Legislatura: 17Seduta di annuncio: 872 del 17/10/2017
Primo firmatario: CAROCCI MARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/10/2017 NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 17/10/2017 CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 17/10/2017
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 13/12/2017 Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 13/12/2017 Resoconto CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/10/2017
DISCUSSIONE IL 13/12/2017
SVOLTO IL 13/12/2017
CONCLUSO IL 13/12/2017
CAROCCI, IORI, NARDUOLO e CRIMÌ. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
nelle ultime settimane, decine di presidi hanno comunicato alle famiglie che da quest'anno i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado non potranno uscire soli da scuola. Questo perché, si legge nella circolare identica in molti istituti, «nel codice penale è specificato che per i minori di 14 anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità» e quindi, «chiunque abbandona una persona minore di anni 14 della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni»;
in tal senso, appare evidente che se un professore dovesse lasciare uscire da solo un ragazzo, rischierebbe una denuncia per mancato controllo; se un genitore lasciasse tornare il minore a casa da solo rischierebbe la denuncia per abbandono di minore;
a determinare questo orientamento vi è anche la sentenza n. 21593 del 19 settembre della Corte di cassazione che ha riconosciuto la validità della decisione del tribunale di Firenze che, sette anni dopo la morte di uno studente undicenne fuori dalla scuola, attribuiva una parte di responsabilità anche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
in tal senso, non è stato accolto il ricorso con cui il Ministero ha richiesto di essere sollevato dagli obblighi di vigilanza che incombono tra i suoi doveri, argomentando che il punto di raccolta dei ragazzi all'esterno dell'istituto non rientri sotto la giurisdizione della scuola;
nella maggior parte delle scuole, le famiglie firmano un documento che autorizza l'uscita autonoma da scuola dei figli liberando la scuola da ogni responsabilità, ma esso non ha alcun valore ed, anzi, può aggravare la posizione della scuola;
dubbi vengono espressi anche sulla legittimità della circolare stessa, come pure di eventuali norme contenute nel regolamento di istituto che consentano l'uscita autonoma dei ragazzi previa autorizzazione dei genitori;
inoltre, appare evidente che la circolare sia dettata dalla legittima paura dovuta alla mancanza di una disciplina della responsabilità pedagogica nelle norme attualmente in vigore. In Italia solo il 30 per cento dei ragazzi torna a casa da solo. Nel resto d'Europa si arriva al 90 per cento. L'età 11-14 anni è quella dell'autonomia: così si preclude ai ragazzi ogni percorso di crescita –:
quali iniziative di competenza intenda mettere in campo per favorire il processo di autonomia dei ragazzi e dare informazioni chiare e uniformi ai dirigenti e a tutto il personale scolastico.
(5-12471)
Gli On.li interroganti, con riferimento al momento dell'uscita da scuola dopo il termine dell'orario delle lezioni, chiedono l'adozione di iniziative per favorire il processo di autonomia dei ragazzi e dare informazioni chiare e uniformi ai dirigenti scolastici e a tutto il personale della scuola.
Occorre preliminarmente precisare che, quella in argomento, è una materia delicata in quanto richiede il contemperamento di due opposte esigenze ovvero si tratta di conciliare la necessità di favorire il processo di auto-responsabilizzazione delle studentesse e degli studenti al momento dell'uscita da scuola al termine dell'orario delle lezioni con l'esigenza di garantire al personale scolastico una maggiore tutela giuridica, basata su presupposti certi, in relazione agli obblighi di sorveglianza imposti dalla vigente normativa. La violazione di tali obblighi, infatti, determina responsabilità di natura sia civile che penale.
Come è noto, su tale questione si è sviluppato un ampio dibattito a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (19 settembre 2017, n. 21593) emessa a seguito della morte di un alunno investito mentre ritornava a casa dopo l'uscita da scuola.
La questione richiede un preliminare inquadramento sotto il profilo giuridico e normativo.
In sintesi, l'obbligo di vigilanza è previsto per i dirigenti scolastici dal decreto legislativo n. 165 del 2001, per i docenti dall'articolo 29, comma 5, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola 2006-2009 e per il personale ATA dalla tabella A – «profili di area del personale ATA», allegata al medesimo contratto collettivo.
Quanto al soggetto vigilato, l'obbligo di vigilanza si riferisce, in genere, a tutti i minori, e quindi fino alla maggiore età ovvero 18 anni. Tuttavia, già a partire dall'età di 14 anni si presume che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e volere, intesa come idoneità alla autodeterminazione ovverosia consapevolezza dell'incidenza del proprio operare sul mondo esterno.
Tant’è vero che la Cassazione civile si è pronunciata sostenendo che il dovere di vigilanza imposto ai docenti non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno.
Posto ciò, è apparso, quindi, necessario, ai fini della risoluzione della questione, la definizione di uno strumento di carattere normativo che specificamente per la scuola riconoscesse la possibilità di uscita autonoma del minore, condizionata al ricorrere di taluni presupposti che tenessero conto dell'età, del grado di autonomia e di istruzione, delle scelte educative formulate dalla famiglia, della situazione logistica.
Alla luce di ciò, la questione evidenziata dagli On.li interroganti con l'atto di sindacato ispettivo in parola, è stata, quindi, risolta con l'adozione di uno specifico strumento normativo varato recentemente dal Parlamento, su impulso anche di questo Ministero. Invero, l'articolo 19-bis del cosiddetto «Decreto fiscale» (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»), in vigore dal 6 dicembre 2017, prevede che i genitori dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito, quindi, di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le scuole a consentire l'uscita autonoma degli stessi dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):istituto di istruzione
codice penale