ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00224

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 153 del 16/01/2014
Abbinamenti
Atto 7/00226 abbinato in data 23/01/2014
Atto 7/00227 abbinato in data 23/01/2014
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00034
Firmatari
Primo firmatario: ZANIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 16/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
23/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/01/2014
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/01/2014
FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
ZACCAGNINI ADRIANO MISTO
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2014
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
PARERE GOVERNO 23/01/2014
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/01/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2014

DISCUSSIONE IL 23/01/2014

ACCOLTO IL 23/01/2014

PARERE GOVERNO IL 23/01/2014

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 23/01/2014

CONCLUSO IL 23/01/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00224
presentato da
ZANIN Giorgio
testo di
Giovedì 16 gennaio 2014, seduta n. 153

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    la tematica dell'introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM) nella filiera agroalimentare, ha suscitato sin dall'origine controversie e contrapposizioni assai vive; infatti, in ambito europeo convivono due opposte posizioni sul tema degli OGM; se da un lato le istituzioni europee hanno da sempre avuto un atteggiamento di favore verso gli OGM, dall'altro i cittadini comunitari hanno da sempre manifestato una chiara contrarietà per gli OGM. Tale contrapposizione non è stata superata e risolta dalla legislazione comunitaria che, al contrario, ne sancisce l'esistenza, soprattutto sulle due questioni più importanti in materia di OGM, ossia la coesistenza tra colture OGM e colture convenzionali e l'etichettatura;
    la vigente normativa dell'Unione europea non ha saputo risolvere in modo soddisfacente il nodo della coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, così come, più in generale, non ha saputo fugare i dubbi dell'opinione pubblica su questa delicata materia;
    inoltre vista la contrarietà dei consumatori all'introduzione di organismi geneticamente modificati nella filiera agroalimentare l'etichettatura degli alimenti diventa lo strumento giuridico privilegiato per soddisfare il diritto all'informazione del consumatore; tuttavia, anche sotto tale aspetto, la vigente normativa comunitaria sull'etichettatura organismi geneticamente modificati è, in casi specifici, in contrasto con il diritto all'informazione del consumatore, mentre più in generale appare lacunosa e non idonea a garantire la piena libertà di scelta per il consumatore;
    a seguito degli avvenimenti di Vivaro (Pordenone), dove seimila metri quadrati sono stati seminati con mais biotech Mon810, e dopo l'inefficacia delle misure nazionali, adottate ai sensi del diritto comunitario, per vietarne la coltivazione, con la distruzione delle piante per motivi connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, è urgente intervenire in modo chiaro, al fine di migliorare la legislazione comunitaria in materia tutelando tutti gli interessi in campo;
    per tali ragioni, è necessario puntare ad un miglioramento della normativa europea, che tuteli maggiormente tutti gli interessi pubblici degli Stati membri ampliandone lo spazio decisionale nei procedimenti di autorizzazione, consentendo che uno, Stato membro possa decidere e realizzare zone OGM free sul proprio territorio;
    la ricerca in ambito genetico costituisce uno dei terreni più importanti della moderna ricerca scientifica per le sue grandi potenzialità in diversi campi, a partire da quello sanitario e, per tale motivo il Governo dovrebbe rilanciare in modo organico la ricerca pubblica in questa materia senza che ciò appaia in alcun modo contrastante con la linea di prudenza che dobbiamo attualmente tenere in merito alla coltivazione e alla commercializzazione di organismi geneticamente modificati;
    il tema della coesistenza è stato ampiamente chiarito dalla Commissione europea che, con la Raccomandazione del 2003 e poi del 2010, ha tracciato le linee da seguire per la redazione della legislazione nazionale degli Stati membri; in particolare, la Commissione individua gli interessi toccati dalla coesistenza, che consistono soprattutto nella libertà di scelta degli agricoltori di poter optare per una produzione agricola di loro scelta e nella libertà di scelta dei consumatori. Quindi individua nel principio di sussidiarietà e in quello di proporzionalità, i due cardini della coesistenza. Secondo il principio di sussidiarietà, le misure «dovranno essere specifiche alle strutture delle aziende agricole, ai sistemi di coltivazione e alle condizioni naturali di una regione» poiché «le condizioni di lavoro degli agricoltori europei sono molto varie». Il principio di proporzionalità deve ispirarsi al criterio di efficacia. Le colture non dovrebbero superare i limiti che garantiscano che i residui accidentali di OGM si mantengano sotto le soglie previste dalla normativa comunitaria;
