al TUB dal decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha sostituito il predetto articolo 107, eliminando l'elenco speciale degli intermediari finanziari e, conseguentemente, ha soppresso la previsione secondo cui la Banca d'Italia detta, in conformità alle deliberazioni del CICR, disposizioni sull'adeguatezza

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patrimoniale, l'organizzazione amministrativo-contabile e sui meccanismi di controllo interno dei predetti intermediari.
La lettera b) del comma 1 sostituisce la lettera d) del comma 3 dell'articolo 53 del TUB, relativamente ai provvedimenti che la Banca d'Italia può adottare nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulle banche.
In particolare, rispetto alla vigente formulazione della disposizione, la quale consente alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, quali la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, nonché di distribuire utili ovvero altri elementi del patrimonio, la modifica prevede anche la possibilità di stabilire il divieto di pagare interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.
In sostanza, la modifica riguarda gli strumenti innovativi di capitale, che, ai sensi delle istruzioni di vigilanza emanati dalla Banca d'Italia, possono, a certe condizioni, essere conteggiati nel patrimonio di base delle banche (cosiddetto Tier 1), nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione che, sempre in presenza di determinate condizioni, possono essere compresi nel patrimonio supplementare di vigilanza delle banche (cosiddetto Tier 2), vale a dire negli aggregati che contribuiscono a formare il patrimonio che le banche possono utilizzare a copertura dei rischi e delle perdite aziendali.
Al riguardo ricorda che gli strumenti innovativi di capitale sono costituiti da titoli (in genere obbligazioni) emessi da controllate estere del gruppo bancario, mentre gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono costituiti da titoli obbligazionari o di simile natura emessi dalla banca stessa: entrambi tali tipologie prevedono forme di remunerazione per l'acquirente del titolo stesso, remunerazione che, appunto, può essere sospesa in presenza di particolari difficoltà patrimoniali della banca. Si segnala, peraltro, che la possibilità di non corrispondere la predetta remunerazione è già contemplata dalle citate istruzioni di vigilanza.
Con riferimento alla formulazione della disposizione, rileva la necessità di sostituire la parola «patrimoni» con la parola «patrimonio».
La lettera c) sostituisce il comma 2-ter dell'articolo 67 del TUB, relativamente ai poteri della Banca d'Italia relativi alla vigilanza regolamentare sui gruppi bancari. Anche in questo caso la modifica è volta ad ampliare la tipologia di provvedimenti particolari che la Banca può adottare nei confronti dei gruppi bancari, comprendendovi anche la possibilità di stabilire il divieto di pagare interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.
La lettera d) sostituisce l'articolo 69 del TUB, relativo alla collaborazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea sul settore bancario.
Le principali modifiche rispetto alla vigente formulazione della disposizione riguardano il comma 1, nel cui ambito viene introdotto l'obbligo, per la Banca d'Italia, di istituire collegi di supervisori, nonché di partecipare ai collegi di supervisione istituiti dalle autorità di altri Stati membri, ai fini della vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari transfrontalieri. In tale ambito si prevede inoltre che la Banca d'Italia concordi con le altre autorità specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni all'interno dei predetti collegi.
Inoltre, al comma 1-ter del medesimo articolo 69 si prevede che gli obblighi di informazione tempestiva da parte della Banca d'Italia nei confronti del Ministero dell'economia in merito all'esercizio della vigilanza consolidata sui gruppi bancari, si applichino non solo qualora si verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario, ma anche quando tale situazione investa i profili di liquidità del sistema.
Nella nuova formulazione dell'articolo 69 sono inoltre introdotte i nuovi commi 1-quater e 1-quinquies.

