ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12494

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 874 del 19/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/10/2017
Stato iter:
09/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 09/11/2017
Resoconto PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/10/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/11/2017

DISCUSSIONE IL 09/11/2017

SVOLTO IL 09/11/2017

CONCLUSO IL 09/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12494
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo presentato
Giovedì 19 ottobre 2017
modificato
Venerdì 10 novembre 2017, seduta n. 884

   GRIBAUDO, PARIS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto all'articolo 1, comma 651, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i «conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui», un esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura dell'80 per cento, esclusi premi e contributi dovuti all'Inail; tale misura era finanziata con autorizzazione alla spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

   la legge 21 giugno 2017, n. 96, è intervenuta a circoscrivere tali autorizzazioni di spesa, confermando l'importo di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, ma riducendo a 0,5 milioni di euro la spesa per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

   i conducenti di mezzi pesanti, negli ultimi anni, sono stati duramente colpiti dal fenomeno del dumping sociale, avvenuto a causa della concorrenza salariale dei conducenti di altri Paesi dell'Unione europea, e molte aziende italiane del settore dell'autotrasporto avevano accolto con favore la misura prevista nella legge di stabilità 2016;

   a venti mesi dall'approvazione della legge di stabilità 2016 e a quattro mesi dalla legge n. 96 del 2017 non risulta ancora emanata la circolare dell'Inps necessaria alla presentazione delle domande per il godimento dell'esonero dai contributi previdenziali di cui sopra –:

   quali iniziative intenda adottare affinché sia emanata quanto prima la circolare dell'Inps necessaria alla presentazione delle domande e al godimento effettivo della decontribuzione prevista dall'articolo 1, comma 651, della legge di stabilità 2016.
(5-12494)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12494

  L'articolo 1, comma 651, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura dell'80 per cento (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e che prestano la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.
  Al riguardo, l'INPS – il 4 marzo 2016 – ha inviato ai competenti uffici dei Ministero del lavoro una richiesta di parere al fine di conoscere se il predetto sgravio contributivo, potesse essere o meno considerato un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il predetto articoli stabilisce, in particolare, che affinché un intervento possa configurare un aiuto di Stato occorre che esso: sia concesso dallo Stato (o mediante risorse statali); comporti un vantaggio per talune imprese o produzioni; abbia un impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.
  In riscontro alla richiesta dell'INPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 651, della legge n. 208 del 2015, per come strutturata, avrebbe dovuto essere sottoposta al regime degli aiuti de minimis, intendendo con tale espressione quelle agevolazioni di importo poco elevato che non possono essere considerati aiuti di Stato in quanto non in grado di alterare la libera concorrenza.
  La questione è stata successivamente affrontata presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale sede le Amministrazioni interessate hanno convenuto sulla necessità di una modifica normativa con l'espressa previsione dell'applicazione del regime de minimis.
  Alla luce di tale orientamento, pertanto, l'articolo 1, comma 651, della legge n. 208 del 2015 è stato novellato dall'articolo 47-bis, commi 2 e 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Con tale modifica, è stato espressamente previsto che l'esonero in parola possa trovare applicazione entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il predetto Regolamento, in particolare, stabilisce il limite generale di « 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari» per le imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio, con riduzione del beneficio a 100.000 euro per le imprese «che operano nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi». Con la medesima modifica normativa sono state inoltre disimpegnate alcune delle risorse originariamente destinate a finanziare la misura in parola.
  A seguito della intervenuta modifica normativa, l'INPS ha avviato la realizzazione di una nuova procedura informatica predisponendo, parallelamente, una bozza di circolare contenente le indicazioni amministrative e procedurali finalizzate alla corretta gestione del sgravio. Tale bozza di circolare è stata inviata al Ministero del lavoro, per acquisire il necessario parere, lo scorso 8 settembre. Con successiva corrispondenza il Ministero del lavoro ha reso il proprio assenso. L'INPS ha assicurato, quindi, che provvederà in tempi brevi alla emanazione della circolare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto internazionale

concorrenza

personale di guida