ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 47 del 05/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: GUTGELD ITZHAK YORAM
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDO MAURIZIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/07/2013
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 05/07/2013
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2013
ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2013
SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 05/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/09/2013
GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO
 
ILLUSTRAZIONE 12/09/2013
GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/09/2013
CAPEZZONE DANIELE IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
LAFFRANCO PIETRO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
CATALANO IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
GUTGELD ITZHAK YORAM PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/09/2013

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/09/2013

DISCUSSIONE IL 12/09/2013

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/09/2013

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00060
presentato da
GUTGELD Itzhak Yoram
testo di
Venerdì 5 luglio 2013, seduta n. 47

   La VI Commissione,
   premesso che:
    è in corso la procedura per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che, in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il codice delle assicurazioni private, definisce, nell'ambito della disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, parametri unici su tutto il territorio nazionale per la quantificazione dei risarcimenti per le menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti di invalidità, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità;
    la definizione di tali parametri ha l'obiettivo di evitare le disparità di trattamento e le disuguaglianze che deriverebbero da un sistema di risarcimento eterogeneo, fondato su tabelle differenziate predisposte dai singoli tribunali;
    l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica comporterebbe il superamento delle tabelle risarcitorie elaborate dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, le quali contemplano una liquidazione unitaria (danno biologico standard e danno morale, con la garanzia di un livello minimo di personalizzazione) e che vengono applicate, da tempo e spontaneamente, su tutto il territorio nazionale, essendo considerate un efficace punto di riferimento per una equa valutazione monetaria del danno subito;
    di recente, la III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale;
    tale orientamento è stato, poi, ulteriormente confermato dalle sentenze Cassazione Civile Sezione III, 30 giugno 2011, n. 14402, Cassazione Civile Sezione III, 11 maggio 2012, n. 7272, nonché dall'ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134;
    la predisposizione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica ha comportato talune reazioni critiche da parte di molte associazioni di consumatori e dei familiari delle vittime di incidenti stradali, le quali ritengono tale provvedimento fortemente lesivo del diritto ad ottenere un dignitoso e giusto risarcimento dei danni subiti, in quanto esso comporterebbe una notevole riduzione dell'ammontare dei risarcimenti e si riferirebbe al solo danno biologico standard, lamentando come le tabelle contenute nello schema di decreto del Presidente della Repubblica realizzino, in sostanza, un mero indennizzo e non garantiscano appieno la funzione riparatoria del meccanismo di risarcimento;
    sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica si è espresso in sede consultiva il Consiglio di Stato, con parere reso all'adunanza generale l'8 novembre 2011, nel quale sono state espresse alcune considerazioni che è opportuno richiamare, onde evitare il rischio che eventuali scostamenti del testo del decreto del Presidente della Repubblica dai criteri stabiliti espressamente dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni provochino la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell'esercizio della potestà normativa del Governo;
    innanzitutto il Consiglio di Stato evidenzia come il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, sia nell'intestazione, sia nel contenuto dell'articolo 1, sembri far riferimento alle sole lesioni di non lieve entità, ossia a quelle comprese tra i 10 e i 100 punti di invalidità, in attuazione del citato articolo 138, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, mentre nella tabella allegata, relativa ai coefficienti moltiplicatori del punto di invalidità, sono contemplate anche le lesioni di lieve entità, comprese tra 1 punto e 9 punti di invalidità, attualmente disciplinate dal decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, e come anche la tabella relativa alle menomazioni (allegato II allo schema di decreto del Presidente della Repubblica) indichi, per talune di esse, valori variabili con un minimo inferiore a 10: pertanto, qualora il Governo intenda esercitare con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica anche la potestà regolamentare prevista dall'articolo 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il Consiglio di Stato evidenzia la necessità di modificare la formulazione dello schema, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo e nella tabella di cui all'allegato III, il richiamo anche alle lesioni di lieve entità e alla relativa disciplina legislativa, costituita dal citato articolo 139 del codice delle assicurazioni, nonché di prevedere la contestuale abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia;
    per quanto riguarda i coefficienti parametrici indicati nella tabella dei valori economici contemplata nell'allegato III allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato osserva come la progressione dei coefficienti moltiplicatori ivi prevista non sembri rispondere a quanto stabilito dall'articolo 138, comma 2, lettera c), del più volte citato decreto legislativo n. 209 del 2005, il quale dispone che la tabella unica nazionale sia redatta secondo alcuni criteri, tra cui quello in forza del quale l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato deve crescere in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
    sempre in merito a tale ultima questione, il Consiglio di Stato evidenzia ulteriormente come la tavola dei coefficienti moltiplicatori del punto di invalidità riporti, per i punti da 1 a 9, i coefficienti da 1 a 2,30, in conformità a quanto previsto dall'articolo 139, comma 6, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, mentre i coefficienti successivi (relativi ai punti di invalidità superiori a 9) sono stabiliti in misura crescente, ma non in misura più che proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità, come invece impone il codice delle assicurazioni;
