ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12840

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 893 del 29/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 29/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 29/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/11/2017
Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/11/2017
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/11/2017
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

SVOLTO IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12840
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 29 novembre 2017, seduta n. 893

   SOTTANELLI e ABRIGNANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   recentemente è stata data notizia circa l'avvio di una partnership tra Lega di Serie A e il bookmaker numero uno in Russia, 1XBet, il quale negli ultimi anni si sta affermando come bookmaker «non AAMS preferito dagli scommettitori italiani» – come si legge sul sito internet in italiano – con oltre 400.000 utenti registrati;

   il bookmaker opera con licenza di Curaçao sul mercato italiano, ma senza l'autorizzazione dei Monopoli di Stato;

   a seguito della diffusione della notizia, la Lega di Serie A ha provveduto alla sospensione del contratto in essere con il bookmaker russo;

   da alcuni blog di scommettitori in rete si evince la poca trasparenza di questo bookmaker anche nel pagamento delle vincite;

   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede regolarmente all'aggiornamento della cosiddetta blacklist che elenca i siti non autorizzati alla raccolta di gioco, al fine di contrastare le truffe online legate al gioco d'azzardo, ma purtroppo tale lista è facilmente aggirabile;

   al fine di contrastare la diffusione del gioco illegale, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha previsto – all'articolo 24, commi 29, 30 e 31 – che le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali segnalino in via telematica ai Monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione, che offrono, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro in difetto di concessione, con relative sanzioni per l'inosservanza di tale disposizione;

   l'attuazione di tale disposizione e la relativa decorrenza sono previste attraverso l'emanazione di uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

   tali provvedimenti non risultano ancora emanati;

   è necessario provvedere a misure concrete per il contrasto all'illegalità, implementando un reale filtro di Internet Service Provider, al fine di impedire fattivamente l'accesso ai siti identificati dalla suddetta blacklist –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e non ritenga di assumere le iniziative di competenza per dare attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine di riuscire ad intervenire drasticamente sulle situazioni di irregolarità che danneggiano sia i cittadini che gli operatori che lavorano sulla base di una regolare concessione.
(5-12840)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12840

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti notizie di stampa circa l'avvio di una partnership tra Lega Serie A ed il bookmaker numero uno in Russia « 1X better», operatore che, tuttavia, è sprovvisto di concessione in Italia da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano che è necessario provvedere a misure concrete per contrastare la diffusione del gioco online illegale, anche impedendo l'accesso ai siti degli operatori non autorizzati.
  Pertanto, con l'interrogazione in oggetto gli Onorevoli chiedono di dare attuazione all'articolo 24, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 98 del 2011, «al fine di riuscire ad intervenire drasticamente sulle situazioni di irregolarità che danneggiano sia i cittadini che gli operatori», in relazione all'attività svolta dal bookmaker «1XBet».
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce quanto segue.
  Il bookmaker 1XBet non è in possesso di alcuna concessione in Italia per il gioco pubblico e, in particolar modo, non è in possesso della concessione per il gioco on line.
  Quando l'Agenzia ha avuto contezza che tale operatore avrebbe sponsorizzato la Lega Calcio, ha inviato una segnalazione a quell'Organo sportivo evidenziando che il bookmaker «1XBet» non è in possesso di concessione italiana e, quindi, non può raccogliere scommesse sul territorio nazionale.
  L'Agenzia, in esito ad accertamenti effettuati su fonti aperte, ha verificato la sussistenza di una relazione tra il predetto Bookmaker ed eventi sportivi nazionali, destinati ad un pubblico italiano; pertanto si poteva ragionevolmente presumere che «1XBet» effettuasse una raccolta di gioco in Italia illegalmente, in quanto sprovvisto di regolare concessione.
  Per quanto riguarda, in generale, l'attività di contrasto alla raccolta di gioco on line effettuata illegalmente, da soggetti privi di regolare concessione, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli evidenzia che viene imposto il blocco dei siti irregolari con dominio « .com». A tal fine, è stata creata una « black list», continuamente aggiornata, che ad oggi conta oltre 6.000 siti web inibiti.
  In seconda battuta, giova segnalare che attraverso un'azione di moral suasion l'Agenzia ha portato i principali fornitori internazionali di software di gioco on line a decidere di negare i propri servizi agli operatori che agiscono sul mercato italiano senza una regolare concessione statale, riducendo di fatto la possibilità che un giocatore possa superare il blocco predetto dei siti con dominio « . com» e, quindi, giocare su siti non autorizzati.
  Tali azioni, unitamente all'introduzione di misure amministrative di semplificazione e di nuove tipologie di gioco, hanno consentito di attrarre nel settore legale una larga fetta di giocatori che prima operavano sui siti con dominio «.com».
  Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge 98 del 2011, è da rilevare che le menzionate norme non hanno potuto trovare ancora attuazione per difficoltà oggettive palesate dall'ABI e dagli istituti bancari, in merito alla impossibilità/difficoltà di conoscere la identità dei soggetti che operano illegalmente in Italia nel mercato on line con determinati marchi e che non palesano mai la loro denominazione sociale e di individuare precisamente la corrispondenza delle operazioni di trasferimento di denaro con tali soggetti.
  In ogni caso, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli evidenzia che all'interno della IV Direttiva antiriciclaggio, il cui recepimento è avvenuto con decreto legislativo n. 90 del 2017, è prevista una serie di interventi che potranno consentire di contrastare il fenomeno da parte degli operatori.
  In particolare, infatti, si prevede che le ricariche dei conti di gioco dovranno essere effettuate con strumenti che consentono la tracciabilità delle transazioni e, quindi, offrono la possibilità di risalire ai soggetti tra i quali avviene il trasferimento di somme.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

monopolio

autonomia amministrativa

ente pubblico