ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00421

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 267 del 18/07/2014
Abbinamenti
Atto 7/00467 abbinato in data 01/10/2014
Atto 7/00476 abbinato in data 08/10/2014
Atto 7/00478 abbinato in data 08/10/2014
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00084
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 18/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/07/2014
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/07/2014
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
22/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/09/2014
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/10/2014
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/10/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2014
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 15/10/2014
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2014
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/10/2014
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/10/2014
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 22/10/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/10/2014
FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 22/10/2014
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/09/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/09/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/10/2014

DISCUSSIONE IL 01/10/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/10/2014

DISCUSSIONE IL 08/10/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/10/2014

DISCUSSIONE IL 15/10/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/10/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/10/2014

DISCUSSIONE IL 22/10/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/10/2014

ACCOLTO IL 22/10/2014

PARERE GOVERNO IL 22/10/2014

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 22/10/2014

CONCLUSO IL 22/10/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00421
presentato da
BORDO Franco
testo presentato
Venerdì 18 luglio 2014
modificato
Giovedì 16 ottobre 2014, seduta n. 311

    La XIII Commissione,
premesso che:
il 2 luglio 2014 si è aperto il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. La presidenza di turno spettante all'Italia, che si concluderà il 31 dicembre 2014, è l'occasione che consentirebbe al nostro Paese di tracciare e realizzare una nuova agenda politica europea che sappia guardare alle vere esigenze dei cittadini europei visti nell'ottica di attori sociali fondamentali;
l'Italia nel semestre di presidenza deve fornire una chiara e rinnovata idea di politica agricola comune, valorizzando le peculiarità delle biodiversità dei Paesi membri, i prodotti agroalimentari, in un'ottica di demarcazione netta da quelle politiche dei Paesi terzi che intendono lo scambio commerciale con l'Unione, come un punto di arrivo delle proprie politiche commerciali e non un punto di partenza in cui far convergere le loro peculiarità, la loro biodiversità e le esigenze dei soggetti che compongono l'universo mondo delle produzioni, delle trasformazioni e del consumo finale dei prodotti agroalimentari. Vi è un modus operandi, nel redigere e applicare gli accordi sugli scambi commerciali con i Paesi terzi, che tende a cedere continui pezzi di identità culturale dell'agroalimentare europeo e, fondamentalmente, italiano, in cui, spessissime volte, ci si è trovati a fronteggiare emergenze di tossinfezione e fitosanitarie cagionate dall'immissione, fraudolenta, sul mercato comunitario di prodotti carenti in tema di sicurezza alimentare, di controllo sugli agenti patogeni (eccessivo utilizzo di pesticidi, carenti standard di controllo fitosanitario) e nell'indicazione d'origine dei componenti il prodotto alimentare che si sta commercializzando. Gli esempi, in questi ultimi anni, sono molteplici e, di certo, non vanno a diminuire, anzi aumentano, certificando così, il paradosso che gli standard di controllo e conseguente certificazione della salubrità dei prodotti, anziché rappresentare una garanzia per i consumatori, si stanno appalesando in continui alert di insalubrità dei prodotti (a tal riguardo, basterebbe leggere la relazione 2013 del «Sistema di allerta comunitario, Rasff»);
in data 14 gennaio 2014, la Camera dei deputati ha adottato all'unanimità la mozione n. 1-00311, che attiene, principalmente, alla questione dell'indicazione in etichetta dell'origine delle materie prime dei prodotti agroalimentari;