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Il nuovo comma 1-quater estende le previsioni dei commi 1 e 1-ter anche nel caso in cui l'esercizio della vigilanza riguardi singole banche operanti mediante succursali aventi rilevanza sistemica per il sistema finanziario degli Stati dell'Unione europea.
Il nuovo comma 1-quinquies stabilisce che le autorità creditizie, nei casi di crisi o tensioni sui mercati finanziari tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri dell'Unione europea interessati.
L'articolo 2 dello schema apporta alcune modifiche al TUF, simmetriche a quelle apportate al TUB dall'articolo 1 dello schema di decreto.
In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 9 dell'articolo 4, relativamente alla collaborazione tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea nell'esercizio della vigilanza sui gruppi che esercitano attività di intermediazione finanziaria in più Paesi.
Le principali modifiche rispetto alla vigente formulazione della disposizione riguardano l'introduzione dell'obbligo, per la Banca d'Italia, di istituire collegi di supervisori, nonché di partecipare ai collegi di supervisione istituiti dalle autorità di altri Stati membri, ai fini della vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari transfrontalieri. In tale ambito si prevede inoltre che la Banca d'Italia concordi con le altre autorità specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni all'interno dei predetti collegi.
La lettera b) sostituisce invece il comma 2 dell'articolo 7, relativamente alle disposizioni di carattere particolare che la Banca d'Italia può emanare rispetto all'adeguatezza patrimoniale delle società di intermediazione mobiliare (SIM) e delle società di gestione del risparmio (SGR), in relazione agli obblighi gravanti sui soggetti abilitati alla prestazione di servizi di intermediazione in materia di deposito degli strumenti finanziari, nonché con riferimento ai criteri, alle norme prudenziali, ai criteri contabili ed alle modalità per la valutazione dei beni, applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
In particolare, rispetto alla vigente formulazione della disposizione, la quale consente alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli soggetti, quali la restrizione dei servizi, delle attività, delle operazioni o della struttura territoriale, nonché il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, la modifica prevede anche la possibilità di stabilire il divieto di pagare interessi con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Segnala infine che la Commissione Bilancio abbia già espresso la sua valutazione favorevole sul provvedimento, per gli aspetti di propria competenza.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Alberto FLUVI (PD) ritiene opportuno consentire alla Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, anche alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 16 novembre prossimo.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 10 novembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.25.

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Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020.
Doc. CCXXXVI, n. 1.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che il Governo ha trasmesso alle Camere il Progetto del Programma nazionale di riforma (PNR), che dovrebbe essere presentato alla Commissione europea - in base alle decisioni assunte in sede europea - entro il 12 novembre prossimo.
Al riguardo ricorda che la legge n. 11 del 2005, la quale disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevede, all'articolo 4-ter, che il progetto di Programma sia «trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti parlamentari.
Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio scorso ha stabilito che ogni documento programmatico o consuntivo trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196 del 2009 (ivi compreso, ad esempio, lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea) è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 124 del Regolamento, cioè con assegnazione alla Commissione competente e con la possibilità, per questa, di concludere con il voto di una risoluzione.
Alla luce di ciò, come comunicato dal Presidente della Camera alla Conferenza dei Presidenti di gruppo e alla Giunta per il Regolamento, anche nella giornata di lunedì 8 novembre scorso, il progetto di Programma nazionale di riforma è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, alla Commissione Bilancio, la quale dovrà esprimersi in tempi definiti in coerenza con le scadenze comunitarie e sentito in proposito il Governo.
In considerazione dell'ampiezza delle materie trattate dal Programma, il Presidente della Camera, con lettera in data odierna, ha inoltre autorizzato le Commissioni non assegnatarie - ma la cui competenza per materia sia investita almeno in parte dal documento - ad esprimere rilievi alla Commissione Bilancio entro le ore 13 di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, ricorda in primo luogo che il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1), è stato predisposto dal Governo nell'ambito del nuovo Semestre europeo e della Sessione di bilancio europea, come risultante dalle modifiche al Patto di stabilità europeo recentemente adottate. In particolare, il documento costituisce la prima versione del Programma nazionale di riforma che l'Italia, come ogni altro Paese membro dell'Unione europea, dovrà presentare alla Commissione europea entro l'aprile 2011, unitamente al Programma di stabilità.
Alla luce dei programmi nazionali la Commissione europea elaborerà le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri, che saranno successivamente approvate dal Consiglio ECOFIN e, per la parte di competenza, dal Consiglio Occupazione e affari sociali, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno; sulla base di tali raccomandazioni i singoli Stati membri approveranno, nella seconda metà dell'anno, le rispettive leggi di bilancio.
Nell'indagine annuale sulla crescita dell'anno successivo, la Commissione darà quindi conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell'attuazione delle raccomandazioni stesse.
Passando al contenuto del progetto di Programma, esso segnala in primo luogo come la Strategia di sviluppo dell'Italia sia

