Legislatura: 17Seduta di annuncio: 899 del 12/12/2017
Primo firmatario: PARISI MASSIMO
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 12/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 12/12/2017 ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 12/12/2017 RABINO MARIANO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 12/12/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 12/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/12/2017 Resoconto RABINO MARIANO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE RISPOSTA GOVERNO 13/12/2017 Resoconto BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 13/12/2017 Resoconto RABINO MARIANO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
DISCUSSIONE IL 13/12/2017
SVOLTO IL 13/12/2017
CONCLUSO IL 13/12/2017
PARISI, SOTTANELLI, ENRICO ZANETTI e RABINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
a seguito della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il personale appartenente al ruolo degli ispettori della polizia di Stato, che al 1° gennaio 2017 non ha maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, si ritiene discriminato rispetto al personale che ha maturato detta anzianità, cui è riservata la promozione alla nuova qualifica di sostituto commissario con decorrenza 1° gennaio 2017, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
l'impossibilità di acquisire la nuova qualifica apicale in forza del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, comporta che il personale interessato si troverà a ricoprire, nonostante la maggiore anzianità nella qualifica, la medesima posizione del personale con qualifica di ispettore capo che abbia maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, che sarà promosso, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto e per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;
la conseguenza è che gli attuali ispettori superiori con meno di otto anni di anzianità nella qualifica si troveranno a ricoprire una qualifica non più apicale e non saranno più sovraordinati rispetto al personale che acquisirà la medesima qualifica con decorrenza 1° gennaio 2017, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
il personale in questione rischia di non riuscire a partecipare al concorso di 300 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento istituito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 95 del 2017, essendo tale concorso riservato ai sostituti commissari, anziché agli ispettori superiori, come prevedeva la disciplina previgente;
si rende pertanto necessario un intervento correttivo della disciplina, anche adottando disposizioni integrative e correttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che preveda la possibilità, anche per il personale appartenente al ruolo degli ispettori che al 1° gennaio 2017 che non ha maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, di acquisire la qualifica apicale di sostituto commissario –:
se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza affinché la posizione del suddetto personale sia disciplinata correttamente, in conformità all'ordinamento statale e comunitario, al fine di prevenire quelle che gli interroganti ritengono probabili censure di incostituzionalità della legislazione vigente.
(5-12922)