CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00718 Milo, Zeller e Brugger: Risultanze dell'applicazione degli studi di settore alle imprese alberghiere.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e per la disponibilità dimostrata a seguire le questioni da lui segnalate, esprimendo tuttavia perplessità per il contenuto della risposta stessa, la quale non chiarisce il motivo per il quale gli studi di settore applicabili al settore stimino che le strutture alberghiere con un maggior numero

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di posti letto debbano avere ricavi inferiori rispetto a strutture con un più basso numero di posti letto. Considera quindi illogica ed infondata tale assunzione, che contrasta con la realtà dei fatti.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione, sottolinea come, nel campo degli studi di settore relativi alle imprese alberghiere, l'elemento che costituisce il vero parametro di riferimento è rappresentato, più che dal numero delle stanze, dall'indice di occupazione delle strutture.

5-00747 Fugatti ed altri: Termine di decadenza applicabile alla riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della esauriente e puntuale risposta fornita dal Sottosegretario.

5-00748 Conte ed altri: Chiarimenti circa il carattere demaniale del Lago di Paola.

Gianfranco CONTE, presidente, rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Gianfranco CONTE, presidente, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal Governo, in particolare per i chiarimenti circa la natura giuridica privata del Lago di Paola. Rileva, tuttavia, come non siano stati forniti elementi in merito alle problematiche sorte in conseguenza del sequestro, ordinato dall'autorità giudiziaria nell'ambito del contenzioso sulla demanialità del Lago, che hanno comportato il fermo dell'attività di mitilicoltura svolta nello specchio acqueo dalla società titolare del contratto di affitto.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla Commissione XIII Agricoltura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1961, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 1, il quale modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668, del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari, contenuta nell'articolo

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1, commi da 1088 a 1092, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).
In particolare, la lettera a), sostituendo il comma 1088 della predetta legge n. 296, modifica il meccanismo che prevedeva la detassazione, per tre periodi d'imposta, del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agroalimentare realizzata sui mercati esteri, introdfucendo, al posto di tale agevolazione, un credito di imposta, fissato nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi, fruibile per solo due periodi d'imposta (2008 e 2009). Scompare inoltre la specifica agevolazione riservata ai prodotti oggetto di intese di filiera o contratti quadro, e viene aggiunta la condizione secondo cui la promozione non deve essere rivolta a singoli marchi commerciali o riferita direttamente a singole imprese; resta invece fermo che l'investimento deve risultare eccedente rispetto agli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti.
A seguito di un emendamento approvato dal Senato, il credito di imposta è esteso anche ai Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione protetta o indicazione geografica.
Sempre durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inoltre aggiornato il riferimento alla normativa comunitaria recante la definizione di piccole e medie imprese (contenuta adesso nell'allegato I al Regolamento CE n. 800/2008) e si è precisato che il credito di imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1090, della legge n. 296, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
La lettera b), sostituendo il comma 1089 della legge n. 296, prevede che l'agevolazione sia riconosciuta alle grandi imprese del settore, solo nei limiti del regime di aiuti considerati de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998 del 2006, applicabile dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013, il quale stabilisce un tetto massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa.
La lettera c), modificando il comma 1090 della legge n. 296, corregge la previsione che estende l'agevolazione a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo, in quanto evidentemente non rientranti tra le imprese o gli imprenditori agricoli. Inoltre, conseguentemente alla sostituzione del regime di detassazione con quello del credito di imposta, viene eliminata la possibilità di optare per la detassazione da parte degli imprenditori agricoli.
La relazione illustrativa sottolinea come le predette modifiche siano necessarie per porre le imprese agricole italiane in condizione di sostenere i costi ammessi ad incentivo, nei termini fissati dalla Commissione europea, entro il 2008, evitando la perdita delle risorse finanziarie stanziate per il medesimo anno.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, utilizzando a tal fine le residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
L'articolo 1-ter, comma 1, introdotto anche in questo caso nel corso dell'esame presso il Senato, dispone, al primo periodo, che, fino al 31 marzo 2009, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, si applicano nelle misure (più favorevoli) stabilite dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006.
Il secondo periodo reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2009, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione di talune autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 296 del 2006.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, rileva