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innanzitutto condizionata dal vincolo rappresentato dal rilevante ammontare del debito pubblico. In tale contesto il Programma si pone quattro obiettivi fondamentali:
il superamento del divario territoriale esistente tra il Meridione ed il resto del Paese;
la riforma del sistema fiscale generale;
la questione nucleare;
la questione legale, al fine di liberare l'economia nazionale dall'eccesso di regole gravante su di essa.

Il Programma si inquadra inoltre nella crisi economica che ha interessato tutte le economie avanzate e che, recentemente, si è esplicata nella crisi che ha coinvolto lo Stato greco. Proprio alla luce di tale condizione di instabilità complessiva, il Consiglio europeo ha inteso adottare la nuova strategia «Europa 2020», la quale intende coniugare le esigenze di rafforzamento della stabilità dei conti pubblici con quelle di coordinamento delle politiche economiche di riforma perseguite dai diversi Stati membri dell'UE.
Passando agli aspetti specifici del Programma, rileva come il primo capitolo disegni lo scenario macroeconomico in cui si situa l'economia mondiale, caratterizzato dal progressivo rafforzamento dei segnali di ripresa ma anche dalla perdurante debolezza del mercato del lavoro nelle economie industrializzate.
Per quanto riguarda il sistema economico italiano, il secondo capitolo del documento evidenzia come l'economia italiana sia risultata meno esposta a quei fattori di debolezza che hanno determinato l'esplodere della crisi economica globale, quali l'eccessivo livello di indebitamento delle famiglie, la bolla dei prezzi nel settore immobiliare e la fragilità del settore bancario. Ciò nonostante, l'Italia soffre ancora di una minore competitività rispetto ai principali Paesi europei che, unitamente all'emergere di nuovi concorrenti sul mercato internazionale, ha determinato una riduzione della quota di mercato del Paese sulle esportazioni mondiali.
Il Programma individua quindi i principali ostacoli che si frappongono alla crescita economica del Paese e che il Programma nazionale di riforma intende appunto superare.
In primo luogo viene indicato lo stock di debito pubblico accumulato dall'Italia: in questo senso il Governo intende perseguire nel processo di consolidamento fiscale e di riduzione del debito pubblico avviato già nel 1995 e perseguito anche dagli interventi di stabilizzazione operati nel corso della presente Legislatura, l'ultimo dei quali è contenuto nel decreto-legge n. 78 del 2010.
In tale contesto si inseriscono la riforma dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento, nonché per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'attuazione del federalismo fiscale.
Sotto quest'ultimo profilo il documento evidenzia in primo luogo l'adozione del decreto legislativo in tema di federalismo demaniale che, attraverso il trasferimento della proprietà di parte dei beni del patrimonio pubblico alle regioni ed agli enti locali, consentirà di migliorare il grado di autonomia finanziaria dei predetti enti, nonché di gestire in modo più efficiente tale patrimonio.
Inoltre il documento segnala le misure, contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, che incrementano il coinvolgimento dei comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale, innalzando la quota di gettito recuperato che potrà essere attribuita agli enti maggiormente impegnati nell'attività di recupero.
Il progetto di Programma evidenzia altresì le misure adottate per definire i fabbisogni standard degli enti locali, nonché per definire i fabbisogni standard delle regioni, relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni nel settore legislativo.
Sul piano più strettamente tributario, il documento mette in risalto la predisposizione, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema di decreto legislativo in materia

