ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12512

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 877 del 24/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 24/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/10/2017
Stato iter:
09/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 09/11/2017
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/10/2017

DISCUSSIONE IL 09/11/2017

SVOLTO IL 09/11/2017

CONCLUSO IL 09/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12512
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Martedì 24 ottobre 2017, seduta n. 877

   SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   tra le categorie maggiormente penalizzate dalla «riforma Fornero» rientrano i macchinisti, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, che con un'aspettativa di vita di 64 anni devono conseguire il requisito di 67 anni di età anagrafica per accedere alla pensione;

   in realtà, tale personale rientra tra le professioni indicate nell'apposito Allegato cui rinviamo la norma sull’«Ape social» e quella sui cosiddetti lavoratori precoci contenute nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 179-186, e commi 199-205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

   tuttavia, pur rientrando tra le categorie che potrebbero beneficiare dell'anticipo pensionistico gratuito, ovvero della possibilità di accedere alla pensione con 41 anni di contributi a prescindere dal requisito anagrafico, di fatto tali previsioni normative si sono rivelate una beffa per i lavoratori interessati, rimasti imbrigliati nei meccanismi della «legge Fornero»;

   riguardo alla facoltà di pensionamento con 41 anni di età contributiva, il problema è quello dell'età anagrafica per essere considerato «lavoratore precoce»: è considerato tale, infatti, colui che abbia lavorato almeno un anno prima del compimento dei 19 anni di età, mentre per essere assunto come macchinista o capotreno è necessario aver conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado;

   in merito all’«Ape social», invece, le norme prevedono che il beneficio di sconto per gli anni lavorati non sia cumulabile con altre maggiorazioni previste per aver svolto una particolare attività lavorativa; in altri termini, macchinisti e capitreno, per poter accedere all’«Ape», dovrebbero rinunciare a quell'anno ogni dieci riconosciuto fino al 31 dicembre 2011 per aver svolto in ferrovia un'attività particolarmente faticosa dal punto di vista delle turnazioni di lavoro –:

   se e quali iniziative di competenza intenda tempestivamente adottare affinché i lavori di macchinista, capotreno e manovratore siano effettivamente riconosciuti come attività faticose e usuranti anche sotto il profilo previdenziale.
(5-12512)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12512

  L'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto «Salva Italia») ha previsto, per il personale appartenente al settore ferroviario, nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico. In particolare tale decreto ha esteso anche alle categorie di lavoratori in parola i requisiti ordinari previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, determinando la disapplicazione della più favorevole disciplina prevista dall'articolo 217, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
  Come evidenziato nel presente atto parlamentare, per i macchinisti e i capitreno risulta difficilmente applicabile la disciplina – dettata dalla legge di bilancio 2017 – per i cosiddetti lavoratori precoci che prevede lo svolgimento di almeno un anno di lavoro prima del compimento dei diciannove anni di età. Per essere assunti con tali qualifiche è, infatti, necessario il conseguimento del diploma di scuola superiore di secondo grado.
  Voglio, inoltre, precisare che, non costituendo l'APE sociale un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo – 30 o 36 anni – le eventuali maggiorazioni del servizio di cui il soggetto potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento. Ai fini dell'accesso all'APE sociale, si prendono in considerazione, viceversa, soltanto quelle maggiorazioni che sono già state accreditate al lavoratore nel corso della sua vita lavorativa.
  Preciso, inoltre, che i benefici previdenziali previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 in favore dei lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono essere ottenuti dal personale di «macchina» e «viaggiante» che svolge attività lavorativa in orario notturno.
  Ricordo che il Governo ha da sempre dimostrato particolare sensibilità alle problematiche derivanti dalla riforma previdenziale introdotta con il decreto «Salva Italia», dando priorità, nella necessità di una rivisitazione della normativa vigente, alle platee dei lavoratori che svolgono attività rilevanti dal punto di vista sociale e impegnative per le tipologie di prestazione. Mi riferisco alle persone beneficiarie delle salvaguardie pensionistiche, dell'APE sociale e delle citate norme sui lavoratori precoci.
  Da ultimo, assicuro che saranno valutate nel corso del tempo le istanze di tutti le categorie affinché tutti i lavoratori possano avere giusta tutela previdenziale ed assicurativa attraverso il miglioramento e l'implementazione del reticolato normativo vigente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale di guida

pensionato