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come, tra le autorizzazioni di spesa ridotte, si annoveri anche quella relativa al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge n. 296 in favore delle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006, attribuito per il triennio 2007-2009 in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità.
Per tale autorizzazione di spesa è previsto un decremento di 10 milioni di euro, pari all'intero stanziamento disposto per il 2009; a tale proposito si segnala come anche il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge attinga alla medesima autorizzazione di spesa per ulteriori 1,8 milioni di euro, sempre a valere sul 2009.
Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della VI Commissione, segnala come la norma di copertura incida, riducendola di 25 milioni, anche sull'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 271 e 1075, della legge n. 296 del 2006, in favore degli imprenditori agricoli che acquisiscano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate. Per tale autorizzazione di spesa è previsto un decremento di 25 milioni di euro, rispetto ai 30 previsti per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 2, il quale proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l'utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.
Ricorda a tale riguardo che l'agevolazione consiste nell'applicazione di un'aliquota ridotta del 20 per cento dell'accisa applicata sul gasolio usato come carburante, applicabile ad un contingente annuo di 250.000 tonnellate, per il periodo 2007-2010.
In particolare, l'articolo, in considerazione del fatto che il regolamento di applicazione è entrato in vigore solo il 13 ottobre 2008 e che l'assegnazione del contingente agevolato per il 2008 non è ancora intervenuta alla data di presentazione del decreto-legge, differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l'utilizzazione, da parte degli operatori, dei quantitativi del contingente agevolato loro assegnati per l'anno 2008.
Viene pertanto prorogato il termine per miscelare i quantitativi di biodiesel agevolato con il gasolio o per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionale, e quello per immettere al consumo i quantitativi agevolati di biodiesel destinato ad essere usato tal quale.
La relazione illustrativa sottolinea anche in questo caso come la disposizione sia necessaria ad evitare che gli operatori assegnatari perdano, alla data del 31 dicembre 2008, il diritto alla agevolazione.
L'articolo 2-bis, introdotto da Senato, attribuisce la qualifica di sottoprodotti a taluni materiali frutto di attività agricole, qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo. Si tratta delle vinacce esauste e dei loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché del biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.
L'articolo assoggetta inoltre l'utilizzo di tali sottoprodotti alla disciplina dei combustibili recata dalla sezione 4 (nel caso delle vinacce) e dalla sezione 6 (nel caso del biogas) della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.
L'articolo 3, comma 1, assegna all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5,6 milioni per far fronte agli oneri della gestione ordinaria in corso, attingendo alle risorse recuperate ai sensi dell'articolo 26,

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comma 6 del decreto-legge n. 248 del 2007, consistenti negli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari al completamento delle opere. La norma precisa che, conseguentemente, tali interessi non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 248, ai sensi della quale le somme recuperate dovevano essere riassegnate al Ministero per le politiche agricole per l'erogazione di un contributo all'EIPLI, facendo tuttavia salvo «quanto necessario per il risanamento per il bilancio» dell'Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente.
Il comma 2 sospende fino al 31 marzo 2009 ogni azione esecutiva sulle somme erogate ai sensi del comma 1, che dovranno essere destinate alla gestione ordinaria. Eventuali azioni esecutive che abbiano ad oggetto tali somme dovranno essere dichiarate nulle d'ufficio dal giudice. Il comma provvede altresì alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla prosecuzione dell'attività dell'EIPLI, valutati in 200.000 euro per il 2009 ed in 50.000 euro per il 2010.
Il comma 3, per circoscrivere l'ambito del divieto di esecuzione forzata posto dal comma 2, impone all'organo esecutivo dell'EIPLI di destinare esclusivamente alla gestione ordinaria il contributo statale. A tal fine, ogni tre mesi, tale organo dovrà individuare le finalità dell'impiego del contributo ed i relativi importi, dandone comunicazione al tesoriere. Nell'erogazione delle somme è dunque eliminata ogni discrezionalità, dovendosi seguire rigorosamente l'ordine cronologico delle fatture ovvero delle deliberazioni di impegno approvate dall'Ente.
Il comma 4, modificando l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 381 del 2001, proroga dal 7 novembre 2008 al 7 novembre 2009 la durata dell'Ente irriguo umbro-toscano, mentre il comma 5 provvede alla copertura dei relativi oneri, valutati in 271.240 euro per l'anno 2009, attingendo all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005 in favore degli imprenditori avicoli danneggiati dall'influenza aviaria.
Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che dal 1o gennaio 2009 entrano in vigore le tariffe da corrispondere all'EIPLI relativamente alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, nella misura determinata in data 29 aprile 2008 dal Comitato di coordinamento, secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto-legge n. 248.
Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, al fine di ottenere un più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, estende l'applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi consorzi di bonifica ed enti irrigui. Si ricorda che, ai sensi di tale previsione, i consorzi di bonifica ed irrigazione possono realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ed hanno altresì la facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.
La disposizione prevede altresì che i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.
Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l'Amministrazione centrale del Ministero, già autorizzata per il 2008 dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 248.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

