ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00520

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 329 del 11/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/08/2015
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/08/2015
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 04/08/2015
TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2015
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
SANTERINI MILENA PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 28/10/2015
TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2015
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/03/2016
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 02/03/2016
D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/08/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/08/2015

DISCUSSIONE IL 28/10/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/10/2015

ATTO MODIFICATO IL 02/03/2016

DISCUSSIONE IL 02/03/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/03/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00520
presentato da
MARZANA Maria
testo presentato
Martedì 11 novembre 2014
modificato
Mercoledì 2 marzo 2016, seduta n. 581

   La VII Commissione,
   premesso che:
    i tecnici della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, hanno approvato in data 23 dicembre 2013 la Nota Metodologica «Determinazione dei fabbisogni standard per i comuni, «FC03U», Funzioni di Istruzione pubblica»;
    la presente nota metodologica è stata realizzata dai tecnici del Progetto SOSE (soluzioni per il sistema economico spa) con la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), ai sensi dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, riguardante le «Disposizioni in materia di determinazione dei Costi e dei Fabbisogni Standard di Province, Città metropolitane e Comuni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2010;
    predetto decreto legislativo ha, come descritto nell'articolo 1, la finalità di disciplinare la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per province e comuni al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei meccanismi di allocazione delle risorse tra i diversi enti;
    nello specifico, la presente nota metodologica si riferisce alle funzioni di istruzione pubblica analizzate con il questionario FC03U-Funzioni di istruzione pubblica predisposto per i comuni e le unioni di comuni;
    in data 23 luglio 2013 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in via preliminare due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province» per l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido e altri campi;
    due schemi di decreto verranno, quindi, sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali ed alle Commissioni parlamentari competenti, secondo quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010;
    sebbene, a pagina 43 della suddetta Nota Metodologica si legge: «(...) Da ultimo, è importante sottolineare che, in assenza di specifiche indicazioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per il calcolo dei Fabbisogni Standard delle Funzioni di pubblica istruzione, in sede di prima applicazione della metodologia, sono stati utilizzati i valori storici delle variabili di output utilizzate per la stima»;
    gli output, in questione, altro non sono se non i servizi che i comuni garantiscono ai cittadini: quando vengono offerti vengono considerati un fabbisogno della popolazione, quando vengono offerti in misura ridotta o non vengono offerti per nulla, si considera che quella popolazione non ne abbia di bisogno, ma ciò non corrisponde al vero, semplicemente i comuni non avevano le risorse necessarie per garantirli;
    in pratica servizi come gli asili nido, il tempo pieno e la mensa scolastica, non essendo considerati servizi essenziali non hanno una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale ma vengono garantiti e finanziati soltanto dove già esistono, dunque al centro-nord;
    servizi importanti ma accessori come i campi estivi, oppure l'accoglienza e la vigilanza dei bambini prima e dopo l'orario scolastico, solo perché storicamente offerti da determinati comuni (principalmente del centro-nord), sono considerati «fabbisogno standard» e quindi da finanziare a carico di tutta la collettività;
    il criterio adottato rimane quello della «spesa storica» ai danni del «fabbisogno effettivo», penalizzando le regioni del sud quanto alla ripartizione dei fondi e alla distribuzione di servizi fondamentali;
    a dimostrazione della totale disomogeneità dei servizi scolastici garantiti sul territorio nazionale, si consideri che al sud ad esempio la copertura del tempo pieno, è appena del 14 per cento (con un minimo in Campania del 9 per cento), contro una media del centro-nord del 47 per cento (con una punta massima del 57 per cento nel Lazio); relativamente ai pasti assicurati agli studenti, il Mezzogiorno garantisce un servizio pari ad appena il 42 per cento di quello del centro-nord. La distanza diventa ancora più evidente sui cosiddetti servizi «pre e post scuola», che al Centro-nord sono un'opportunità della quale si avvalgono oltre 5 bambini su 100, mentre nel Mezzogiorno si scende a 0,93 per cento, ovvero neppure 1 bambino su 100 ne usufruisce;
    il riparto di questi servizi deve essere stabilito seguendo altri parametri, quali il fenomeno della dispersione scolastica: in Italia il 17,6 per cento degli alunni a rischio abbandono ha un'età inferiore ai 14 anni, il 43 per cento un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, il 34 per cento un'età compresa tra i 16 e i 18 anni; il Sud Italia detiene di gran lunga il maggior numero di alunni che lasciano la scuola prematuramente, con punte del 35 per cento nella sola Sardegna e Sicilia, con province come Caltanissetta dove gli abbandoni superano il 40 per cento di dispersione al termine del quinquennio delle superiori 2009-2010/2013-2014; questi dati si dimezzano nelle regioni del nord Italia, confermando che il «rischio abbandono» è maggiormente diffuso nelle aree più depresse dove si vive un particolare disagio economico e sociale;
    emblematico il caso emerso nell'ambito di un'indagine contro l'evasione scolastica avviata dal comando provinciale di Catania che ha portato alla denuncia di 232 genitori di 136 alunni di due scuole dell'obbligo per inosservanza continuata dell'obbligo di istruzione di minorenni: i genitori identificati, di un età media tra i 30 ed i 45 anni, sono generalmente operai, ambulanti, braccianti agricoli, disoccupati e il loro livello di istruzione non va oltre il diploma di scuola media inferiore;
    appare chiaro che il disagio economico e culturale incide significativamente sul fenomeno della dispersione scolastica, quindi per migliorare il livello di istruzione e garantire in maniera ottimale i servizi scolastici è fondamentale tenere in considerazione l'uso di parametri oggettivi per l'allocazione delle risorse quali il reddito medio disponibile pro capite aggiustato e il livello di dispersione scolastica del territorio in esame;
    di fronte ad una situazione così disomogenea, il Governo in base alle regole del federalismo fiscale, avrebbe dovuto determinare il «livello essenziale delle prestazioni» (LEP) così da garantire un livello di servizi standard su tutto il territorio;
    la «determinazione dei fabbisogni standard per i comuni», secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2010, dovrebbe assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei meccanismi di allocazione delle risorse tra i diversi enti;
    invece l'aver assegnato, con una forzatura, alla «spesa storica» il valore di «fabbisogno standard» significa firmare una ripartizione delle risorse lontana dal comune senso di giustizia e di corretta allocazione di risorse, mortificando sempre di più le regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