la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sull'obbligatorietà dell'etichettatura di origine degli alimenti, che si è conclusa il 16 maggio 2014, al fine di raccogliere informazioni e dati dalle piccole e medie imprese del settore alimentare (produttori, commercianti, rivenditori e dettaglianti di farina, riso, legumi, zucchero, olio vegetale, frutta e verdura congelata, frutta e verdura fresca tagliate, frutta e verdure lavorate, pane e prodotti da forno, pasta, pesce lavorato, come, ad esempio tonno in scatola);
i risultati della consultazione pubblica a distanza di due mesi non sono stati resi noti;
secondo le norme comunitarie vigenti, l'indicazione di origine sui prodotti alimentari deve essere fornita ogni volta che la sua assenza può indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto, così come delineato dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, principio confermato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. Al momento è obbligatoria per: carni bovine, frutta e ortaggi, vino, olio d'oliva, uova, miele e pesce fresco non trasformati. Nel regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, sono state introdotte una serie di disposizioni in materia di etichettatura di origine degli alimenti;
in tale contesto, la Commissione europea sta raccogliendo commenti e osservazioni dalle piccole e medie imprese per redigere una relazione che deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il dicembre 2014. La relazione analizzerà la necessità di una nuova legislazione in materia di norme sull'etichettatura obbligatoria, tenendo conto della necessità per il consumatore di essere informato, della fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei costi e benefici dell'introduzione di tali misure, tra cui l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale;
in data 6 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;
nella risoluzione, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di ritirare e, conseguentemente redigere una versione riveduta del regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011. La modifica sostanziale richiesta dal Parlamento europeo riguarda l'indicazione obbligatoria in etichettatura del luogo di nascita, nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell'animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità alla legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine. La Commissione viene inoltre invitata a eliminare le deroghe previste per le carni macinate e le rifilature;
la decisione dei parlamentari europei scaturisce da alcune considerazioni:
a) l'indicazione dell'origine sull'etichetta è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e le norme dell'Unione europea in materia di etichettatura delle carni bovine sono in vigore dal 1o gennaio 2002; considerando che tali requisiti in materia di etichettatura includono già i luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione;
b) i suddetti requisiti applicabili alle carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine hanno aumentato le aspettative dei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'origine di altri tipi di carni largamente consumate nell'Unione;
c) il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sottolinea che l'origine delle carni è di primaria importanza per i consumatori e questi di conseguenza si aspettano di essere adeguatamente informati in merito al Paese di origine delle carni; considerando che ciò è ulteriormente confermato da recenti studi e dalle conclusioni di ricerche condotte sui consumatori;
d) al fine di fornire ai consumatori informazioni esatte sull'origine delle carni, l'indicazione dei luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione dovrebbe figurare sull'etichetta degli alimenti. Ciò consentirebbe, inoltre, ai consumatori di ottenere un quadro più completo delle norme in materia di benessere degli animali e dell'impatto ambientale di un prodotto a base di carne;
i recenti scandali alimentari, tra cui la sostituzione fraudolenta di carni bovine con carne di cavallo, hanno dimostrato che regole più severe in materia di tracciabilità e di informazione dei consumatori sono tanto necessarie quanto volute dai consumatori medesimi;
