Legislatura: 17Seduta di annuncio: 272 del 25/07/2014
Primo firmatario: TRIPIEDI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2014 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2014 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2014 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2014 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2014
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO PARLAMENTARE 18/09/2014 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2014 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO GOVERNO 25/09/2014 CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2014 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 09/10/2014 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO ILLUSTRAZIONE 15/10/2014 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2014 PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO ILLUSTRAZIONE 30/10/2014 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 30/10/2014 BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
DISCUSSIONE IL 18/09/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/09/2014
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/09/2014
DISCUSSIONE IL 25/09/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/09/2014
DISCUSSIONE IL 09/10/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/10/2014
DISCUSSIONE IL 15/10/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/10/2014
DISCUSSIONE IL 30/10/2014
ACCOLTO IL 30/10/2014
PARERE GOVERNO IL 30/10/2014
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/10/2014
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 30/10/2014
CONCLUSO IL 30/10/2014
La XI Commissione,
premesso che:
in attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato lavoro), con il decreto legislativo n. 67 del 2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto) attività lavorative usuranti;
il decreto legislativo n. 67 del 2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni;
per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:
a) i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 19 maggio 1999);
b) i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003);
c) i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
d) i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa);
specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico;
una apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione;
l'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) è intervenuto sul decreto legislativo n. 67 del 2011, modificando le condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di ridurre notevolmente la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti, recando, così, un grave pregiudizio per i suindicati lavoratori;
in particolare, la cosiddetta riforma Fornero ha previsto:
la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;
per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1o gennaio 2012, e non più dal 1o gennaio 2013), la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle «quote» previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge n. 247 del 2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso decreto-legge n. 201 del 2011) e non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni;
per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1o gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle «quote» previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 247 del 2007 (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno);
dai dati disponibili emerge che i lavoratori i quali hanno fin qui effettivamente avuto accesso ai benefici sono relativamente pochi;
le risorse stanziate per l'attuazione della normativa, allocate nel capitolo n.4534 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano ampiamente inutilizzate;
l'inattuazione della normativa si traduce in una grave quanto ingiustificata penalizzazione per tutti quei lavoratori che hanno maturato l'aspettativa di accedere al sistema previdenziale con specifici benefici;
nell'agenda di Governo non vi è spazio alcuno per affrontare e risolvere le problematiche emarginate le quali, all'opposto, meritano una doverosa ed urgente, quanto definitiva, risoluzione,
impegna il Governo:
a porre in essere, in tempi brevi, tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione della normativa in materia di benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti, assicurando che tutte le risorse finanziarie fin qui stanziate vengano effettivamente utilizzate per tale finalità;
ad assumere iniziative per estendere la normativa citata ad ulteriori categorie di lavoratori impegnati in attività ad alto stress psico-fisico, con particolare riferimento al lavoro manuale nel settore dell'edilizia.
(7-00439) «Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Alberti, Rizzetto».
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2010 0183
EUROVOC :pensionamento anticipato
pensionato
lavoro a turni
vita lavorativa
lavoratore manuale
salariato