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di spesa recata per il 2009 dall'articolo 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006, relativa al credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole e agroalimentari per i certificati di qualità delle produzioni richiesti dalla normativa comunitaria. Come rilevato in precedenza, anche l'articolo 1-ter del decreto-legge in esame attinge alla medesima autorizzazione di spesa, per l'intero ammontare di 10 milioni di euro previsto dalla norma di autorizzazione.
L'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo di programmazione 1994/1999 (programma SFOP- Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca).
In particolare, si tratta di somme da rimborsare agli organi comunitari per l'addebito relativo alla misura concernente le spadare, per un importo complessivo (quota comunitaria + quota nazionale) pari a 15,5 milioni di euro, nonché per l'attuazione degli impegni relativi al programma SFOP per il periodo 1994-1999, per un importo stimato in circa 35 milioni di euro.
Alla copertura del complessivo onere di 50 milioni di euro si provvede utilizzando le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l'adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali, previsti dal decreto legislativo n. 146 del 2001. In particolare la norma differisce il termine entro il quale è fatto obbligo, negli allevamenti di animali da pelliccia, di adeguare le gabbie a tali standard.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala altresì l'articolo 4-ter, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, siano stabilite disposizioni di semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.
Si ricorda, in proposito, che l'articolo 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la competenza delle regioni in merito alla disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico.
La gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, è stata infatti trasferita alle regioni dall'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 112 del 1998.
In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di valutare se, ai fini del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intesa prevista per l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole sia sufficiente ad assicurare il riparto delle competenze nel settore delle concessioni di acqua pubblica, la cui devoluzione alle regioni è stata definita dal predetto decreto legislativo n. 112 e successivamente confermata dalla riforma delle norme del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito la materia «governo del territorio» alla competenza concorrente tra Stato e regioni.
L'articolo 4-quater, introdotto dal Senato, è volto a semplificare, mediante talune novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006, la normativa relativa al trasporto dei rifiuti agricoli, soprattutto delle aziende medio-piccole. In sostanza si prevede che le disposizioni relative alla compilazione del formulario di identificazione che accompagna i rifiuti trasportati da enti o imprese non si applichino al trasporto di rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, a condizione che il trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario, sia

