Legislatura: 17Seduta di annuncio: 898 del 06/12/2017
Primo firmatario: MOSCATT ANTONINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 06/12/2017 VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 06/12/2017
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 06/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 07/12/2017 Resoconto PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 07/12/2017 Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) REPLICA 07/12/2017 Resoconto PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 07/12/2017
SVOLTO IL 07/12/2017
CONCLUSO IL 07/12/2017
MOSCATT, PAGANI e VILLECCO CALIPARI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
il Corpo militare della Croce Rossa italiana svolge numerose attività di supporto sanitario, ha operato nella missione Isaf e nell'operazione «Mare Nostrum»; il servizio di scorta nazionale antidoti è tra i compiti del personale militare della Cri, che si occupa anche di aiutare l'Esercito nel disinnesco di ordigni bellici;
la riorganizzazione della Croce Rossa è stata adottata con decreto legislativo n. 178 del 2012 in base al cui articolo 1 è stata costituita l'Associazione della Croce Rossa Italiana; a questa sono state trasferite le funzioni dell'Associazione italiana della Croce Rossa, mentre quest'ultima ha assunto la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» conservando la natura di ente pubblico non economico;
l'Associazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata ad esercitare diverse attività d'interesse pubblico e a svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie;
il decreto legislativo n. 178 del 2012 dispone che il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie delle Croce rossa sono disciplinati dal codice dell'ordinamento militare, nonché dal regolamento in materia di ordinamento militare, per quanto non diversamente disposto dal decreto. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni;
il corpo militare volontario, a breve, sarà costituito esclusivamente da personale volontario in congedo. Il personale appartenente al ruolo di cui sopra non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai codici dell'ordinamento militare e dal relativo Testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo;
a fronte dell'aiuto del Corpo militare volontario della Cri, rimane da stabilire se il personale sia comunque richiamabile in servizio ai sensi dell'articolo 986, comma 1, lettera b), seppur senza assegni, e se questo consenta la conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 990 del codice dell'ordinamento militare;
in questo, si inserisce anche la previsione di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012 per la smilitarizzazione del contingente di personale militare della Cri in servizio permanente e quello stabilizzato –:
se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative per supplire a tutti quei servizi che il corpo militare della Cri svolge, qualora il richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 986, comma 1, lettera b), non dovesse essere più applicabile.
(5-12892)
Nel merito del quesito posto, rappresento che l'Amministrazione militare non necessita di ulteriori strumenti normativi, rispetto a quelli esistenti, per sopperire alle proprie esigenze funzionali.
Nello specifico, le funzioni ausiliarie alle Forze Armate, che la Croce Rossa avrà assicurato sino al 31 dicembre 2017, saranno garantite, a decorrere dal 1o gennaio 2018, tramite le convenzioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e altresì stipulabili con la neo-costituita Associazione della Croce Rossa Italiana.
Le Forze Armate, inoltre, possono integrare l'attuale dispositivo sanitario militare con ulteriori risorse professionali sia ricorrendo al personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), con il quale è stata stipulata una convenzione ad hoc nel febbraio 2014, sia ad altre analoghe Associazioni.
Infine, eventuali carenze specifiche possono essere ripianate anche incrementando la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con i Servizi Sanitari Regionali.
Per completezza d'informazione, rendo noto che l'istituto del richiamo, disciplinato dall'articolo 986, comma 1, lettera b) del COM, non è mai stato utilizzato direttamente dalla Difesa nei confronti del Corpo Militare della CRI, né potrebbe esserlo a decorrere dal prossimo anno.
Ciò non fa, comunque, venir meno il ricorso all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nei termini contemplati dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ente pubblico
diritto penale militare
protezione dell'ambiente