    la raccomandazione del 2010 ha introdotto il concetto di zone senza OGM, per escludere le colture OGM in alcuni territori nazionali per motivi ambientali; tuttavia la Commissione non ne consente un uso facile per gli Stari membri perché ne subordina l'applicazione al rispetto del principio di proporzionalità, e soprattutto alla dimostrazione da parte degli Stati membri che per quelle zone senza OGM, le altre misure di coesistenza non assicurino livelli sufficienti di non contaminazione; il favore delle istituzioni europee verso gli OGM di fatto rende quasi del tutto improbabile, o comunque difficilissimo, per i singoli Stati membri ottenere il divieto di coltivazione di OGM autorizzati dalla disciplina comunitaria sui propri territori;
    gli obblighi comunitari in materia di OGM da parte degli Stati membri sono infatti rilevanti e non superabili con atti nazionali; in particolare l'interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia europea sull'applicazione della deroga contenuta all'articolo 94, paragrafo 5, del Trattato di Lisbona – che prevede la possibilità da parte di uno Stato membro di introdurre misure nazionali fondate su nuove prove scientifiche giustificate da un problema specifico sorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione – rappresenta una barriera sostanzialmente insuperabile per tutti gli Stati membri che intendano approvare misure per vietare la coltivazione di OGM sui territori nazionali;
    la suddetta interpretazione restrittiva coniugata alla totale armonizzazione sugli aspetti ambientali e quelli della salute effettuata con la Direttiva 2001/18/CE e con il Regolamento 1829/2003, chiude ogni possibilità di deroga dalla normativa comunitaria in materia di OGM anche su questo fronte;
    infine – come già chiarito dalla Commissione europea nel 2006 – l'articolo 26-bis della Direttiva 2001/18/CE, attribuisce agli Stati membri solo il diritto di stabilire delle misure per garantire al meglio la coesistenza e non rappresenta in alcun modo una effettiva clausola di salvaguardia. Tale lettura è stata confermata dalle sentenze della Corte di Giustizia che ha sancito che «nello stato attuale del diritto dell'Unione, uno Stato membro non è nel diritto di subordinare a un'autorizzazione nazionale, basata su delle considerazioni di protezione della salute o dell'ambiente (e quindi dell'assenza di linee guida di coesistenza Ndr.), la messa in coltura di OGM autorizzati in virtù del Regolamento n. 1829 del 2003 e inscritti al catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/153/CE.»;
    gli spazi di autonomia per gli Stati membri per introdurre limiti alla coltivazione OGM sono, di fatto, limitatissimi, quasi nulli e possono essere costruiti solo ricorrendo agli strumenti previsti all'articolo 16 paragrafo 2 e all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE, (relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole) e all'articolo 34 del Regolamento n. 1829 del 2003. Su tali strumenti gli Stati membri possono tentare di costruire delle eccezioni, una interdizione o una restrizione, per delle ragioni legate alla protezione della salute umana o dell'ambiente con esiti, tuttavia improbabili;
    giova allo scopo ricordare che, nel caso di Vivaro, le istituzioni nazionali sono intervenute proprio mediante la procedura di emergenza prevista all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 per prodotti geneticamente modificati autorizzati, che possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente;
    alle pressioni degli Stati membri per ottenere delle zone OGM-free l'Unione europea da sempre oppone l'approccio strettamente economico sulla cui base ha costruito la questione della coesistenza. Infatti, l'articolo 26-bis della Direttiva 2001/18/CE riconosce quale competenza statale la facoltà di adottare le precauzioni più appropriate per garantire la coesistenza, ma, de facto, questa competenza è molto limitata poiché lo Stato membro non può mai arrivare alla creazione di zone OGM-free tranne nel caso in cui sia capace di dimostrarne la necessità assoluta; tale evenienza, è sotto gli occhi di tutti, è molto complessa da dimostrare e di difficile attuazione;
    in definitiva la valutazione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che la Commissione ha inserito nella procedura di autorizzazione per gli OGM affronta solo una parte degli interessi in gioco e pertanto non determina gli effetti di inibizione richiesti dagli Stati membri soprattutto perché non prende in considerazione tutti gli aspetti che gli interessi pubblici possono implicare in ciascuno Stato; al contrario, se si accetta la tesi secondo cui dal punto di vista agronomico la coesistenza è in realtà impraticabile, l'esigenza di tener conto di tutti gli interessi in campo diventa centrale per consentire agli Stati membri la scelta di creare zone OGM free sul proprio territorio;
