ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12435

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 868 del 11/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 11/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/10/2017
Stato iter:
12/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/10/2017
Resoconto MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2017
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 12/10/2017
Resoconto MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/10/2017

SVOLTO IL 12/10/2017

CONCLUSO IL 12/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12435
presentato da
CHIARELLI Gianfranco Giovanni
testo di
Mercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   CHIARELLI e MARGUERETTAZ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge sulla concorrenza 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, comma 144, estende l'ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni;

   le funzioni, infatti, potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d'appello se questo comprende più regioni e analogo criterio, della regione o della corte d'appello, si applica al notaio che intenda aprire una sede secondaria;

   con l'ultima modifica della geografia giudiziaria relativa ai distretti delle corti d'appello, ora la Valle d'Aosta è ricompresa nel distretto della corte d'appello di Torino, ciò comporta che un notaio con sede in Piemonte potrà aprire un ufficio secondario in Valle d'Aosta, in virtù della legge sulla concorrenza, che ha anche notevolmente aumentato le sedi notarili, con il nuovo requisito di una sede ogni 5.000 abitanti, in luogo dei precedenti 7.000;

   è utile ribadire che in Valle d'Aosta è necessaria la conoscenza della lingua francese per poter ottenere l'assegnazione di una sede notarile, a norma del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili»;

   in base alla norma appena richiamata, di rango costituzionale, dunque anche i notai piemontesi devono esercitare le proprie funzioni in francese qualora decidano di aprire un ufficio secondario nel territorio della Valle d'Aosta e la conoscenza linguistica deve essere accertata da un'apposita commissione alla quale partecipa anche un rappresentante del Ministero della giustizia, a norma di legge –:

   se intenda assumere iniziative, anche normative, per chiarire che i notai piemontesi che intendano aprire uffici secondari nel territorio della Valle d'Aosta in virtù dell'articolo 1, comma 144, della legge 4 agosto 2017, n. 124, debbano avere la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della norma di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263.
(5-12435)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-12435

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione si chiede al Governo se sia possibile chiarire che i notai piemontesi che intendano aprire uffici secondari nel territorio della Valle d'Aosta in virtù dell'articolo 1, comma 144, della legge n. 124 del 2017 debbano avere la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della norma di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 e se ritenga opportuno un intervento normativo chiarificatore in tal senso.
  L'interrogazione si fonda sul presupposto che l'ultima modifica della geografia giudiziaria relativa agli uffici di secondo grado avrebbe ricompreso la Valle d'Aosta nel distretto della Corte di appello di Torino, con l'effetto che un notaio con sede in Piemonte potrebbe aprire un ufficio secondario in Valle d'Aosta, alla luce della maggiore estensione dell'ambito territoriale nel quale il professionista può esercitare le proprie funzioni in seguito alle modifiche apportate dalla citata legge n. 124 del 2017 all'ordinamento notarile.
  Va preliminarmente precisato che le riforme della geografia giudiziaria del 2012 non hanno modificato l'estensione del distretto della Corte d'appello di Torino, che da sempre comprende il territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.
  Parimenti va chiarito che la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, in relazione al distretto Piemonte-Valle d'Aosta, nulla ha innovato in relazione alla competenza territoriale della funzione notarile estesa a tutto il territorio del distretto della Corte d'appello che comprende più regioni ed alla possibilità di aprire un ufficio secondario atteso che, prima ancora della legge in questione, le funzioni del notaio potevano esplicarsi in tutto il territorio del distretto della Corte di appello e, quindi, per il distretto di Torino, sia in Piemonte e che in Valle d'Aosta.
  Ciò premesso, in ordine alla specifica questione posta dagli Onorevoli interroganti, va rilevato che il requisito della conoscenza della lingua francese è espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.
  La disposizione richiamata, tuttavia, sembrerebbe riferirsi, nel suo tenore testuale, alla assegnazione della sede principale, e non già alla apertura di un ufficio secondario nell'ambito del distretto di Corte d'appello.
  Ne deriva che solo una modifica del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, potrebbe consentire una espressa estensione del requisito della conoscenza della lingua francese anche per l'apertura di un ufficio secondario, secondo le procedure previste dall'articolo 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, che richiedono deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione paritetica e previa acquisizione del parere del Consiglio regionale.
  Giova comunque rilevare che, a normativa invariata, è rimessa alla competenza degli organi di governo e disciplinari del notariato la valutazione dell'adeguatezza della prestazione del servizio reso da notai che aprono sedi secondarie nella regione Valle d'Aosta, anche in ordine al possesso, in capo al professionista, di una piena conoscenza della lingua francese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norme giuridiche sulla concorrenza