l'etichettatura «UE» o «non-UE» per le carni macinate e le rifilature è pressoché priva di significato e potrebbe creare un precedente indesiderato, soprattutto in relazione all'eventuale futura indicazione del paese di origine sull'etichetta per le carni utilizzate come ingrediente;
i requisiti relativi all'etichettatura di origine per le carni bovine dimostrano che un'indicazione più precisa dell'origine per le carni macinate e le rifilature è non solo realizzabile, ma anche opportuna al fine di garantire l'informazione dei consumatori e la tracciabilità;
la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo del 24 marzo 2014 COM(2014) 180, relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, a cui si aggiunge il «Piano di azione nazionale per il futuro della produzione biologica nell'Unione Europea» del 24 marzo 2014 COM(2014) 179, con cui si intende rivedere e aggiornare la normativa europea preesistente al fine di attualizzarla ai nuovi standard qualitativi che i consumatori, sempre più esigenti in termini di salubrità alimentare e consapevolezza del consumo sostenibile, richiedono al mercato. La produzione biologica in Italia e in Europa è inferiore alla domanda di mercato, anche se la superficie destinata alla produzione, biologica nell'Unione è raddoppiata e ogni anno circa 500.000 ettari supplementari vengono convertiti all'agricoltura biologica;
il biologico è un presidio, fondamentale, di tutela della biodiversità dell'agricoltura e dell'agroalimentare europeo e italiano;
lo  scopo di tali proposte è quello di eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque tra gli agricoltori e gli operatori, e consentire al mercato interno di funzionare in modo più efficiente, mantenere e migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici e, da ultimo, attuare un sistema di riconoscimento unico e affidabile degli organismi di controllo nei Paesi terzi;
la legislazione europea, al fine di garantire un elevato livello di sanità umana, animale e vegetale, e garantire il funzionamento del mercato interno, prevede una serie di norme armonizzate per prevenire, eliminare o ridurre gli eventuali rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante presenti nella «filiera agroalimentare», espressione intesa nella sua accezione più ampia per abbracciare tutti i processi, i prodotti e le attività relativi ai prodotti alimentari, alla loro lavorazione, e la normativa che garantisce che essi siano sicuri e idonei al consumo umano;
la Commissione europea il 6 maggio 2013 ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo COM(2013) 265 sui «controlli ufficiali», al fine di addivenire ad una armonizzazione indispensabile per i controlli di qualità, sia per la produzione biologica degli alimenti sia nell'ambito della catena di produzione di organismi geneticamente modificati, OGM;
i controlli servono per evitare che Paesi membri, che hanno scelto di non coltivare sul proprio territorio gli OGM, e di consumare alimenti OGM free, si trovino nella situazione di avere armi spuntate nel contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, di immissione fraudolenta sul mercato di OGM e alimenti insalubri, viste le ultime vicende dell’escherichia coli trovata nei pomodori di varietà ciliegino, provenienti dal Marocco, commercializzati in alcuni Stati dell'Unione;
la proposta di regolamento è volta a stabilire una base giuridica solida sia per la proposta di regolamento sul biologico che per quella sugli OGM;
il 12 giugno 2014 si è tenuto il Consiglio ambiente dell'Unione europea che ha approvato a larga maggioranza, con le sole astensioni di Belgio e Lussemburgo, il testo di compromesso politico della Presidenza greca – sulla base di una proposta della Presidenza danese – sulla proposta di regolamento COM(2010) 375 di modifica della direttiva 2001/18/CE volta a lasciare maggiore libertà agli Stati membri in materia di coltivazione sul loro territorio, o parte di esso, di OGM, anche per motivi diversi dalla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Il testo che adesso dovrà tornare in seconda lettura al Parlamento europeo, pur rappresentando un passo avanti rispetto alla normativa vigente, non recherebbe sufficienti garanzie in sede legale (Corte di giustizia europea) per quei Paesi, come l'Italia, che vogliono ri-nazionalizzare le autorizzazioni per la semina di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio;