    il Consiglio di Stato segnala quindi una possibile conseguenza distorsiva derivante dall'applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici contenuti nelle tabelle allegate allo schema di regolamento in questione: infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno, rilevando pertanto l'opportunità di valutare se sia utile promuovere una modifica legislativa in proposito, che consenta di ampliare lo spettro applicativo delle predette tabelle parametriche;
    inoltre il Consiglio di Stato ritiene opportuno, al fine di eliminare ogni possibile dubbio interpretativo in sede applicativa, specificare, nel testo del decreto del Presidente della Repubblica che esso si applica ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli;
    il Consiglio di Stato evidenzia altresì l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria, onde chiarire che i nuovi parametri fissati dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica si applicano a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l'evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso, in modo da evitare un'applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e scongiurare possibili controversie su tale aspetto;
    in tale articolato contesto la Camera dei deputati, nella seduta del 25 giugno 2013, ha approvato alcune mozioni ed una risoluzione su tale tematica, con le quali si è impegnato il Governo, sostanzialmente, a valutare con attenzione la problematica nel suo complesso prima di emanare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le tabelle per la quantificazione del risarcimento di tali danni, evitando lesioni dei diritti dei danneggiati, prendendo a riferimento le tabelle elaborate in materia dal tribunale di Milano, favorendo una riduzione dei premi assicurativi, nonché prevedendo che il predetto decreto del Presidente della Repubblica sia adottato solo successivamente ad un esame della materia da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
    il presente atto di indirizzo costituisce appunto lo strumento attraverso il quale il Parlamento, nella sede propria per competenza materiale, costituita dalla Commissione finanze, intende formulare alcuni indirizzi con cui orientare meglio l'attività regolamentare del Governo su queste complesse tematiche, definendo un punto di equilibrio soddisfacente tra le esigenze sussistenti in materia;
    al riguardo occorre tenere conto in primo luogo della necessità imprescindibile di definire un quadro stabile in tale comparto, assicurando un giusto e adeguato risarcimento alle vittime degli incidenti stradali, sia al fine di garantire un adeguato ristoro economico dei danni psico-fisici da essi subiti, sia per tutelare la loro dignità;
    al tempo stesso appare necessario che, fermi restando gli incoercibili diritti delle vittime delle lesioni, l'intero meccanismo risarcitorio tenga conto dell'esigenza di ridurre il costo complessivo gravante sul sistema assicurativo, sugli assicurati e, in alcuni casi, sull'intera collettiva, recuperando tutti gli spazi possibili di maggiore efficienza riducendo conseguentemente anche il costo delle polizze per l'assicurazione responsabilità civile Auto, che ha raggiunto, soprattutto in alcune aree del Paese, livelli ormai ormai insopportabili;
    vista la profondità del lavoro svolto in vista della predisposizione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, occorre senz'altro dare in tempi rapidi soluzione alle problematiche legate alle tabelle di risarcimento sopra citate, ma appare anche opportuno cogliere l'occasione di tale discussione parlamentare per approfondire anche altre tematiche relative all'assicurazione responsabilità civile auto, ad avviso dei proponenti assolutamente prioritarie al fine di contribuire a creare le condizioni per un significativo abbassamento delle tariffe da parte delle compagnie di assicurazione;
    in un contesto di perdurante crisi economica è intollerabile che in Italia, come da ultimo rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella relazione sull'attività svolta nel 2012, i premi delle assicurazioni responsabilità civile auto siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei, nonostante il numero delle frodi sia inferiore di quattro volte rispetto a quello accertato dalle compagnie nel Regno Unito e la metà di quello accertato in Francia;
    il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, Salvatore Rossi, nella prima relazione sull'attività svolta dal neo istituito Istituto, ha rilevato come, nell'interesse dei consumatori onesti e dell'intero sistema, le tariffe possano e debbano scendere, mettendo in campo gli opportuni presidi, senza pregiudicare la solvibilità delle compagnie;
    l'ultima versione disponibile dello schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle macrolesioni prevedeva l'unificazione in un unico testo delle tabelle sul risarcimento delle macrolesioni e delle lesioni di lieve entità, queste ultime mutuandole dal già richiamato decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003: tuttavia tale intervento di sistematizzazione, coerente con il principio di certezza del diritto, non è stato esteso alle tabelle per il danno da morte di un congiunto, anch'esse disciplinate, come le macrolesioni, in base a tabelle sorte in via giurisprudenziale;
    il risarcimento in forma specifica è sicuramente il modo più efficace per abbattere i costi dei sinistri e per disincentivare le frodi e le riparazioni «in nero» (le quali, peraltro, distraggono importanti risorse finanziarie dalle casse dello Stato), al contempo evitando che i consumatori siano costretti ad anticipare somme di denaro per le riparazioni in un momento di estrema difficoltà di liquidità delle famiglie italiane;
    appare del tutto illogico prevedere un termine prescrizionale di 2 anni per la denuncia di un sinistro, in quanto la tardiva denuncia da parte dei danneggiati (o presunti tali) è una delle più diffuse modalità di commissione di frodi assicurative, volta a rendere quasi impossibile, per l'impresa di assicurazione la ricostruzione dell'evento e l'accertamento del danno, a tutto discapito degli assicurati onesti;
    per il consumatore è diventato estremamente arduo orientarsi nella «giungla» delle tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto, nonostante le innovazioni normative ed il tentativo dell'IVASS di fornire un servizio di preventivazione, anche per la spesso complicata verificabilità, da parte dei consumatori, delle componenti tariffarie che determinano il premio, nonché dei meccanismi di classificazione interna dei profili di rischio dei singoli assicurati da parte delle varie compagnie,