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di federalismo municipale, il quale prevede la riduzione del numero delle imposte dei comuni, introducendo, a partire dal 2014, un'imposta municipale propria ed un'ulteriore imposta comunale facoltativa. Tale schema di decreto, sottoposto alla valutazione delle autonomie locali, è stato recentissimamente trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.
In parallelo, l'Esecutivo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a disciplinare l'autonomia impositiva delle regioni a statuto ordinario e delle province, il quale prevede, tra l'altro, l'attribuzione alle regioni, oltre ai tributi propri, di una compartecipazione all'IVA e di un'addizionale all'IRPEF, nonché la possibilità, per le regioni stesse, di ridurre o eliminare l'IRAP. In tale contesto si provvede a sopprimere taluni tributi regionali attualmente in vigore, conferendo alle regioni la possibilità di introdurre nuovi tributi relativi a presupposti di imposta non assoggettati a tassazione da parte dello Stato. Lo schema di decreto delinea altresì il nuovo sistema tributario delle province, ampliando la discrezionalità loro attribuita relativamente all'imposta sulle assicurazioni RC auto ed attribuendo a tali enti una compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina.
Il Programma affronta quindi il tema delle riforma del sistema fiscale italiano, la quale deve innanzitutto diminuire la notevole complessità che l'ordinamento tributario ha ormai assunto, a seguito dei numerosi interventi legislativi intervenuti a seguito della riforma compiuta nei primi anni settanta.
In particolare, la riforma dovrà tener conto dei mutamenti intervenuti a livello economico, sociale, ambientale e istituzionale, secondo alcune direttrici che prevedono di trasferire il peso della tassazione dalle persone alle cose, di decentrare i livelli di decisione delle scelte tributarie e di semplificare l'assetto generale dell'ordinamento tributario.
A tale riguardo, l'Esecutivo ritiene che la riforma dovrà risultare tendenzialmente neutrale sul piano finanziario, perseguendo inoltre una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, l'introduzione di imposte con minori effetti distorsivi sulla crescita, la semplificazione del sistema e l'alleggerimento degli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché l'adeguamento del sistema tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali.
A tal fine, il Governo considera come un primo passo verso la riforma lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale recentemente adottato dal Consiglio dei ministri, il quale consentirà di far coincidere maggiormente responsabilità amministrative e decisioni tributarie, nonché di rendere misurabili i risparmi di spesa determinati dai recuperi di efficienza realizzati dalle diverse amministrazioni.
Gli ulteriori ostacoli alla crescita del sistema produttivo italiano sono individuati nella diminuzione del livello di competitività complessiva del Paese, nella necessità di liberalizzare ulteriormente il settore dei servizi e di migliorare l'efficienza amministrativa, nell'esigenza di riformare il sistema universitario e quello della ricerca, nonché di colmare le forti differenze territoriali che si registrano tra le aree del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord, sia sotto il profilo della crescita del PIL, della produttività e dell'utilizzo delle risorse umane, sia sotto il profilo delle diversificazioni nelle condizioni di offerta dei servizi.
Nel terzo capitolo del documento si identificano alcune tematiche specifiche sulle quali si concentrerà particolarmente l'azione riformatrice del Governo.
Si tratta, in particolare:
della politica energetica, nel cui ambito sarà dedicata particolare attenzione ai temi dell'efficienza energetica e del ruolo della fonte nucleare;
delle politiche per la valorizzazione del capitale umano, in particolare attraverso la riforma della scuola e dell'università;

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del sostegno alla ricerca ed all'innovazione, attraverso una maggiore efficienza degli strumenti pubblici di sostegno e la valorizzazione dei contratti di reti di imprese, dei contratti di innovazione tecnologica e dei contratti di sviluppo;
delle politiche per la riforma del mercato del lavoro, che dovrà realizzarsi attraverso un adeguamento del quadro regolamentare, il rafforzamento degli interventi per il sostegno del reddito, l'incremento del tasso di occupazione femminile, la lotta al lavoro irregolare, la valorizzazione delle aziende come luoghi di informazione professionale, il miglioramento della funzionalità della rete dei servizi per il lavoro;
delle politiche per la riduzione della povertà, da realizzarsi attraverso trasferimenti monetari di fonte pubblica, l'incentivazione dell'inserimento o del reinserimento nel mondo del lavoro, il miglioramento dei tassi di occupazione dei giovani e delle donne.