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finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione e riguardi modiche quantità, non superiori a trenta chilogrammi o trenta litri.
Inoltre si prevede l'esenzione dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per coloro che trasportano i propri rifiuti, a condizione che il trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.
L'articolo 4-quinquies, introdotto dal Senato, elimina dal complesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività «esclusiva o prevalente».
L'articolo 4-sexies, parimenti introdotto dal Senato, esenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall'obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.
L'articolo 4-septies, introdotto durante l'esame al Senato, inserisce i Consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell'assetto idrogeologico.
L'articolo 4-octies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione volta a rafforzare la salvaguardia delle aree naturali protette e il contrasto del fenomeno degli incendi. A tal fine, si prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985. Viene inoltre precisato che la disposizione non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 4-novies, introdotto dal Senato, mediante una novella all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 2008, esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 4-decies, inserito nel corso dell'esame al Senato, il quale interviene sulle modalità, previste dall'articolo 2 del decreto interministeriale n. 454 del 2001, attraverso le quali i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura devono effettuare la variazione dei dati anagrafici e fiscali dichiarati a tali fini.
Ricorda a tale proposito che il predetto articolo 2 del decreto interministeriale n. 454 stabilisce che i soggetti interessati alle agevolazioni devono presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta contenente i propri dati anagrafici e fiscali, l'indicazione delle macchine e delle attrezzature adibite a lavori agricoli nonché una dichiarazione dei lavori connessi alle attività oggetto di agevolazione che si intendono eseguire nel corso dell'anno. Il comma 11 del citato articolo 2 stabilisce che, in caso di variazione dei dati dichiarati, il beneficiario è tenuto a presentare apposita comunicazione integrativa della richiesta entro trenta giorni dal verificarsi della variazione. Sulla base delle richieste ricevute ai sensi dell'articolo 2, l'ufficio regionale o provinciale, dopo averne controllato la regolarità, determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare.

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Rammenta inoltre che le predette agevolazioni consistono nella riduzione al 22 per cento, per il gasolio, ed al 49 per cento, per la benzina, dell'aliquota ordinaria dell'accisa sugli idrocarburi, nell'esenzione dalla stessa accisa per gli oli vegetali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, nonché nella riduzione al 10 per cento dell'aliquota normale dell'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche.
L'applicazione di tale ultima disposizione è stata da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 1, comma 175, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008); un'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2009, è prevista dall'articolo 2, comma 13, del disegno di legge finanziaria 2009 attualmente all'esame del Senato.
In tale contesto normativo la norma dell'articolo 4-decies introduce, senza sostituire quella vigente, una nuova modalità di comunicazione delle variazioni dei dati dichiarati dai soggetti che richiedono l'accesso alle predette agevolazioni, stabilendo che tali variazioni possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
L'articolo 4-undecies, inserito nel corso dell'esame al Senato, stanzia 10 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per l'erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina detta «Peronospora della vite». Alla copertura del relativo onere si provvede, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante una pari riduzione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, e per i restanti 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2004, relativa al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.
L'articolo 4-duodecies, introdotto dal Senato, interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.
In particolare il comma 1 riduce da 7 a 4 il numero dei consiglieri (cui si aggiunge il Presidente) del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), uno solo dei quali (in precedenza erano due) sarà designato dalla Conferenza Stato-Regioni. I commi 2 e 3 riducono invece a cinque i componenti dei Consigli d'amministrazione delle società controllate dal Ministero per le Politiche agricole, e del Consiglio d'amministrazione dell'Agecontrol Spa.
L'articolo 4-terdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.
Il comma 1 sostituisce all'attuale sanzione amministrativa prevista dall'articolo 20 della predetta legge n. 281 per la produzione o vendita di mangimi o integratori in assenza di autorizzazione o di registrazione una sanzione penale (ammenda). Si aggiunge inoltre la previsione dell'interruzione dell'attività fintanto che non venga rilasciata la prescritta autorizzazione.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 281 del 1963, che stabilisce le sanzioni per la vendita di mangimi in violazione delle disposizioni relative al loro confezionamento e sanzioni per la vendita o la distribuzione di mangimi (o materie prime per mangimi) scaduti, prevedendo un inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Il comma 3 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 281, che prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, trasformando alcuni reati in illeciti amministrativi, ovvero riducendo l'entità delle ammende previste.

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Il comma 4 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281, relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività, applicabile in caso di violazioni di talune previsioni della stessa legge n. 281.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gianfranco CONTE, presidente, sulla base della richiesta in tal senso formulata dal gruppo del PD, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.
Avverte inoltre che la votazione della deliberazione dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, prevista per oggi, avrà anch'essa luogo nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.