ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01358

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 865 del 06/10/2017
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00276
Firmatari
Primo firmatario: SIBILIA CARLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
05/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2017
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/10/2017
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 18/10/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/10/2017
BERNARDO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/11/2017
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/12/2017
BERNARDO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 05/12/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 05/12/2017
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/12/2017
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 05/12/2017
CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 10/10/2017

DISCUSSIONE IL 18/10/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/10/2017

DISCUSSIONE IL 25/10/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/10/2017

DISCUSSIONE IL 08/11/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/11/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/11/2017

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 05/12/2017

DISCUSSIONE IL 05/12/2017

ACCOLTO IL 05/12/2017

PARERE GOVERNO IL 05/12/2017

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 05/12/2017

CONCLUSO IL 05/12/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01358
presentato da
SIBILIA Carlo
testo di
Venerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   La VI Commissione,

   premesso che:

    dal 1° gennaio 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione Iva; ha introdotto l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (con la modifica dell'articolo 21 e l'aggiunta dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

    nell'introdurre tali obblighi, lo stesso decreto-legge del 2016 ha, altresì, determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione. In particolare, introducendo i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (così come modificato dal citato decreto-legge n. 193 del 2016), che hanno previsto l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per i casi di omessa o errata comunicazione delle fatture, con riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

    a seguito della molteplici richieste di chiarimenti sollevate dagli addetti al settore, con la recente risoluzione 104/E del 18 luglio 2017, la direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che le sanzioni introdotte in materia di comunicazione periodica dei dati Iva hanno natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è ad esse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472;

    l'applicazione del ravvedimento operoso, come si desume dalle tabelle riepilogative riportate nella risoluzione, garantiscono un significativo sconto di sanzione per i contribuenti. In particolare, con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce in considerazione del termine in cui si provvede a regolarizzare l'omissione o l'incompletezza della comunicazione, con la seguente progressione:

     a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

     a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

     a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

     a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

     a 1/5 del minimo, infine, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale);

    tuttavia, la stessa Agenzia «ricorda» che il ravvedimento è possibile «salva la notifica degli atti di accertamento»;

    al riguardo, numerose denunce e segnalazioni evidenziano l’«iperattività» dell'Agenzia delle entrate che, proprio in questi giorni, sta inoltrando ai contribuenti gli avvisi di irregolarità contenenti l'irrogazione di sanzioni per omessa, errata o incompleta trasmissione dei dati Iva sulle comunicazioni obbligatorie trimestrali relative al primo trimestre 2017;

    gli avvisi di irregolarità e irrogazione di sanzione espressamente avvertono, come peraltro «ricordato» dalla stessa direzione centrale normativa, dell'impossibilità di accedere al ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità della riduzione della sanzione a 1/3 (al 10 per cento anziché al 30 per cento);

    in buona sostanza, se da un lato si concede la possibilità al contribuente di ravvedersi entro precisi termini fissati dalla legge, che si protraggono addirittura oltre i due anni dall'omissione o irregolarità (con sanzione ridotta a 1/5); dall'altro, si limita quasi del tutto tale possibilità nel momento in cui, a seguito delle nuove misure di contrasto, i termini di notifica degli avvisi di recupero si riducono significativamente;

    peraltro, si evidenzia che il descritto quadro procedurale rischia di generare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti in quanto rimessi alla discrezionalità operativa dell'Agenzia e dei singoli uffici periferici: dipendendo la preclusione al ravvedimento operoso dalla ricezione dell'avviso di irregolarità (la cui notifica è incerta nei tempi), si avranno differenti ipotesi e trattamenti sanzionatori a seconda della tempestività ed efficienza operativa dell'ufficio territoriale competente sull'accertamento;

    non si vuole certo contestare l'operato (pienamente legittimo) dell'Agenzia che sta procedendo nel rispetto delle prescrizioni di legge. Ma appare evidente che il mutato contesto operativo e procedurale, reso possibile dalle misure di contrasto introdotte (che hanno sorprendentemente accelerato i tempi di recupero dell'imposta), impone un necessario e immediato intervento normativo volto a rimuovere gli effetti distorsivi delle nuove disposizioni sull'istituto del ravvedimento operoso, al fine di non vanificarne i benevoli effetti per i contribuenti;

    da considerare, inoltre, che, con le disposizioni in commento, sono state introdotte, a regime, almeno 7 nuove scadenze periodiche a fronte delle due annuali previste dalle precedenti disposizioni in materia di comunicazione annuale Iva e relativi dati rilevanti (spesometro);

    tali modifiche stanno consentendo all'amministrazione finanziaria di ottenere, anticipatamente rispetto alle pregresse scadenze annuali, i dati analitici relativi alla gestione dell'Iva di milioni di imprese e lavoratori autonomi al prezzo, tuttavia, di imporre loro maggiori costi di conformità e un significativo aggravio in termini di complicazione;

    così facendo, però, il legislatore ha inteso anche dare impulso al processo di digitalizzazione del fisco nella dichiarata convinzione che ciò possa migliorare il rapporto di collaborazione tra i contribuenti e l'erario, in un'ottica di compliance e riduzione degli oneri amministrativi;

    la funzione delle sanzioni, secondo la giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione, non è quella di far cassa ma di orientare i comportamenti individuali verso la massimizzazione del bene collettivo;

    sebbene la legge delega in materia fiscale abbia conferito al Governo il compito di rivedere l'impianto sanzionatorio secondo princìpi di proporzionalità tra l'illecito commesso e la sanzione pretesa, quella prevista in caso di accertamento ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è rimasta ancorata al 10 e cento. Ciò quantunque appaia evidente che il comportamento di un contribuente che adempie agli obblighi di dichiarazione e comunicazione, pur in carenza di tempestivo versamento, non possa essere rubricato come un illecito pericoloso, anche in considerazione del recente allargamento dei termini per fruire del ravvedimento operoso,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative volte a garantire la piena ed effettiva applicazione del ravvedimento operoso in relazione alle violazioni e irregolarità commesse nell'invio delle comunicazioni trimestrali dei dati Iva;

   ad assumere iniziative per prevedere la stessa riduzione di sanzione che si applicherebbe con il ravvedimento operoso nei casi in cui gli avvisi di irregolarità vengano notificati durante la pendenza dei termini per l'esercizio del ravvedimento operoso;

   ad assumere iniziative per eliminare in ogni caso l'assurdità in base alla quale diventa possibile per l'Agenzia delle entrate inviare un avviso di irregolarità con sanzione al 10 per cento in pendenza dei termini per l'esercizio del ravvedimento operoso;

   ad assumere iniziative per ridurre in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei casi di pagamento entro il 30° giorno dalla notifica dell'avviso di irregolarità dall'attuale 10 per cento alla misura del 4 per cento in armonia con il principio di proporzionalità tra illecito commesso e sanzione.
(7-01358) «Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comunicazione dei dati

sanzione penale

IVA