Legislatura: 17Seduta di annuncio: 598 del 30/03/2016
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2016 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2016 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2016 DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2016 DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2016 BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2016 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2016 PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2016 IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 12/04/2016 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2016
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/05/2016 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO GOVERNO 19/05/2016 BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 13/07/2016 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 21/07/2016 BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 21/07/2016 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 31/03/2016
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/04/2016
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/04/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/05/2016
DISCUSSIONE IL 19/05/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/05/2016
DISCUSSIONE IL 13/07/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/07/2016
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 21/07/2016
ACCOLTO IL 21/07/2016
PARERE GOVERNO IL 21/07/2016
DISCUSSIONE IL 21/07/2016
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 21/07/2016
CONCLUSO IL 21/07/2016
La XI Commissione,
premesso che:
la stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo. In particolare, nelle località turistiche, analoga stagionalità coinvolge molte migliaia di lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili al medesimo settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produttivo;
come noto, il lavoro stagionale si caratterizza per la mancanza di continuità dell'attività esercitata, ossia per l'alternarsi — nel corso dell'anno — di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro in presenza di concentrazione di flussi turistici in alcuni mesi dell'anno;
il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto «Jobs act», prevede l'erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) relativa agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1o maggio 2015 che interessano i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;
con la NASpI è stata riconosciuta una indennità proporzionale alla retribuzione mensile ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
tale circostanza ha portato, rispetto al passato, ad una penalizzazione per i lavoratori stagionali i quali si troveranno senza alcuna forma di reddito per alcuni mesi dell'anno;
l'impatto della nuova legge sulla durata delle prestazioni, in fase di prima applicazione delle disposizioni normative, è stato tuttavia reso graduale per effetto di una lettura interpretativa contenuta nelle circolari Inps nn. 94, 142 e 194 del 2015 e, successivamente, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 2015;
l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che, «con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (...), la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015;
dal 2016, per effetto della normativa, i lavoratori stagionali del turismo che godevano dell'ASpI o della precedente indennità di disoccupazione non avranno più una completa copertura economica dei periodi non lavorati nell'anno: dal 1o gennaio 2016, cessando l'effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, anche per la categoria dei lavoratori stagionali, la durata della prestazione Naspi sarà calcolata secondo il regime ordinario, di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 2015, con la conseguenza che, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di sei mesi nell'anno, la durata della prestazione sarà di tre mesi;
tale nuova previsione normativa, se non verranno apportati opportuni correttivi, causerà un danno economico, soprattutto per le famiglie che vivono e lavorano in luoghi dove il lavoro stagionale è l'unica o la principale forma di impiego;
al riguardo, giova ricordare che, sono stati accolti due ordini del giorno 9/3513-A/112 e 9/3444-A/256 che impegnano il Governo a introdurre disposizioni atte a facilitare la transizione verso la nuova disciplina prevedendo in via straordinaria misure integrative della durata della prestazione di disoccupazione per i lavoratori stagionali,
impegna il Governo:
a porre in essere, alla luce delle difficoltà legate alla contrazione del periodo di lavoro e alla conseguente riduzione del reddito, iniziative normative atte ad estendere il periodo di transitorietà della nuova disciplina dalla «Naspi» per i lavoratori stagionali, eventualmente condizionandone l'erogazione alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, appositamente predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati;
ad adottare opportune iniziative finalizzate a disporre, sulla falsa riga di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, misure volte ad impiegare tali lavoratori, nei periodi di inattività, d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali.
(7-00952) «Arlotti, Patrizia Maestri, Gribaudo, Gnecchi, Di Salvo, Damiano, Baruffi, Casellato, Pagani, Iacono, Albanella».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lavoro stagionale
assicurazione di disoccupazione
disoccupazione