ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12837

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 893 del 29/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 29/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/11/2017
Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 30/11/2017
Resoconto PAGANO ALESSANDRO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 30/11/2017
Resoconto PAGANO ALESSANDRO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/11/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2017

SVOLTO IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12837
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 29 novembre 2017, seduta n. 893

   PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto, all'articolo 29, un regime tributario agevolato per le start-up innovative, prevedendo la detraibilità a fini Irpef del 19 per cento, ovvero la deducibilità a fini Ires del 20 per cento, della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative;

   l'articolo 1, comma 66, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha ulteriormente ampliato tale beneficio, modificando il predetto articolo 29 e, in particolare, portando, dal 2017, le percentuali di detrazione e di deduzione al 30 per cento dell'investimento: la suddetta modifica è stata sottoposta all'approvazione della Commissione europea, che il 18 settembre 2017 ha pubblicato la relativa decisione (SA 47184), rendendola pienamente operativa;

   l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015, ha successivamente esteso l'applicabilità delle predette agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 anche agli investimenti in piccole e medie imprese innovative;

   l'applicazione delle agevolazioni alle piccole e medie imprese innovative non risulta tuttavia ancora operativa, in quanto, secondo la posizione assunta dall'amministrazione in risposta a un quesito posto in merito: «la decisione della Commissione europea (...) si riferisce esclusivamente alle start-up innovative. L'interlocuzione con la CE per quanto riguarda la compatibilità dell'agevolazione per le piccole e medie imprese innovative con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato è ancora in corso»;

   al di là del fatto che tale interpretazione appare discutibile, in quanto la norma sulle piccole e medie imprese si limita ad estendere a tali imprese la disciplina prevista per le start-up, appare grave che, a oltre due anni dall'entrata in vigore della citata previsione del decreto-legge n. 3 del 2015, sia ancora inibita l'applicazione di un importante strumento di sostegno in favore delle piccole e medie imprese innovative, le quali costituiscono un segmento fondamentale del tessuto produttivo italiano e possono svolgere un ruolo cruciale per la stabilizzazione e il rafforzamento dei segnali di ripresa economica attualmente emergenti –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per consentire finalmente l'applicazione della normativa tributaria agevolativa agli investimenti nelle piccole e medie imprese e se non ritenga necessario adoperarsi per una rapida decisione al riguardo da parte della Commissione europea.
(5-12837)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12837

  Nell'interrogazione in questione l'Onorevole interrogante richiama il regime tributario agevolato introdotto per le start-up innovative dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, poi ampliato dall'articolo 1, comma 66, della legge n. 232 del 2016.
  L'Onorevole interpellante richiama altresì l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015, che ha esteso l'applicabilità delle predette agevolazioni anche agli investimenti in PMI innovative, evidenziando che dette disposizioni non sono ancora operative.
  Viene infatti riportata la posizione assunta dall'Amministrazione resa in risposta ad un quesito, secondo cui la decisione della Commissione europea si riferisce soltanto alle start-up innovative, mentre per le PMI innovative l'interlocuzione per la verifica della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato sarebbe ancora in corso.
  L'Onorevole interrogante, oltre a confutare la predetta interpretazione, ritiene «grave che, oltre due anni dall'entrata in vigore della citata previsione del decreto-legge n. 3 del 2015, sia ancora inibita l'applicazione di un importante strumento di sostegno in favore delle PMI innovative».
  Si chiede, quindi, al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda intraprendere per consentire l'applicazione dell'agevolazione tributaria in argomento agli investimenti nelle PMI e se ritenga necessario sollecitare una rapida decisione al riguardo da parte della Commissione europea.
  Ciò posto, sentiti gli Uffici, si rappresenta che la misura agevolativa, nella formulazione originaria, è stata notificata, in forza del comma 9 dell'articolo 29, alla Commissione europea che, con la decisione C (2013) 8827 final del 5 dicembre 2013, ha autorizzato il regime classificandolo come un aiuto di Stato «compatibile con il mercato interno» sulla base degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese».
  A seguito delle recenti modifiche intervenute con la legge n. 232 del 2016, si è resa necessaria una nuova autorizzazione della Commissione europea, avvenuta con la decisione del 19 giugno 2017 C (2017) 4285 final.
  Detta autorizzazione, tuttavia, riguarda esclusivamente il regime fiscale di favore applicabile alle start-up innovative.
  Per quanto concerne, invece, le PMI innovative, il comma 12-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 prevede espressamente che l'efficacia del regime agevolativo sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e che alla relativa richiesta provveda il Ministro per lo sviluppo economico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giovane impresa

piccole e medie imprese

piccole e medie industrie