ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12489

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 873 del 18/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: PELLEGRINO SERENA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 18/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
MAESTRI ANDREA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
BRIGNONE BEATRICE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017
PASTORINO LUCA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 18/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/10/2017
Stato iter:
19/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/10/2017
Resoconto PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/10/2017
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 19/10/2017
Resoconto PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/10/2017

SVOLTO IL 19/10/2017

CONCLUSO IL 19/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12489
presentato da
PELLEGRINO Serena
testo di
Mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n. 873

   PELLEGRINO, MARCON, GREGORI, PANNARALE, AIRAUDO, PLACIDO, ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI e PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Consiglio di Stato, Sez. V, con la Sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017, si è pronunciato favorevolmente sulla possibilità in capo alla pubblica amministrazione di procedere ad un bando di gara con conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito;

   l'articolo 3, lettera ii), del decreto legislativo n. 50 del 2016 definisce gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

   secondo i dettati dalle direttive europee, l'onerosità e, quindi, il corrispettivo dell'appalto costituiscono un elemento strumentale e indefettibile per la serietà dell'offerta;

   la sentenza arriva dopo polemiche e contestazioni da parte degli ordini professionali, in quanto il corrispettivo della prestazione è imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto;

   il Consiglio di Stato, adducendo la piena ed assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, afferma che l'incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio della onerosità degli appalti pubblici e che anzi la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia ed al contenimento della spesa pubblica ed equipara l'incarico gratuito ad un contratto di sponsorizzazione con un'evidente «utilità» per il professionista che può usare promozionalmente l'immagine della cosa di titolarità pubblica;

   il bando del comune di Catanzaro, relativo all'affidamento di incarichi di progettazione a titolo gratuito, con tutta evidenza, è una offesa alla dignità professionale di tutte le categorie professionali abilitate;

   il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede fra i fondamenti, per il conferimento degli incarichi, la predeterminazione del compenso; le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (articoli 2229 e segg.) e quelle sulla concorrenza fra professionisti concorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, stante il principio fondamentale previsto in Costituzione (articolo 36) della remunerazione del lavoro;

   l'offerta gratuita di incarichi professionali, nell'ambito di procedure selettive delle pubbliche amministrazioni, prefigurerebbe, una violazione del principio della libera concorrenza che si basa sul confronto comparativo fra offerte di tipo economico;

   nella fattispecie, l'offerta al ribasso della prestazione, pari a un euro, abbassa lo standard di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica –:

   se non intenda assumere urgenti iniziative di carattere normativo al fine di assicurare un'inequivocabile interpretazione della espressione «a titolo oneroso».
(5-12489)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-12489

  Come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 ottobre scorso, n. 4614, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso.
  In aggiunta, la Corte dei conti ha ritenuto che si possa procedere all'indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute, anche se il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta.
  In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l'utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale.
  Resta comunque l'esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norme giuridiche sulla concorrenza

direttiva comunitaria

prestazione di servizi