L'ultimo capitolo del documento affronta quindi brevemente i temi delle politiche regionali per lo sviluppo, volte ad aumentare la dotazione di servizi ed infrastrutture, nonché a migliorare la competitività dei territori.
In tale contesto il Governo italiano intende rilanciare le politiche di sviluppo del Mezzogiorno, che dovranno essere accompagnate da interventi finalizzati a ridurre il divario infrastrutturale, concentrando le risorse disponibili, di matrice nazionale o comunitaria, su alcuni grandi progetti, relativi in particolare ai servizi di trasporto ferroviario, al miglioramento del sistema scolastico meridionale, all'adeguamento dei servizi pubblici locali, al miglioramento del livello di sicurezza e legalità, alla riqualificazione della Pubblica amministrazione ed alla riforma del sistema degli incentivi.
In tale ambito si segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la ribadita volontà del Governo di puntare sull'istituzione della Banca del Mezzogiorno, la quale è considerata uno strumento importante per aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico meridionale, tenendo meglio conto delle reali esigenze del territorio.
Formula quindi una proposta di rilievi (vedi allegato 4).

Alberto FLUVI (PD) rileva come la Commissione si trovi costretta ad esaminare un documento di grande rilievo per il Paese, quale il Progetto di Programma nazionale di riforma, nell'imminenza della scadenza dei termini previsti per la presentazione del Programma stesso all'Unione europea.
Pur riconoscendo che le modifiche alla normativa relativa al nuovo Semestre europeo e alla Sessione di bilancio europea hanno trovato una compiuta definizione soltanto poche settimane fa, osserva come la concentrazione in pochi giorni dell'esame dello Schema di Decisione di finanza pubblica, della discussione del disegno di legge di stabilità e dell'esame del Programma nazionale di riforma non abbia certamente giovato all'adeguato approfondimento di tali atti ed all'efficacia del dibattito parlamentare sui fondamentali temi da essi affrontati.
Ritiene, peraltro, che la ragione di tale condizione di difficoltà sia principalmente dovuta alle scelte del Governo, il quale ha, tra l'altro, violato sotto diversi profili la tempistica stabilita dalla recente riforma della finanza pubblica operata dalla legge n. 196 del 2009, ad esempio trasmettendo alle Camere il disegno di legge di stabilità quando il Parlamento non si era ancora espresso in merito allo Schema di Decisione di finanza pubblica.
Sottolinea, quindi, come l'incertezza determinata dalla preannunciata presentazione, da parte del Governo, di uno o più emendamenti al disegno di legge di stabilità, renda ancora più difficile il compito, non soltanto dei gruppi di opposizione, ma delle Commissioni parlamentari nel loro complesso, le quali si trovano a lavorare in un contesto che, al di là del legittimo

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esercizio delle prerogative dell'Esecutivo, vede gravemente svilito il ruolo del Parlamento.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide le considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rilevando, peraltro, come i meccanismi concernenti il nuovo Semestre europeo e la Sessione di bilancio europea siano stati modificati solo nel corso dell'ultimo mese, e come pertanto il Governo abbia potuto disporre di tempi molo brevi per elaborare e trasmettere alle Camere il Progetto di Programma nazionale di riforma.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come il ritardo con il quale il Governo ha presentato il Progetto di Programma nazionale di riforma, nell'imminenza della scadenza del termine del 12 novembre, entro il quale il documento dovrà essere presentato all'Unione europea, dimostri ancora una volta la volontà dell'Esecutivo di esautorare le competenti Commissioni, e il Parlamento nel suo complesso, dalla definizione delle politiche per il superamento del divario tra Nord e Sud, la riforma del sistema fiscale e il sostegno al mercato del lavoro, che lo stesso documento annovera tra i principali ostacoli alla crescita del Paese.
A tale riguardo, stigmatizza l'inerzia dell'Esecutivo, ormai completamente distolto, a causa dei contrasti esplosi all'interno della maggioranza, dai problemi che affliggono i cittadini, i quali stanno pagando sulla propria pelle la situazione di stallo che caratterizza l'azione governativa nel suo complesso, emblematicamente rappresentata dai crolli verificatisi nella zona archeologica di Pompei e dall'atteggiamento del Ministro per i Beni e le attività culturali Bondi, il quale non ha fornito alcuna rassicurazione in merito alla salvaguardia dell'importantissimo sito archeologico nel corso dell'informativa urgente svoltasi stamani in Assemblea.
Per quanto riguarda, in particolare, il tema del lavoro, ribadisce l'impegno di Italia dei Valori a sostenere la FIOM nella richiesta di una legge per la rappresentanza sindacale e per il referendum tra i lavoratori, nonché l'impegno del proprio Gruppo a porre il lavoro al centro dell'azione del prossimo Governo di centrosinistra, come dichiarato stamani dal presidentedell'IDV, Antonio Di Pietro.