il testo prevede che, durante la fase istruttoria coordinata dall'EFSA sulla richiesta di introduzione sul mercato europeo di un prodotto OGM da parte di una impresa biotech, lo Stato membro può chiedere l'esclusione del proprio territorio dalla fase della «coltivazione» (in questo caso le aziende biotech avranno un ruolo formale nel processo di messa al bando della coltivazione di OGM, oltre ad impedire agli Stati membri di utilizzare le motivazioni legate ai rischi per la salute e l'ambiente). Nel caso in cui nessun accordo fosse raggiungibile con l'impresa biotech sulla limitazione geografica, lo Stato membro è autorizzato ad assumere un proprio provvedimento di divieto o limitazione della «coltivazione», motivandolo anche con ragioni di politica agricola. È previsto, in tal caso, un esame da parte della Commissione europea sul contenuto del provvedimento, esame che dovrà esaurirsi entro un periodo di 75 giorni, cessato il quale lo Stato potrà procedere, unilateralmente, recependo o no le osservazioni della Commissione europea. Lo Stato membro può attivare analoga procedura anche per i prodotti OGM già autorizzati a livello comunitario entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova direttiva. In realtà la nuova proposta di regolamento non prevede specifiche disposizioni relative alla contaminazione transfrontaliera, questione posta sia dalla Francia che dalla Germania, né tantomeno affronta i rischi legati alla coesistenza con specie no biotech. Peraltro, la proposta non ha alcuna disposizione relativa alla valutazione del rischio ambientale, sanitario e socio-economico degli OGM e, specificatamente, degli effetti a lungo termine degli OGM;
in data 29 aprile 2010 veniva approvato dalla Conferenza Stato-regioni il «Piano nazionale del settore florovivaistico per il 2010/2012». Il piano evidenziava numerose problematiche, a tutt'oggi ancora irrisolte, che erano e sono di diretta conseguenza di dinamiche commerciali a livello internazionale per le quali è urgente, oggi più che mai, proporre alla nuova Commissione europea di istituire, nell'ambito della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, un «Comitato Permanente del settore florovivaistico», con la partecipazione dei 28 rappresentanti istituzionali degli Stati membri, al fine di affrontare e discutere tematiche comuni, volte, tra l'altro, a predisporre un regolamento comunitario specifico ed armonizzato del settore che garantisca le aziende, gli operatori e, quindi, tutta la filiera di settore in un periodo di evidente crisi e recessione del comparto;
sono svariate le problematiche che rendono necessaria ed indifferibile la necessità di istituire un «comitato permanente» che supporti una politica comunitaria armonizzata e condivisa del settore florovivaistico con regole chiare, che vadano oltre i poco incisivi e scarsamente funzionali «Gruppi consultivi» di supporto alla Commissione europea, istituiti ai sensi della decisione della Commissione n. 391/CE del 23 aprile 2004, come il gruppo della «Floricoltura e Piante ornamentali»;
la nuova programmazione 2014-2020 della politica agricola comune e, specificatamente, il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha riconfermato per il settore florovivaistico, quanto stabilito dal precedente regolamento (regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007), che il comparto delle piante vive e dei prodotti della floricoltura non dispone più di strumenti specifici, pur se limitati, previsti dalla precedente OCM di settore, in quanto incorporato in una normativa unica per tutti i settori;
la bioeconomia rappresenta una delle possibilità, per i settori produttivi del sistema Europa, di rilancio dell'economia in chiave green con l'utilizzo di sottoprodotti agricoli che rappresentano, se non valorizzati opportunamente, delle esternalità negative per l'ambiente e la società;
i materiali naturali rinnovabili e, in particolar modo quelli in eccesso, potrebbero essere il punto di partenza di nuovi e sostenibili cicli di produzione di una nuova politica industriale europea che sappia valorizzare le potenzialità inespresse che l'agricoltura può offrire per il rilancio dell'economia dell'Unione;