    l'importanza della tutela anche di altri interessi, rispetto a quelli oggi previsti, è una questione non più rimandabile per la produzione del biologico, dove bisogna superare l'approccio strettamente economico della Commissione europea rispetto alla coesistenza ed evitare ogni rischio di contaminazione OGM; infatti dal momento in cui la coesistenza si trasforma in obbligo, così come di fatto vuole la normativa europea, non si può che accettare il rischio di una presenza accidentale degli OGM nei prodotti convenzionali e biologici;
    la normativa vigente in materia di OGM ne rende molto probabile la presenza nell'ambiente e quindi nei cibi; ne consegue che per assicurare il diritto alla piena libertà di scelta per il consumatore, l'etichettatura dei prodotti diventa lo strumento giuridico privilegiato per soddisfare il diritto all'informazione del consumatore;
    al riguardo, la regolamentazione in materia di etichettatura di OGM è contenuta nel Reg. 1829/2003 e prevede che solo le derrate alimentari contenenti OGM in proporzione superiore allo 0,9 per cento devono essere etichettate come OGM, a condizione tuttavia, che questa presenza sia fortuita o tecnicamente inevitabile; per valutare l'efficacia di tale regolamentazione è necessario collegarla alle modalità di etichettatura degli alimenti biologici e alle modalità di etichettatura negativa OGM-free, queste ultime prive di qualsiasi armonizzazione a livello europeo;
    in merito alla regolamentazione dell'agricoltura biologica, si deve rilevare che, anche per i prodotti biologici, la soglia è fissata allo 0,9 per cento. In pratica se il biologico si distingue dal convenzionale per le norme di produzione biologica, non si può negare che, sulla presenza di OGM il prodotto Bio è del tutto equivalente ad un prodotto convenzionale;
    per quel che riguarda il sistema delle etichettature negative volontarie esso appare complesso ed eterogeneo, soprattutto per gli alimenti di origine animale e, in ultima analisi, rappresenta un tentativo di colmare le lacune del Regolamento 1829/2003. È ovvio che tali lacune possano essere motivo di incertezza giuridica in grado di pregiudicare gli obiettivi di una informazione trasparente e precisa, a danno del consumatore finale la cui posizione appare, pertanto, di particolare debolezza;
    il Regolamento 1169/2011 costituisce il riferimento normativo più importante a livello europeo in materia di etichettatura e, dal 2014, sostituirà la direttiva 2000/13/CE. Anche se tale Regolamento non contiene disposizioni specifiche sugli OGM è importante per chiarire che la funzione attribuita all'etichettatura, dalla legislazione comunitaria, è quella di veicolare le informazioni al consumatore e metterlo nelle condizioni di operare in piena libertà di scelta, in relazione a motivi di salute e da «considerazioni di carattere economico, ambientale, sociale o etico»; ebbene l'efficacia del diritto di informazione dei consumatori è contraddetta dalla normativa per l'etichettatura biologica – in cui il tema dell'etichettatura rivela la questione della soglia di presenza di OGM nei prodotti biologici – e dalla lacuna normativa che caratterizza l'etichettatura in negativo;
    in pratica la sovrapponibilità dei prodotti convenzionali con quelli biologici dal punto di vista della soglia di tolleranza dello 0,9 per cento di OGM, risulta incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione dei prodotti biologici dei consumatori; se la soglia non viene quantomeno abbassata, di fatto, i consumatori sono privati della possibilità di scegliere tra un prodotto che può contenere tracce anche minime di OGM – nei prodotti convenzionali – e prodotti senza OGM in senso stretto;
    l'etichettatura volontaria – su cui il Regolamento 1829/2003 non interviene – offre una ulteriore distinzione all'interno della categoria di alimenti che non superano la soglia dello 0,9 per cento determinando il rischio che il consumatore sia indotto in errore dal momento che l'etichetta lo porta a credere che il prodotto senza menzione «OGM – free» in etichetta in realtà contenga OGM. Il pericolo di indurre in errore il consumatore aumenta se si considera il fenomeno della proliferazione di questo tipo di etichetta negli Stati membri;
    il quadro giuridico in materia di OGM, soprattutto per quel che attiene alla questione della coesistenza, appare come un sistema retto da rapporti decentrati dove la partita è giocata tra i players internazionali e l'Unione europea e dove, per contro, nessuno spazio è lasciato agli attori nazionali all'interno della UE;
    pertanto, questo quadro regolatore rende ancora più indispensabile tutelare il diritto del consumatore di essere ben informato circa la composizione degli alimenti che acquista. In primo luogo, la sovrapposizione di etichettatura del biologico e dei prodotti convenzionali è la principale causa di confusione per il consumatore, che probabilmente pensa che un prodotto biologico non contenga tracce di OGM. D'altra parte, il divario in materia di etichettatura «OGM – free» è il principale fattore di confusione per il consumatore che si ritrova sopraffatto da una miriade di etichette il cui regolamento non è armonizzato a livello europeo;
