Legislatura: 17Seduta di annuncio: 199 del 27/03/2014
Primo firmatario: MOGNATO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FURNARI ALESSANDRO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 27/03/2014 QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/03/2014 BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2014 NARDI MARTINA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/03/2014 OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 27/03/2014 TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2014 VITELLI PAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 27/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/04/2014 MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 01/04/2014 CATALANO IVAN MISTO MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO NARDI MARTINA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' PARERE GOVERNO 01/04/2014 DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/04/2014
DISCUSSIONE IL 01/04/2014
ACCOLTO IL 01/04/2014
PARERE GOVERNO IL 01/04/2014
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/04/2014
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 01/04/2014
CONCLUSO IL 01/04/2014
La IX Commissione,
premesso che:
il Ministero dell'interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, aveva previsto che in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno esposto si desse luogo alla procedura di infrazione prevista dal codice della strada;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio parere prot. n. 25783 del 22 marzo 2010, ha invece chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso soltanto il pagamento della differenza eccedente quanto attestato dal contrassegno di sosta, integrato da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali;
il rappresentante del Governo, in risposta all'interrogazione Mognato e altri n. 5-02362, nella seduta della IX Commissione del 20 marzo 2014, ha precisato che, ai sensi dell'articolo 157, comma 6, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio; in tali luoghi pertanto la mancata indicazione dell'orario di inizio costituisce un'infrazione del codice della strada, mentre non costituisce infrazione il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento;
per questa ultima fattispecie le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, devono essere stabilite con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni stabilite dal codice civile, dal codice del consumo, nonché dall'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, e possono essere affidate al gestore del servizio;
il rappresentante del Governo ha altresì precisato che su questa interpretazione normativa, inizialmente avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha successivamente convenuto anche il Ministero dell'interno, correggendo con la nota prot. N. 74779 del 30 luglio 2007 il precedente parere del 2003; il rappresentante del Governo si è inoltre detto disponibile a intervenire con le ulteriori azioni del caso per meglio chiarire le argomentazioni esposte nella risposta all'interrogazione, fermo restando che non si ravvisa la necessità di ulteriori interventi normativi;
nonostante i chiarimenti fomiti dal rappresentante del governo, permangono interpretazioni difformi, come segnalato anche dalla presa di posizione dell'ANCI dello scorso 24 marzo,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente con apposita circolare interpretativa al fine di rendere nota in modo inoppugnabile la corretta interpretazione normativa in merito alla sosta di autoveicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato e assicurare pertanto da parte dei soggetti preposti un trattamento uniforme di tale fattispecie.
(7-00320) «Mognato, Oliaro, Tullo, Vitelli, Furnari, Quaranta, Berretta, Nardi».
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1997 0127
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