ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 893 del 29/11/2017
Abbinamenti
Atto 5/12857 abbinato in data 07/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: DI SALVO TITTI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017
BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/11/2017
Stato iter:
07/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/12/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 07/12/2017
Resoconto DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/11/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/12/2017

DISCUSSIONE IL 07/12/2017

SVOLTO IL 07/12/2017

CONCLUSO IL 07/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12819
presentato da
DI SALVO Titti
testo di
Mercoledì 29 novembre 2017, seduta n. 893

   DI SALVO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DAMIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GNECCHI, GRIBAUDO, INCERTI, LAVAGNO, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, ROSTELLATO, ROTTA, TINAGLI, COVA e PAOLA BOLDRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da articoli di stampa si legge che il megastore Ikea di Corsico a Milano ha licenziato per giusta causa, dopo diciassette anni di lavoro, una donna separata, madre di due figli, di 10 e 5 anni, di cui il piccolo disabile, condizione per la quale la lavoratrice usufruisce delle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992;

   la donna ha iniziato a lavorare per la multinazionale Ikea nel 1999, tramite le agenzie interinali, poi assunta nel 2000 da prima con contratto part time e in seguito full time, lavorando nei vari reparti dell'azienda;

   da qualche mese, aveva accettato un successivo cambio di reparto, chiedendo che le fosse concessa flessibilità di turnazione, soprattutto per quanto riguardava l'ingresso a lavoro. Sembra che all'inizio la direzione del citato punto vendita di Corsico avesse dato l'assenso verbale, cambiando però in seguito atteggiamento;

   difatti, il nuovo orario di lavoro, con entrata anticipata alle 7, non le permetteva di conciliare vita familiare con il lavoro, soprattutto con le cure da dedicare per l'ultimogenito;

   nella lettera di licenziamento, Ikea sottolinea che è venuto meno il rapporto di fiducia in due occasioni in cui la donna si sarebbe presentata a lavoro in orari diversi da quelli previsti;

   in solidarietà con la donna di 39 anni, i colleghi e le colleghe hanno scioperato il 28 novembre 2017 per due ore e hanno deciso per il 5 dicembre un presidio davanti al luogo di lavoro –:

   se il Ministro sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non intenda intervenire, per quanto di competenza, al fine di fare chiarezza su tale vicenda, anche al fine di garantire il pieno rispetto delle tutele volte a conciliare la vita e il lavoro nel caso specifico e, più in generale, delle donne lavoratrici.
(5-12819)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12819

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul licenziamento di una lavoratrice della Ikea di Corsico (MI); pertanto fornirò per esse una trattazione congiunta.
  Con riferimento al caso prospettato dagli interroganti segnalo che il Ministero che rappresento, a fronte delle notizie di stampa che riportavano la vicenda, ha tempestivamente attivato l'ispettorato Territoriale del lavoro di Milano per le verifiche di competenza.
  Dagli accertamenti compiuti è emerso che la lavoratrice è stata assunta dalla società IKEA Retail Italia srl il 10 maggio 2000 inizialmente con contratto a tempo parziale e determinato (16 ore settimanali). Successivamente il contratto è stato trasformato in contratto a tempo pieno e indeterminato. In un primo momento, la lavoratrice ha svolto diverse mansioni nell'ambito del reparto «Food» del punto vendita di Corsico e, nel corso di quest'anno, la stessa ha assunto la qualifica di addetta al Food Support svolgendo, all'interno del ristorante-bar, turni di lavoro di nove ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria ricompresa tra le 7.00 e le 22.00. La lavoratrice ha rappresentato ai responsabili aziendali che l'osservanza dei nuovi turni di lavoro avrebbe potuto comportare delle incompatibilità con la gestione delle proprie esigenze familiari, soprattutto nei giorni in cui la stessa avrebbe usufruito dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 per la cura del figlio minore affetto da disabilità. Tali difficoltà sarebbero state peraltro ulteriormente aggravate dalla riduzione del numero degli altri coordinatori addetti allo stesso reparto in cui era impiegata la lavoratrice.
  Ciononostante, in data 3 ottobre 2017, la Società ha notificato alla lavoratrice una lettera di contestazione disciplinare con la quale le sono state imputate tre condotte irregolari in ordine al rispetto dei turni di lavoro. Secondo quanto affermato dai vertici aziendali – e confermato da fonti sindacali – alla contestazione disciplinare non è seguita la presentazione di controdeduzioni scritte da parte della lavoratrice che ha invece presentato delle giustificazioni in forma verbale solo in data 13 novembre 2017. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre precisato di aver chiesto – a seguito della contestazione – un incontro con la società, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
  Al riguardo, faccio presente che la nuova disciplina normativa sui licenziamenti è applicabile ai lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015, mentre per i rapporti di lavoro in essere fino al 6 marzo 2015 si applica il regime di tutele contenuto nell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori): conseguentemente, nel caso in esame trovano applicazione le disposizioni normative contenute nell'articolo 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Pertanto, qualora la lavoratrice intenda impugnare il licenziamento, il giudice potrà annullarlo qualora accerti che il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
  Ciò premesso, le forme di tutela alle quali può fare ricorso la lavoratrice il cui caso si discute sono svariate: 1) la valutazione giudiziaria della legittimità del licenziamento; 2) l'applicazione delle misure e degli istituti disciplinati dalla legge n. 104 del 1992, già peraltro utilizzata dalla lavoratrice; 3) il ricorso alle forme di sostegno al reddito rappresentato dalla Naspi.
  Da ultimo, come ha già detto il Ministro Poletti in risposta al Question time di ieri, ribadisco che le imprese, quando sono chiamate ad assumere decisioni che intervengono su situazioni personali e lavorative connotate da specifiche e delicate condizioni, come nel caso della lavoratrice di cui discutiamo, oltre al doveroso rispetto di norme e contratti, devono essere mosse anche dal rispetto di generali doveri di sensibilità e di responsabilità sociale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento

lavoro femminile

lavoro a tempo pieno