    di fronte alle rilevanti problematicità che pone la gestione centralizzata del sistema di autorizzazione alla coltivazione di OGM e di fronte alle lacune del quadro normativo connesso all'etichettatura degli OGM, che è lontano dall'essere coerente con la funzione informativa dell'etichettatura, si pone la necessità di una nuova riflessione sia sullo spazio per gli SM nella fase di autorizzazione alla coltivazione di OGM sia sulla disciplina dell'etichettatura degli OGM, al fine di concedere agli SM di considerare tutti gli aspetti che gli interessi pubblici possono implicare in ciascuno Stato e ai consumatori di esprimere le loro preferenze, senza rischio di errore;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE – COM (2010) 375 definitivo del 13 luglio 2010, attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – per consentire agli SM di ampliare il proprio spazio decisionale in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati; l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza della tutela di interessi pubblici nazionali che non sono stati tenuti in considerazione dall'Unione Europea, nella definizione delle regole di coesistenza;
    la Commissione europea ha presentato il 21 novembre scorso un progetto di riforma della politica di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari europei, che sarà lanciata con lo slogan «Enjoy, it's from Europe» («Assaggia, viene dall'Europa»). Dacian Cioloş Commissario europeo responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, nel presentare il progetto ha affermato che «In un mondo in cui i consumatori sono sempre più sensibili alla sicurezza, alla qualità e alla sostenibilità dei modi di produzione alimentare, gli agricoltori e le piccole e medie imprese hanno in mano una carta formidabile da giocare. Il settore agricolo e agroalimentare europeo è rinomato per la qualità dei suoi prodotti e il rispetto di norme senza eguali nel mondo. Con già oltre 110 miliardi di euro di esportazioni, questo settore rappresenta una risorsa considerevole per dinamizzare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea»; la proposta appare molto interessante per il sistema agroalimentare italiano che già presenta caratteristiche improntate ad un alto livello qualitativo, ad una forte diversità delle produzioni e ad un saldo legame con il territorio e che mal si concilia con il modello produttivo sotteso alla diffusione degli organismi geneticamente modificati;
    il Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg, in relazione alla sentenza del 26 settembre 2013 con cui il Tribunale dell'Unione europea ha dichiarato la carenza della Commissione per non aver dato seguito a una richiesta di coltivazione di Ogm presentata dodici anni fa, nel 2001, ha affermato che: «La sentenza del Tribunale in merito al mais 1507 conferma l'urgenza di conciliare norme di autorizzazione europee rigorose e certe in materia di coltivazione di OGM con la giusta considerazione dei contesti nazionali. Tre anni fa la Commissione ha presentato una proposta, largamente sostenuta sia dal Parlamento sia dal Consiglio, per superare l'attuale stallo riguardo al processo di autorizzazione. Sollecito pertanto gli Stati membri a adoperarsi per sostenere la proposta della Commissione, in modo che la Presidenza e il Consiglio possano giungere a un compromesso che consenta di far avanzare la proposta sulla coltivazione di OGM»;
    in materia di OGM il Parlamento italiano si è espresso, in modo inequivocabile, approvando a larghissima e trasversale maggioranza, lo scorso 11 luglio, la mozione 1-00015, a prima firma Cenni, che indirizza il Governo a rinnovare l'impegno in sede comunitaria affinché possa essere approvata, con opportuni miglioramenti, la nuova normativa proposta dalla Commissione europea, perseguendo «con tutta la necessaria energia negoziale, un radicale miglioramento della normativa comunitaria in materia di coltivazione di sementi transgeniche e di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che si ispiri alle linee seguenti:
     a) una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici;
     b) un regime obbligatorio di tracciabilità per tutte le sementi e gli organismi geneticamente modificati idoneo a segnalarne la presenza in tutti gli stadi della filiera;
     c) un regime di etichettatura a beneficio del consumatore finale che metta a disposizione del medesimo tutte le informazioni assicurate dal predetto regime di tracciabilità;
     d) regole generali idonee a tutelare pienamente, attraverso le disposizioni attuative demandate agli Stati membri, i produttori convenzionali e biologici;
     e) un'adeguata sussidiarietà, che consenta agli Stati membri, per motivazioni di carattere oggettivo, di interdire temporaneamente o definitivamente, in tutto il proprio territorio o in parte di esso, la coltivazione di sementi transgeniche»;
    la Commissione europea ha chiesto di dibattere la questione con gli Stati membri nella riunione del prossimo Consiglio Ambiente,

