ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00450

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 281 del 07/08/2014
Abbinamenti
Atto 7/00500 abbinato in data 29/10/2014
Atto 7/00521 abbinato in data 12/11/2014
Atto 7/00527 abbinato in data 19/11/2014
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00088
Firmatari
Primo firmatario: ZANIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2014
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 16/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
27/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/10/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 29/10/2014
OLIVERO ANDREA VICE MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/10/2014
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/11/2014
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/11/2014
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/11/2014
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 27/11/2014
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/09/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/10/2014

DISCUSSIONE IL 29/10/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/10/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/11/2014

DISCUSSIONE IL 12/11/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/11/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/11/2014

DISCUSSIONE IL 19/11/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/11/2014

DISCUSSIONE IL 27/11/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/11/2014

ACCOLTO IL 27/11/2014

PARERE GOVERNO IL 27/11/2014

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 27/11/2014

CONCLUSO IL 27/11/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00450
presentato da
ZANIN Giorgio
testo di
Martedì 16 settembre 2014, seduta n. 291

   La XIII Commissione,
premesso che:
l'inquinamento da nitrati delle acque è stato favorito anche dal ricorso a pratiche agricole intensive che si è tradotto in un maggiore utilizzo di concimi chimici e in una maggiore concentrazione di bestiame su distese di entità più ridotta;
la direttiva nitrati n. 91/676/CEE si colloca nell'ambito di un progetto di risanamento globale dell'acqua di falda. Pertanto si pone l'obiettivo di proteggere la qualità delle acque dell'Unione europea nell'ottica del rispetto del territorio, ovvero di impedire che i nitrati di origine agricola inquinino le acque sotterranee e di superficie attraverso il ricorso alle buone pratiche;
la direttiva dispone in capo agli Stati membri diversi obblighi: individuare le acque di superficie e sotterranee inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate; designare come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque di superficie e sotterranee interessate; fissare codici di buona pratica agricola, applicabili a discrezione degli agricoltori; elaborare programmi d'azione con obbligo di attuazione da parte di tutti gli agricoltori che operano nelle zone vulnerabili;
in Italia, il recepimento della direttiva è stato attuato tramite il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, a cui ha fatto seguito il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
il liquame e il letame nella maggioranza dei casi viene utilizzato dalle aziende quale concime. Tale materiale derivante dall'attività produttiva del mondo agricolo, quindi, presenta una natura complessa: è qualificabile sì come rifiuto, ma al contempo risulta essere un fertilizzante estremamente utile per l'agricoltura poiché contribuisce a mantenere livelli ottimali di sostanza organica del suolo e a diminuire l'utilizzo di concimi chimici;
il decreto ministeriale 7 aprile 2006 prevede il divieto di spandimento degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendamenti organici dal 1o novembre fino alla fine di febbraio;
in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto prevede i periodi minimi del divieto di spandimento, ovvero «a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'articolo 24, comma 2; b) per liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha la durata di: 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture»;
poiché tale previsione comporta enormi difficoltà per gli imprenditori agricoli in merito allo stoccaggio di letame e liquame, va certamente valutata con favore l'opportunità di spezzare il periodo di fermo di 3-4 mesi in almeno due periodi all'anno, quando la capacità di assorbimento dell'azoto risulta ridotta se non azzerata, ovvero:
a) in tarda estate, per la ridotta attività vegetativa in prossimità della fine del ciclo colturale;
b) in pieno inverno, a causa delle basse temperature e quindi del rallentamento o arresto dell'attività vegetativa;
tale prospettazione permetterebbe un'agevolazione nello stoccaggio dei liquami e conseguentemente l'armonizzazione della loro gestione con l'attività produttiva anche in presenza di prolungati periodi piovosi;
in materia di limiti massimi di spandimento annuo di azoto di origine zootecnica, l'articolo 10 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, in applicazione della direttiva n. 91/676/CEE, dispone che «nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale». Per quanto attiene, invece, alle cosiddette zone vulnerabili (ovvero quelle aree in cui i test sull'acqua di falda riscontrano una percentuale di nitrati molto elevata), il limite medio annuo è di 170 chilogrammi;
la direttiva «nitrati» prevede la possibilità di derogare, con decisione della Commissione, previo parere del comitato «nitrati», alla norma sull'applicazione di effluenti di allevamento contenenti un massimo di 170 chilogrammi d'azoto per ettaro all'anno, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi della direttiva e la deroga sia giustificata da criteri obiettivi (stagioni di crescita prolungate, colture con grado elevato di assorbimento di azoto, grado elevato di precipitazioni nette o terreni ad alta capacita di denitrificazione, e altro);
con la decisione di esecuzione della Commissione 2011/721/UE (Gazzetta ufficiale legge 287 del 4 novembre 2011), all'Italia e stata accordata la deroga per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, applicabile fino al 31 dicembre 2015. La concessione della deroga in questione ha alzato la soglia al limite di 250 chilogrammi d'azoto per ettaro all'anno nelle aree vulnerabili delle regioni considerate, imponendo però criteri assai rigidi finalizzati all'assorbimento dei nitrati da parte dei terreni come l'adozione di macchinari atti alla separazione del materiale solido da quello liquido, coltivazione di varietà a lungo ciclo vegetativo e la realizzazione di doppi raccolti;
i parametri per l'accesso alla deroga sono risultati troppo rigidi e, pertanto, solo una minima percentuale di aziende agricole hanno aderito, in quanto risulta assai difficoltoso rispettare tutti i vincoli restrittivi imposti;
sempre in tema di «zone cosiddette vulnerabili», in sede di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, all'articolo 36 è stato inserito il comma 7-ter finalizzato alla soluzione delle problematiche emerse sul territorio in materia di nitrati;
la disposizione in questione prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (18 marzo 2013), le regioni e le province autonome in conformità all'accordo Stato-regioni del 2011, dovevano procedere all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo. In caso di inerzia il Governo doveva esercitare il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (18 dicembre 2013). Entrambi i termini sono decorsi infruttuosamente;
nell'accordo Stato-regioni del 2011 sopra citato, oltre a prevedere i criteri di ridefinizione delle aree cosiddette vulnerabili, è stato assegnato all'Ispra il monitoraggio completo del territorio italiano al fine di accertare le fonti di inquinamento da nitrati;
dai risultati presentati al tavolo dei nitrati del 28 maggio 2014, è emerso che la sorgente d'inquinamento non risulta essere l'agricoltura in quanto il territorio italiano è prevalentemente soggetto alla presenza di sorgenti multiple e quindi non esclusivamente agricole. In particolare, lo studio ha dimostrato che nelle cinque regioni sotto esame (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia) l'impatto dei nitrati di natura zootecnica interessa non più del 10 per cento delle superfici, tranne in Piemonte dove tale tasso sale al 19 per cento;
alla conclusione del «tavolo dei nitrati», nel comunicato stampa emesso dal Mipaaf il Ministro Martina ha dichiarato: «Condividiamo con il Ministro Galletti l'obiettivo di chiudere la partita sia sul fronte digestato che su quello effluenti entro il 30 giugno. Lavoreremo insieme, infatti, per adottare entro quella data, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, un decreto che affronti entrambe le questioni relative al problema nitrati. Il nostro impegno è quello di aprire un tavolo anche a Bruxelles per ridiscutere l'intero impianto sulla normativa comunitaria»;
stante la situazione sopra delineata, quindi, le aziende agricole italiane subiscono le onerose conseguenze derivanti dalle limitazioni in materia di concentrazione di nitrati che mettono in forte difficoltà la loro attività di allevamento,

