ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01327

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 843 del 27/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2017
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/09/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/10/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 04/10/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/10/2017
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
 
INTERVENTO GOVERNO 04/10/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO GOVERNO 18/10/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/10/2017
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/11/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 15/11/2017
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/09/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/09/2017

DISCUSSIONE IL 04/10/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/10/2017

DISCUSSIONE IL 18/10/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/10/2017

DISCUSSIONE IL 15/11/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/11/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01327
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Giovedì 27 luglio 2017, seduta n. 843

   La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato definitivamente il 27 luglio 2017, introduce misure di ristoro per gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal medesimo decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza ed acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti prevedendo la possibilità per gli stessi di accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861 e successive modificazioni della medesima legge;
    inoltre, per i suddetti investitori si applicano le disposizioni in materia di accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo articolo 9, l'indennizzo forfetario è limitato all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato;
    infine, le misure di ristoro disciplinate dall'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, al pari di quanto previsto per gli investitori detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti, sono limitate agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE «BRRD»;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti ai risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 – soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo la limitazione dell'indennizzo forfetario all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, rappresenta ad avviso dei firmatari del presente atto una irragionevole violazione del principio di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, soprattutto se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati in violazione della normativa in materia prestazione di servizi di investimento;
    il principio di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione appare essere ulteriormente violato dalla limitazione del citato indennizzo forfetario agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le banche emittenti. La circolazione degli strumenti finanziari non è subordinata ad alcuna forma di restrizione e per tal motivo tali strumenti possono essere collocati anche da intermediari diversi dalle banche emittenti. La limitazione in commento non è giustificata da nessuna ratio legis o valutazione di carattere finanziario e regolamentare. In aggiunta a quanto appena precisato, la limitazione dell'indennizzo forfettario agli strumenti finanziari di debito subordinato collocati da banche o società di investimento annoverate nel gruppo bancario dell'emittente risulta essere ancor più grave ed irragionevole,

impegna il Governo

  ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a:
   a) aumentare la percentuale di indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato;
   b) estendere l'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, anche agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto con le banche emittenti.
(7-01327) «Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco, Ruocco».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

strumento finanziario

banca