impegna il Governo:

   a promuovere e sostenere il processo di revisione della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, con l'obiettivo di ampliare l'autonomia decisionale degli Stati membri in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati, in ragione dell'importanza della tutela di interessi pubblici nazionali che non sono stati tenuti in considerazione dall'Unione europea, nella definizione delle regole di coesistenza, assicurando zone effettivamente OGM free;
   a sostenere la richiesta di una riduzione della soglia di tolleranza – per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM – nella produzione biologica, anche con riferimento all'impatto economico sul settore, e per tutelare la libertà dei cittadini, anche in coerenza con gli indirizzi europei sull'agricoltura biologica europea annunciati da Dacian Cioloş, in vista della ridefinizione della coesistenza;
   a tutela della libertà dei consumatori europei, con l'obiettivo di favorire ordine e chiarezza comune in tutto il territorio comunitario, a promuovere, presso le competenti istituzioni europee, la creazione di un sistema obbligatorio di etichettatura «OGM-free» per tutti gli alimenti con tracce di OGM che non superino lo 0,9 per cento) – o della soglia che eventualmente sarà ridefinita in sede europea – complementare alla norma che stabilisce l'obbligo di indicare la presenza di OGM negli alimenti;
   a sostenere la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche nazionali ed internazionali, per salvaguardare le specificità del sistema agroalimentare italiano, chiedendo a tal fine l'aumento delle risorse europee destinate alla ricerca e, in caso di ricerca mediante organismi geneticamente modificati effettuata in ambiente confinato, a mantenerne il controllo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(7-00224) «Zanin, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organismo geneticamente modificato

agricoltura biologica

informazione del consumatore

etichettatura

pianta transgenica

politica agricola

protezione dell'ambiente