   a determinare il «livello essenziale delle prestazioni» (LEP) nell'ambito descritto nella premessa in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno di ciascuna regione sulla base del fabbisogno effettivo, superando il parametro della «spesa storica»;
   ad adottare una ottica strutturale ed organica attraverso la definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, che utilizzi parametri oggettivi quali il reddito medio disponibile pro capite aggiustato e i livelli di dispersione scolastica, al fine di una riqualificazione della spesa e di un progressivo riequilibrio territoriale nell'utilizzo delle risorse per l'individuazione e l'erogazione dei servizi scolastici;
   ad assumere iniziative per garantire, su tutto il territorio nazionale, comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale – in attuazione degli articoli 119, terzo e quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono la necessità di una perequazione economica, interventi finanziari speciali per rimuovere gli squilibri economici e sociali nonché un potere sostitutivo del Governo quando lo richieda la tutela dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – l'effettivo godimento del diritto all'istruzione pubblica come definito dai fabbisogni standard secondo le metodologie di cui alla nota FC03U, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2015, anche attraverso l'istituzione di un fondo finalizzato ad assicurare il raggiungimento dei livelli minimi essenziali dei servizi di istruzione e di asilo nido a cui possono attingere prioritariamente i comuni in cui sono assenti, in parte o totalmente, tali servizi;
    ad integrare il sito istituzionale OpenCivitas che riporta informazioni sui fabbisogni standard e sulle prestazioni degli enti locali con le informazioni riferite al comparto dell'istruzione, relativamente ai comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
(7-00520) «Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Vacca, Di Benedetto, Chimienti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

istruzione pubblica

godimento dei diritti