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere, anche nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il processo di revisione della «direttiva Nitrati» n. 91/676/CEE sulla base dei dati scientifici oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntualmente negli ultimi dieci anni, distinguendo i limiti in funzione delle macro regioni agricole europee in ragione anche dei fattori climatici e favorendo lo stoccaggio in armonizzazione con la gestione dell'attività produttiva;
ad assicurare rapidamente, tramite lo studio ISPRA, una chiara analisi delle fonti di inquinamento da nitrati, distinguendo la responsabilità del sistema agricolo rispetto a quelle dei sistemi civili ed industriali e per conseguenza a provvedere ad una revisione delle modalità di calcolo degli apporti di azoto di derivazione agricola, definendo le riduzioni percentuali da applicare in caso di accertata concorrenza di altri fattori inquinanti;
ad assumere ogni iniziativa di competenza per la tempestiva revisione dell'estensione delle aree vulnerabili basata su dati scientifici aggiornati, promuovendo una modifica normativa in modo da inserire, tra i criteri di riferimento per la perimetrazione delle zone vulnerabili, l'obbligo di valutazione, da parte delle regioni, delle concorrenti fonti di inquinamento;
a modificare il decreto ministeriale 7 aprile 2006 nella parte in cui dispone un unico periodo per il divieto di spandimento degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendamenti organici, prevedendo la possibilità di stabilire la suddivisione di tale termine in due fasi annuali;
a sostenere una mediazione con la Commissione europea in merito alla deroga per le zone vulnerabili, affinché si permetta una soglia intermedia – tra i 170 e i 250 chilogrammi – nel caso si rispetti solo uno dei vincoli richiesti per la deroga, mantenendo il limite dei 250 chilogrammi per quelle aziende che riescono a rispettare tutti i requisiti.
(7-00450) «Zanin, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Romanini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inquinamento idrico

sostanza tossica

acque di scarico