impegna il Governo:

   per quanto riguarda lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005, a tenere conto dei seguenti indirizzi:
    1) rendere chiare le motivazioni che fanno emergere alcuni scostamenti fra le nuove tabelle recate dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica e quelle del Tribunale di Milano;
    2) coniugare l'obiettivo di ridurre complessivamente i costi gravanti sul sistema assicurativo e sulla collettività, con l'esigenza imprescindibile di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi pienamente riconosciuto un esaustivo risarcimento per il danno biologico subito;
    3) prevedere che le nuove tabelle siano omogenee rispetto agli orientamenti in materia adottati negli altri Paesi europei più avanzati, anche al fine di ridurre l'anomala sproporzione tra l'ammontare dei costi sopportati in Italia per le lesioni da incidentalità e quelli che si registrano nel resto dell'Europa;
    4) fare in modo che tutte le eventuali riduzioni di costo derivanti dalla revisione del meccanismo risarcitorio si ripercuotano in maniera piena e nel minor tempo possibile sui livelli dei premi assicurativi dell'assicurazione responsabilità civile auto, al fine di contribuire ad una riduzione dei prezzi delle polizze;
    5) valutare attentamente i rilievi espressi sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica al Consiglio di Stato, richiamati in premessa, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al testo;
   b) per quanto riguarda gli altri aspetti che contribuiscono alla determinazione dei prezzi elevati delle assicurazioni responsabilità civile auto in Italia, a intervenire mediante apposite iniziative, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
    1) integrare le tabelle sulle macrolesioni con le tabelle per il danno da morte del congiunto, al fine di garantire un giusto risarcimento non solo alle vittime che subiscono gravi handicap psicofisici, ma anche ai familiari delle vittime della strada, contemperando tali legittime aspettative con la necessità di certezza normativa e di adeguamento alle best practice europee;
    2) valutare l'opportunità di incentivare il risarcimento in forma specifica, da parte di carrozzerie convenzionate o eventualmente anche non convenzionate, riconoscendo al danneggiato che rifiuti la riparazione diretta del veicolo un risarcimento per equivalente, gravato da franchigia o comunque non superiore al costo che l'assicurato avrebbe affrontato se la riparazione fosse stata eseguita nelle carrozzerie convenzionate, in modo tale da abbassare drasticamente il costo medio dei sinistri e da creare i presupposti per una riduzione generalizzata delle tariffe dell'assicurazione responsabilità civile auto;
    3) ridurre i termini massimi di denuncia del sinistro alle compagnie di assicurazione, attualmente basati sul termine prescrizionale di 24 mesi stabilito dall'articolo 2952 del codice civile, portandoli al massimo a 3 mesi, salvi i casi di gravi danni alla persona che giustifichino un periodo più lungo per la denuncia;
    4) prevedere efficaci misure per aumentare la trasparenza sui prezzi praticati dalle imprese di assicurazione, cercando, da un lato, di allineare le rilevazioni in materia dell'ANIA, dell'ISTAT e dell'IVASS (che spesso forniscono ai consumatori dati disomogenei, non permettendo un reale confronto sull'andamento delle tariffe) e, dall'altro, di potenziare gli strumenti di confronto tariffario e gli obblighi di trasparenza da parte delle imprese;
    5) procedere con la massima urgenza all'organizzazione della struttura antifrode presso PIVASS prevista dall'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, basata sull'utilizzo di un archivio informatico integrato connesso con numerosissime banche dati ed in stretto contatto con le imprese e con gli organi inquirenti;
    6) adottare altre misure utili a favorire la riduzione delle tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto.
(7-00060) «Gutgeld, Bernardo, Causi, Sottanelli, Zanetti, Sberna».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0179, DL 2005 0209

EUROVOC :

assicurazione automobilistica

automobile

ribasso dei prezzi

premio d'assicurazione

aiuto alle vittime

consumatore

circolazione stradale