la Commissione europea con la comunicazione ((2011) 809) del 30 novembre 2011 ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione «Horizon 2020» (regolamento n. 1291/2013 dell'11 dicembre 2013). All'interno del programma vi è la priorità «bioeconomy» che si aggiunge alla successiva comunicazione ((2012) 60) del 13 febbraio 2012 con cui si istituisce in Europa una strategia per una bioeconomia sostenibile. La bioeconomia per poter trovare una reale applicazione di sistema integrato con gli altri Stati membri, necessiterebbe di una propria e autonoma regolamentazione comunitaria che abbia quale primo presupposto il monitoraggio e la successiva catalogazione, all'interno di un network della conoscenza europeo, con cui procedere all'implementazione nei cicli socio-produttivi, delle innovazioni che stanno interessando, nell'ultimo lustro, il campo dell'agro-bioeconomia;
in merito alla riforma del settore fitosanitario, il 6 maggio 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma (COM(2013)267) sugli «organismi nocivi per la piante» con l'obiettivo di migliorare le garanzie dei prodotti presenti sul mercato europeo e favorire il commercio internazionale;
al G8 del 17 giugno 2013 sono stati avviati ufficialmente i negoziati per un partenariato in materia di commercio e investimenti tra gli Stati Uniti e l'Unione europea (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTPI). L'avvio dei negoziati è stato possibile dopo che il Consiglio dei ministri competenti per il commercio ha approvato, il 14 giugno 2014, il mandato negoziale per la Commissione. L'agricoltura rappresenta una «grande parte» dei negoziati. Specificatamente, per quanto riguarda i temi della sostenibilità agricola e ambientale, dello sviluppo delle aree rurali e delle indicazioni geografiche, sono particolarmente rilevanti per gli Stati membri dell'Unione, in particolare modo per l'Italia, considerato l'elevato numero di produzioni di qualità (DOP, DOCG, IGP, STG);
la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, consente agli Stati membri di derogare al limite di 170 chili di azoto per ettaro all'anno a determinate condizioni particolarmente stringenti;
gli Stati membri devono dimostrare di essere in grado di raggiungere gli obiettivi della direttiva migliorando le altre misure definite dai programmi d'azione e riducendo le perdite di nutrienti in altri modi. La deroga, per l'impiego di quantitativi di effluenti di allevamento superiori a 170 chili di azoto per ettaro all'anno previsti dalla direttiva, deve essere giustificata da criteri obiettivi quali, ad esempio, stagioni di crescita prolungate, colture ad elevato assorbimento di azoto, elevate precipitazioni o condizioni eccezionali dei terreni. La deroga è autorizzata con decisione della Commissione, previo parere del «Comitato nitrati»;
occorre una interpretazione aggiornata dell'applicazione della deroga al limite di 170 chili di azoto per ettaro all'anno, che consideri l'evoluzione intervenuta nei sistemi di gestione e trattamenti dell'effluente di allevamento nel corso del quasi quarto di secolo che ormai contraddistingue la vita della direttiva stessa;
sarebbe opportuno prendere atto che sono oggi disponibili processi di trattamento dell'effluente di allevamento (ad esempio, digestione anaerobica più separazione spinta) che lo rendono nella pratica agronomica equiparabile ai fertilizzanti di sintesi. Serve, in particolare, considerare che le tecniche di gestione che vengono messe in atto per rendere possibile la sostituzione del concime chimico con l'effluente trattato, risultano anche ampiamente migliorative del complessivo impatto ambientale sia per quanto riguarda le acque, ma soprattutto per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;
da un recente rapporto dell'istituto superiore per la protezione ambientale, ISPRA, illustrato ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle regioni del Nord Italia, relativamente alle responsabilità che ha agricoltura di inquinare le falde acquifere con i nitrati di origine zootecnica, vi è da parte dell'ente la constatazione che «...l'impatto interessa non più del 10 per cento delle superfici, tranne in Piemonte dove il tasso sale al 19 per cento...»;
secondo l'ISPRA, dunque, «...non può essere attribuita prevalentemente al settore zootecnico la responsabilità del processo di contaminazione da nitrati alle sorgenti...». Lo studio rimette in discussione il limite dei 170 chili di azoto per ettaro che si possono ogni anno distribuire nelle zone vulnerabili. Le mappe attuali delle zone a rischio ambientale risalgono al 2006 mentre fino al prossimo anno gli allevamenti, che ne faranno richiesta, potranno usufruire di una deroga, concessa dalla Commissione europea, che consente di arrivare a distribuire fino a 250 chili di azoto nelle aree vulnerabili,

