Legislatura: 17Seduta di annuncio: 634 del 08/06/2016
Primo firmatario: BASSO LORENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COPPOLA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 CANI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 BECATTINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/10/2016 BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 13/10/2016 LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 19/10/2016 GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 19/10/2016 CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO GOVERNO 19/10/2016 GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 13/10/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/10/2016
ACCOLTO IL 19/10/2016
PARERE GOVERNO IL 19/10/2016
DISCUSSIONE IL 19/10/2016
APPROVATO IL 19/10/2016
CONCLUSO IL 19/10/2016
La IX e X Commissione,
premesso che:
l'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sancisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», statuisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata (PEC);
la PEC, in sostanza, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti, sfruttando le potenzialità del digitale;
con l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) viene introdotto l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al registro delle imprese e agli ordini o collegi di appartenenza;
i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) estende l'obbligo alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti, di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo PEC. Il comma 3 dello stesso articolo, apportando una modifica al decreto legislativo del 7 marzo 2005, dopo l'articolo 6, introduce l'articolo 6-bis che sancisce la nascita dell'INI-PEC, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire dagli elenchi di indirizzi PEC già registrati presso il registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
con l'adozione del regolamento (UE) n. 910 del 23 luglio 2014 (2014/910/UE) «eIDAS», entrato in vigore il 17 settembre 2014, si è provveduto a garantire la piena interoperabilità a livello comunitario non solo della firma elettronica ma di tutto un insieme di servizi di identificazione ed autenticazione: questo regolamento troverà applicazione definitiva dal 1o luglio 2016 con l'abrogazione della direttiva 1999/93/EC e per quanto riguarda la vita quotidiana dei consumatori contribuirà a snellire e semplificare gli adempimenti amministrativi e burocratici;
il regolamento (UE) n. 910 del 23 luglio 2014 (2014/910/UE) «eIDAS» introduce all'articolo 3 le definizioni di «servizio elettronico di recapito certificato» e di «servizio elettronico di recapito qualificato certificato», disciplinati alla sezione 7, rispettivamente agli articoli 43 e 44, che estendono e generalizzano il servizio fornito dalla posta elettronica certificata;
attualmente, il titolare di un servizio in abbonamento, per comunicare la disdetta al fornitore, deve rispettare condizioni contrattuali che prevedono come modalità di invio della comunicazione il fax o la raccomandata con ricevuta di ritorno: per il consumatore ciò rappresenta un obbligo che comporta un aggravio di costi e tempi rispetto ai servizi elettronici di recapito certificato, modalità comunicativa sicura, semplice e poco costosa;
la diffusione dei servizi elettronici di recapito certificato ed il relativo utilizzo anche da parte dei singoli cittadini è parte integrante della «Mission» dell'Agenda digitale italiana: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), ha, tra le altre cose, il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale attraverso la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese, promuovendo l'alfabetizzazione digitale di cittadini e imprese e creando nuove conoscenze e opportunità di sviluppo,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative, anche normative, per assicurare che, per le disdette e/o le comunicazioni relative a contratti in abbonamento, per cui attualmente è richiesto l'obbligo di utilizzare la forma del fax o della raccomandata con ricevuta di ritorno, i cittadini siano messi in condizione di poter liberamente scegliere, in alternativa, l'utilizzo dei servizi elettronici di recapito certificato.
(7-01020) «Basso, Coppola, Bargero, Cani, Senaldi, Tentori, Vico, Becattini, Taranto, Arlotti».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):posta elettronica
fornitura di documenti
diffusione delle innovazioni