ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00600

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/04/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 21/04/2015
CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/05/2015
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 06/05/2015
CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/06/2015
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 11/06/2015
CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/06/2015
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/04/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/04/2015

DISCUSSIONE IL 06/05/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/05/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/05/2015

DISCUSSIONE IL 11/06/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/06/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00600
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Martedì 19 maggio 2015, seduta n. 430

   L'XI Commissione,
premesso che:
l'ENPAF, Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, è un ente pensionistico Integrativo per i farmacisti dipendenti che già per legge pagano l'INPS, mentre per i titolari che non pagano l'INPS è l'unica fonte di pensione (quindi non si capisce perché i dipendenti debbano pagare quando già hanno una pensione); l'ente ha quindi lo scopo di provvedere al trattamento pensionistico Integrativo dei farmacisti ad esso iscritti;
tutti i farmacisti per poter svolgere la professione, siano essi occupati o disoccupati, devono essere obbligatoriamente iscritti all'Ordine e quindi pagare obbligatoriamente la tassa di iscrizione all'Ordine medesimo pari a 125 euro più contributi ENPAF;
in caso di occupazione o inoccupazione del farmacista, lo stesso può versare dovuto in forma ridotta dell'85 per cento per i laureati prima del 2004, circa 700 euro, mentre i laureati dopo il 2004 hanno facoltà di pagare il cosiddetto contributo di solidarietà se stanno lavorando; tale contributo non dà diritto assolutamente a niente a livello pensionistico ed è come una sorta di obolo da dare all'ENPAF per poter svolgere la propria professione. Mentre in caso di Disoccupazione involontaria per più di 5 anni nell'arco dei 30 anni obbligatori di versamenti il contributo da versare arriva al 50 per cento, cioè 2500 euro l'anno, per tutti i laureati prima e dopo il 2004;
la quota dovuta dai farmacisti all'ENPAF siano essi titolari o collaboratori di farmacia o parafarmacia (specialmente per i secondi che già hanno come ente pensionistico l'inps), siano essi occupati o inoccupati è decisamente alta e di difficile onorabilità soprattutto in un periodo di forte crisi economica;
l'iscritto che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall'ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto a versare all'Ente il contributo evaso aumentato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d'anno, il tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di tre punti, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; secondo le norme richiamate la somma aggiuntiva non può essere comunque superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza fissata (motivo per cui molti sono stati costretti a cancellarsi);
inoltre, per poter usufruire della riduzione si deve lavorare nell'arco dell'anno almeno 6 mesi e un giorno, altrimenti si è costretti a pagare almeno la quota al 50 per cento, motivo per cui un contratto lavorativo sotto i sei mesi non può essere accettato dai laureati prima del 2004, altrimenti lavorerebbero Solo per poter pagare l'ENPAF;
in caso di evasione connessa alla denuncia obbligatoria, oltre a alla somma aggiuntiva, l'iscritto è tenuto anche al pagamento di una sanzione «una tantum», graduata secondo criteri fissati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 18 marzo 1997; i contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'articolo 3 dello statuto dell'Ente; è fatta temporanea eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o da malattia con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e per l'iscritto disoccupato involontariamente; in tali casi, l'iscritto può richiedere che il contributo da lui corrisposto per la sezione previdenza sia rimborsato dalla sezione assistenza per il periodo della malattia o della disoccupazione in relazione alle possibilità della relativa gestione, sempre che sussistano le condizioni previste dal successivo articolo 37;
infine, per avere la pensione bisogna pagare minimo 30 anni di contributi avendo almeno 20 anni attività, la quale poi sarà del 15 per cento del totale dei contributi versati e tutto ciò non prima dei 68 anni di età e nel caso uno volesse indietro i versamenti fatti negli anni, essi non verrebbero restituiti prima del 68o anno di età e si dovrebbe presentare la domanda al compimento e non oltre il 67o anno di età, pena il mancato rimborso dei contributi versati nell'arco dei 30 anni,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza per rivedere in diminuzione la somma dovuta per tutti i farmacisti occupati;
ad assumere iniziative per sollevare dal versamento della stessa tutti gli inoccupati restituendo anche le quote sinora percepite dall'anno 2008, anno di stima di inizio della crisi economica, all'anno 2014;
ad assumere iniziative per rendere l'Enpaf un ente a contribuzione volontaria e non obbligatoria.
(7-00600) «Dall'Osso, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Cecconi, Grillo, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Baroni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

farmacista

infortunio sul lavoro

disoccupazione