Cosimo VENTUCCI (PdL) dissente dalle considerazioni critiche svolte dai deputati Fluvi e Barbato con riferimento all'azione del Governo, alle quali il Sottosegretario non ha ritenuto di replicare, evidentemente, per consentire alla Commissione di concentrarsi nel compito, sicuramente più produttivo della sterile polemica con l'opposizione, di esaminare il contenuto degli importanti provvedimenti economici all'esame del Parlamento.
Ritiene, quindi, che il Governo stia operando bene, nonostante la situazione drammatica nella quale si trova l'economia mondiale, osservando come la migliore prova degli effetti positivi prodotti dall'azione dell'Esecutivo sia costituita dalla fiducia che il nostro sistema economico ispira negli investitori. Tale fiducia è del resto testimoniata dal successo riscosso anche oggi dall'operazione di collocamento dei titoli di Stato italiani, che dimostra, al contrario di quanto strumentalmente affermato nei giorni scorsi, come i mercati non siano affatto influenzati dagli scandali, veri o presunti, nei quali sono coinvolti, loro malgrado, i leader politici.
Ritiene, inoltre, che il testo della proposta di rilievi formulata dal relatore sia coerente con le iniziative che il Governo ha attuato e sta per realizzare soprattutto nel settore del contrasto all'evasione e all'evasione fiscale, al fine di incrementare il gettito erariale e di ripartire in maniera più equa il carico tributario.
Reputa ingiusto, infine, addebitare al Governo i crolli verificatisi nel sito archeologico di Pompei, riguardo ai quali sarebbe più opportuno affidarsi al giudizio dei tecnici, piuttosto che alle critiche roboanti ispirate a meri intenti di retorica politica.

Gianfranco CONTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, alle ore 10.

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Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) coglie l'occasione fornita dalla presenza del rappresentante del Governo per lamentare ulteriormente come l'Esecutivo non abbia ancora trasmesso alla Commissione la relazione tecnica, richiesta nella seduta del 13 ottobre 2009, relativa alla quantificazione degli oneri finanziari determinati dalle proposte di legge C. 1807 e abbinate, in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili, esaminati in sede referente della Commissione stessa.
Evidenzia inoltre come l'inaccettabile ritardo del Governo nella nomina del Presidente della CONSOB rischi di pregiudicare irreparabilmente il contributo italiano alla costruzione del nuovo sistema di vigilanza europea sui mercati finanziari.
Sottolinea, altresì, in tale contesto, come la nomina del Presidente accrescerebbe l'autorevolezza della stessa CONSOB rispetto alle decisioni che essa è chiamata ad assumere in merito alle operazioni finanziarie relative al riassetto della società Premafin e dell'intero gruppo Fondiaria-SAI, segnatamente per quanto riguarda l'eventuale sussistenza dell'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto, considerato che tali operazioni, al di là del loro rilievo finanziario, coinvolgono il destino di molte migliaia di lavoratori.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che, qualora la Commissione Bilancio trasmettesse in tempo utile eventuali emendamenti del Governo al disegno di legge C. 3778, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011), la Commissione potrebbe essere convocata in sede consultiva per l'esame di tali emendamenti nella mattinata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.