impegna il Governo:

a proseguire in sede comunitaria, nelle iniziative finalizzate a definire, nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011, norme puntuali e incisive in materia di origine dei prodotti, prevedendo l'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine dei prodotti anche per i settori attualmente non contemplati dalla regolamentazione vigente;
a rendere pubblici i risultati della consultazione pubblica sull'obbligatorietà dell'etichettatura d'origine degli alimenti, che si è conclusa il 16 maggio 2014;
a promuovere in sede comunitaria le idonee iniziative al fine di poter consentire al nostro Paese di tutelare il made in Italy con un sistema di etichettatura dei prodotti agroalimentari che salvaguardi la biodiversità agroalimentare nella sua interezza culturale;
ad avviare le trattative politico-istituzionali al fine di veder riconosciuta all'Italia la possibilità di utilizzare le «disposizioni ulteriori» stabilite dall'articolo 39 del Regolamento (UE) 1169/2011 per specifici motivi quali: la protezione della salute pubblica e dei consumatori, la prevenzione delle frodi, la repressione della concorrenza sleale, la protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, nonché la tutela delle indicazioni di provenienza e denominazioni di origine controllata;
nel semestre di presidenza ad assumere iniziative per giungere, in tempi brevi, ad un accordo politico sul dossier relativo all'agricoltura biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, limitare l'eccessivo ricorso allo strumento del conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati di attuazione del regolamento, in assenza di precisi criteri direttivi espressamente indicati nel regolamento, esercitare un monitoraggio preventivo sull'esercizio di tali deleghe, far inserire la ristorazione collettiva e la ristorazione biologica nel regolamento per ciò che attiene, per esempio, la refezione scolastica al fine di contenere, e sempre più ridurre i rischi di frodi alimentari, rivedere le disposizioni sugli scambi commerciali con i Paesi terzi, con l'obiettivo di evitare operazioni fraudolente, auspicando, in futuro, accordi di libero scambio che abbiano un regime di conformità agli standard qualitativi previsti dai disciplinari tecnici di produzione dell'Unione, con lo scopo di tutelare tutta la filiera di produzione e il consumo dei prodotti agro alimentari;
ad assumere iniziative per far inserire, quali condizione obbligatoria, negli accordi di libero scambio con i Paesi terzi, gli standard di qualità previsti nel regolamento sui «controlli ufficiali» che devono essere rispettati, da quei Paesi che vogliono commercializzare con l'Europa, secondo il «principio di reciprocità»;
a far sì che il dossier riguardante la proposta di regolamento sui «controlli ufficiali» venga approvato entro il semestre di presidenza italiana al fine di dare una robusta e solida base giuridica alle due altre proposte di regolamento in discussione (biologico e organismi geneticamente modificati);
a chiudere il dossier sulla proposta di regolamento COM (2010) 375 entro il semestre e, contestualmente, a porre in essere le opportune iniziative di modifica del testo approvato, consentendo così una vera e propria ri-nazionalizzazione delle colture in difesa della biodiversità e della qualità agroalimentare, di prevedere effettivamente, senza l'ausilio formale delle aziende biotech, la possibilità di vietare la coltivazione di OGM sul territorio dello Stato membro interessato, di dare attuazione alle conclusioni del Consiglio ambiente adottate il 4 dicembre 2008 e della risoluzione del 5 luglio 2011 (P7–TA(2011)0314) del Parlamento europeo, che davano un quadro giuridico più robusto per i divieti nazionali, come per esempio il divieto di coltivazione di OGM anche per problemi di carattere ambientale;
ad assumere iniziative per modificare la base giuridica della proposta di regolamento COM(2010) 375, che modifica la direttiva 2001/18/CE, attualmente fondata sull'articolo 144 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, TFUE, basandola sugli articoli 191 e 192 del TFUE;
ad avviare il dossier per strutturare una proposta di regolamento per il settore florovivaistico, disciplinandolo in maniera chiara e alla pari di tutti gli altri settori che compongono l'organizzazione comune di mercato, nonché di applicare controlli stringenti e reali riferiti all'aspetto fitosanitario e fitopatologico visto l'elevato numero di fitopatie, anche di natura epizoiche, che hanno fortemente interessato il territorio italiano negli ultimi anni, ed anche, per salvaguardare l'ambiente e tutelare la salubrità umana rispetto all'importazione, dai Paesi terzi, di materiale vegetativo con elevata presenza di residui fissi di fitofarmaci che sono cancerogeni per l'uomo e dannosi per l'ecosistema;
ad avviare una base di discussione in sede comunitaria al fine di approntare il dossier di proposta di regolamento sulle agroenergie e l'agro-bioeconomia, mettendo al centro dell'impianto teleologico della proposta l'utilizzo dei sottoprodotti agricoli e agroalimentari, non più edibili per l'uomo, quali presupposti di una razionalizzazione degli sprechi in chiave di una «new green farm society economy»;
a contribuire alla prosecuzione dei lavori della proposta di riforma (COM(2013)267) sugli «organismi nocivi per la piante», esaminato dalla plenaria del Parlamento europeo in data 14 aprile 2014, che sta diventando sempre più strategico per il commercio internazionale, anche per evitare ogni possibile forma di speculazione sull'utilizzo, a volte improprio, delle barriere fitosanitarie;
a tenere costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei negoziati sul Transatlantic Trade and Investment Partnership e, nelle sedi europee, a sostenere la necessità della massima trasparenza da parte della Commissione europea cui è affidato il mandato negoziale, e ad attivarsi per fare inserire nella fase negoziale l'obbligo di etichettatura e tracciabilità dei prodotti agroalimentari liberi da organismi geneticamente modificati a tutela degli agricoltori, dei produttori, dei consumatori e delle peculiarità agroalimentari dei territori;
a promuovere l'apertura di un tavolo con la Commissione europea al fine di ridiscutere l'impianto della «direttiva nitrati», n. 91/676/CEE, la quale necessita di una ridefinizione attualizzata della questione, alla luce dell'evoluzione del contesto temporale e tecnologico.
(7-00421) «Franco Bordo, Scotto, Palazzotto, Zaccagnini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organismo geneticamente modificato

agricoltura biologica

protezione del consumatore

denominazione di origine

politica agricola comune

floricoltura

organizzazione comune di mercato

informazione del consumatore