Legislatura: 17Seduta di annuncio: 524 del 18/11/2015
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 18/11/2015
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/06/2016 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE INTERVENTO PARLAMENTARE 29/03/2017 DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 24/05/2017 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 30/06/2016
DISCUSSIONE IL 30/06/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/06/2016
DISCUSSIONE IL 29/03/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/03/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/05/2017
DISCUSSIONE IL 24/05/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/05/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/06/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2017
L'XI Commissione,
premesso che:
l'articolo 36 della Costituzione stabilisce espressamente che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa...». Dunque, è evidente che senza un'equa retribuzione non vi è dignità per chi lavora, è questo un fondamentale principio della Carta Costituzionale; eppure, l'allarmante numero di lavoratori che in Italia viene sottopagato o, addirittura, svolge prestazioni gratuite, pone di fronte al dato di fatto che quello che dovrebbe essere un principio inviolabile, viene spesso del tutto disatteso;
predisporre misure di contrasto alla piaga del lavoro sottopagato dovrebbe rappresentare un'emergenza per il Governo, tuttavia, ad oggi, lo stesso non ha adottato nessun provvedimento in merito. Di contro, tale problematica deve essere affrontata prioritariamente considerando che il suo continuo diffondersi, oltre a negare dignità al lavoratore, ostacola i consumi e impedisce all'Italia di crescere e di uscire dall'attuale stato di crisi;
è evidente che l'istituzione di una «retribuzione minima garantita» rappresenterebbe un efficace strumento per attuare una maggiore equità e tutela della posizione di debolezza del lavoratore nel rapporto di lavoro, conferendogli maggiore potere contrattuale. Difatti, un corrispettivo minimo fissato per legge, su base oraria, è attualmente applicato in molti Paesi europei, mentre in Italia esso vige solo per alcune categorie di lavoratori, in virtù dei contratti collettivi negoziati a livello nazionale;
il riconoscimento di una «retribuzione minima» escluderebbe fenomeni di sfruttamento che, ad oggi, non sono evitati dai minimi salariali stabiliti nei contratti nazionali, poiché, come è noto, lasciano scoperti il 30-40 per cento del mercato del lavoro italiano, dalle imprese di modeste dimensioni ai lavoratori atipici. Al riguardo, non si ritiene condivisibile la tesi espressa da alcuni sindacati, i quali affermano che l'istituzionalizzazione di una «retribuzione minima» a livello nazionale avrebbe degli effetti negativi, poiché porrebbe le basi per una diminuzione dei salari nel medio termine. Riconoscere un importo minimo del corrispettivo, invece, è un provvedimento necessario per conferire maggiore potere contrattuale ai lavoratori più marginali e riconoscere il lavoro come strumento di dignità, in coerenza con i fondamenti della Repubblica;
per riparare alla carenza del sistema attuale, pertanto, si ritiene urgente adoperarsi per attuare una dualità dello stesso, prevedendo una retribuzione minima su base nazionale che comprenderebbe quelle categorie di lavoratori che non sono tutelate dai contratti collettivi. Una volta che la «retribuzione minima» sarà in vigore, qualunque lavoratore avrà il diritto di ricevere almeno quel determinato corrispettivo all'ora, che includerebbe qualsiasi attività in agricoltura, nell'industria o nei servizi, senza distinzione di sesso o di età ed indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori fissi, occasionali o temporanei;
la retribuzione minima oraria deve configurarsi come il corrispettivo fissato annualmente dal Governo previa consultazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, prevedendo una revisione e aggiornamento dello stesso ogni sei mesi, se l'indice dei prezzi al consumo superi le previsioni. È chiaro che l'importo fissato deve costituire una soglia minima, in qualità di garanzia stipendiale che ha lo scopo di evitare situazioni di sfruttamento. Del pari, mediante la contrattazione collettiva o un accordo individuale con il datore di lavoro, dovranno essere previste retribuzioni minime di un ammontare maggiore a quello previsto su base nazionale, qualora lo richiedano le specificità dei diversi comparti occupazionali. Sicché, la contrattazione collettiva avrebbe un ruolo fondamentale proprio per escludere una diminuzione dei salari nel medio termine in quei settori le cui caratteristiche richiedono l'individuazione di corrispettivi superiori, rispetto al minimo previsto su base nazionale;
contestualmente all'istituzione del corrispettivo minimo, si ritiene necessario adottare adeguati sistemi di controllo per verificarne la concreta applicazione e, in caso di violazione, prevedere la responsabilità penale per i datori di lavoro, in modo da scoraggiare concretamente l'applicazione di retribuzioni che non consentono al lavoratore un'esistenza dignitosa come intende garantire la Carta Costituzionale,
impegna il Governo
ad assumere iniziative volte a istituzionalizzare una «retribuzione minima oraria» su base nazionale per attuare una maggiore tutela della posizione di debolezza del lavoratore nel rapporto di lavoro, garantendogli un'equa retribuzione, in conformità all'articolo 36 della Costituzione.
(7-00847) «Rizzetto».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):salario minimo
retribuzione del lavoro
parita' retributiva