Legislatura: 17Seduta di annuncio: 885 del 14/11/2017
Primo firmatario: ANTEZZA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 14/11/2017 COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 14/11/2017 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 14/11/2017 TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 14/11/2017 TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 14/11/2017 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 14/11/2017
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 14/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 15/11/2017 Resoconto ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 15/11/2017 Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) REPLICA 15/11/2017 Resoconto ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 15/11/2017
SVOLTO IL 15/11/2017
CONCLUSO IL 15/11/2017
ANTEZZA, OLIVERIO, COVA, ROMANINI, TARICCO, TERROSI e VENITTELLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
la Conferenza delle regioni e delle province autonome del 22 giugno 2017 ha approvato un ordine del giorno in cui si chiede al Governo di intervenire, modificando l'articolo 19 della legge, n. 157 del 1992, per arginare il fenomeno dell'incremento diffuso di fauna selvatica, in particolare cinghiali, che rappresenta una minaccia per le colture agricole e, ormai sempre più spesso, anche per la popolazione;
il fenomeno rende necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, attuati prevalentemente per far fronte ai danni alle produzioni agricole, anche nei territori preclusi all'esercizio venatorio;
la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che le sole figure di cui le «guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali» si possono avvalere nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, siano «tassativamente» quelle riportate nell'elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l'intervento, le guardie forestali e quelle comunali;
ad avviso delle regioni, i soli soggetti ricompresi nell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile e prospettano quindi la necessità di ampliare la platea di soggetti abilitati all'attuazione dei piani di controllo;
le regioni chiedono in particolare una modifica del richiamato articolo 19 della legge n. 157 del 1992 al fine di introdurre la figura dell’«operatore abilitato», previa frequenza di appositi corsi –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se ritenga percorribile la strada proposta dall'ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 22 giugno 2017 in relazione alla modifica dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.
(5-12685)
Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, rilevo anzitutto che il Governo è da tempo impegnato ad individuare valide soluzioni per sostenere le Regioni nel contenimento della fauna selvatica con particolare riguardo ai danni da essa provocati al settore agricolo e forestale.
In questa direzione, il Ministero si è attivato per avviare a soluzione una serie di problematiche riguardanti l'applicazione della legge n. 157 del 1992.
Infatti, anche al fine di elaborare una proposta di modifica alla legge in questione, su richiesta regionale è stato istituito, in sede di Conferenza unificata, un Tavolo di coordinamento degli interventi territoriali in materia di danni da fauna selvatica cui partecipano, accanto alle Regioni e all'ANCI, anche i Ministeri competenti (Agricoltura, Ambiente e Salute) e l'ISPRA.
In esito alle riunioni tenutesi nel corso di quest'anno, il Tavolo di coordinamento ha elaborato un testo recante alcune proposte per la modifica degli articoli 19 (sul controllo della fauna selvatica) e 18 (sulle specie cacciabili e i periodi di attività venatoria) della citata legge 157, nonché per l'introduzione dell'articolo 18-bis, sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
Nello specifico, la modifica proposta per l'articolo 19 citato – in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale del 14 giugno 2017, n. 139 – consente alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di avvalersi, per le operazioni di contenimento delle popolazioni faunistiche, di operatori abilitati previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Il ricorso a tali figure – condiviso dal Ministero – realizzerebbe l'ampliamento dei soggetti preposti al controllo del fenomeno cui fa riferimento l'interrogante.
La proposta, esaminata favorevolmente dalla Conferenza Unificata del 27 luglio 2017, sarà sottoposta all'esame del Parlamento nella prima occasione utile.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):regione rurale
fauna
prodotto agricolo