ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00323

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 201 del 31/03/2014
Abbinamenti
Atto 7/00320 abbinato in data 01/04/2014
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00047
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI CRISTIAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2014
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2014
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2014
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2014
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 31/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
01/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/04/2014
IANNUZZI CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/04/2014
CATALANO IVAN MISTO
MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO
GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
NARDI MARTINA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 01/04/2014
DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/04/2014

DISCUSSIONE IL 01/04/2014

ACCOLTO IL 01/04/2014

PARERE GOVERNO IL 01/04/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/04/2014

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 01/04/2014

CONCLUSO IL 01/04/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00323
presentato da
IANNUZZI Cristian
testo di
Lunedì 31 marzo 2014, seduta n. 201

   La IX Commissione,
   permesso che:
    la disciplina sulla sosta degli autoveicoli è stata di recente oggetto di un vivace contrasto interpretativo in ordine al regime sanzionatorio applicabile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'associazione nazionale comuni italiani, in contrasto fra loro, hanno fornito due approdi interpretativi divergenti;
    il caso controverso, specificamente, riguarda l'esatta individuazione della sanzione per l'ipotesi in cui un soggetto parcheggi il suo veicolo in un area riservata soggetta a sosta regolamentata e provveda al regolare pagamento del titolo di sosta, ma non rispetti i limiti temporali previsti;
    in linea generale l'ANCI opta per un regime sanzionatorio di stampo pubblicistico, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece non ritiene applicabile la sanzione amministrativa, sostenendo che l'ipotesi in esame rappresenti un illecito civile, soggetto alla sanzione privatistica dell'inadempimento contrattuale;
   l'assetto normativo che ha dato origine al contrasto presenta dei profili di contraddittorietà e difetta di organicità e chiarezza normativa. I principali elementi di confusione sono, a detta dei proponenti, determinati dalla apparente sovrapposizione di una serie di norme in contrasto fra loro. I precetti in contrasto sono rappresentati dagli articoli 7, commi 1, lettera f), 14 e 15 e l'articolo 157, commi 6 e 8 del codice della strada,  oltre che dall'articolo 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997;
    nel citato groviglio di norme, a fronte di duplicazioni e contrasti, di fatto non esiste alcuna disposizioni che esplicitamente disciplini la fattispecie della sosta effettuata con ticket regolarmente acquistato ma poi scaduto. L'assenza di tale disposizione esplicita, oltre ai citati conflitti, è la principale causa del contrasto;
    la vigente disciplina presenta palesi profili di contrasto con le disposizioni costituzionali e comunitarie. Ad assetto vigente, non risulta possibile offrire una lettura costituzionalmente e comunitariamente univoca, orientata a sanare tali contrasti e tali illegittimità;
    la soluzione del Ministero contrasta con i principi comunitari contenuti nel Libro bianco sui trasporti e nella approvanda direttiva sulla mobilità urbana (DG MOVE). Infatti, l'avallo dell'interpretazione ministeriale metterebbe in crisi i sistemi di gestione della sosta che trovano uniforme applicazione in tutti i Paesi dell'Unione;
    la soluzione ANCI appare in palese contrasto con il principio di offensività e quindi con gli articoli 25, 27 della Costituzione e al combinato disposto 117 della Costituzione e articolo 6 CEDU, in quanto portano alla punizione di comportamenti eventualmente inoffensivi;
    il conflitto reale o apparente fra norme riflette un problema di natura metagiuridica. Da qui l'esigenza di individuare una soluzione concreta che salvaguardi le esigenze privatistiche di tutela del cittadino con quelle pubblicistiche di razionale utilizzo del suolo e di rispetto delle norme di circolazione stradale;
    la soluzione civilistica proposta dal Ministero crea un vuoto di tutela e un conseguente vulnus all'interesse pubblico, dando la stura a comportamenti opportunistici di utenti che scelgano scientemente di pagare la tariffa minima, sfruttando le lacune dell'ordinamento. Questa soluzione oltre a mettere in crisi le finalità della sosta regolamentata (contenimento della domanda di mobilità privata), riduce anche le fonti di sostegno economico alle politiche per la mobilità sostenibile (articolo 7 del codice della strada);
    la soluzione pubblicistica proposta dall'ANCI può sacrificare eccessivamente i diritti dei cittadini. Tale opzione interpretativa, infatti, oltre a presentare concreti profili di illegittimità costituzionale, quali ad esempio il principio di offensività, crea nel contempo situazioni di iniquità sostanziale. Situazioni inique possono determinarsi nel caso in cui un soggetto abbia sbagliato il calcolo sull'orario di sosta e «sfori» il tempo consentito anche di pochi minuti. Infatti, per tale ricostruzione interpretativa, rispettando alla lettera il dettato normativo, il soggetto in questo caso va sanzionato. Pertanto, anche la permanenza di un solo minuto in violazione delle norme previste dal codice implica l'applicazione della sanzione piena con il conseguente rischio che, avallando questa ricostruzione, venga conferita eccessiva discrezionalità all'organo accertatore, che si troverà nella situazione di dover decidere se procedere all'irrogazione della sanzione o soprassedere. Oltretutto, ragionando al contrario, vigente questa ricostruzione, il cittadino sarà obbligato a pagare quote orarie di sosta non usufruita, perché, nella valutazione degli orari di sosta, dovrà ricorre a criteri prudenziali;
    nell'ordinamento esistono soglie di tolleranza. Fra tutte, proprio in materia di circolazione stradale e in particolare di limiti di velocità, si veda l'articolo 1, decreto ministeriale 29 ottobre 1997, secondo il quale nell'impiego di apparecchi automatici per gli accertamenti della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5 per cento con un minimo di 5 chilometri/orari. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale;
    nel caso della sosta la stima sui tempi di permanenza è, talvolta, difficile da quantificare in anticipo e quindi se ragioni di tolleranza esistono nel caso dei limiti di velocità, tanto più devono valere in questo in cui le esigenze di sicurezza sono minori e il calcolo è più complesso;
    in alcuni comuni è già in vigore la prassi secondo cui l'organo accertatore, nell'immediata scadenza della tariffa di sosta, provvede al deposito del preavviso di ricorso, documento di moral suasion con il quale si ammonisce il trasgressore della futura sanzione,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per rivedere l'attuale normativa relativa alla sosta tariffata al fine di risolvere i profili di contraddittorietà di cui in parola;
   ad assumere iniziative per introdurre un sistema sanzionatorio graduale che tenga conto dei tempi di permanenza illegittimi e stabilisca una soglia di tolleranza non soggetta a sanzione;
   ad assumere iniziative per istituire, per legge, una procedura amministrativa che imponga all'organo accertatore di lasciare sul veicolo il preavviso di sanzione.
(7-00323) «Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Spessotto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

circolazione stradale

sostegno economico

veicolo