ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12432

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 868 del 11/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/10/2017
Stato iter:
12/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/10/2017
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/10/2017
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/10/2017

SVOLTO IL 12/10/2017

CONCLUSO IL 12/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12432
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Mercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   MORETTO, PELILLO e LATTUCA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dell'Unione europea in materia di tassazione dei prodotti energetici, stabilisce livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori;

   secondo il paragrafo 2 del medesimo articolo 7 gli Stati membri possano distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari;

   lo stesso articolo 7 definisce commerciale il gasolio utilizzato, per il trasporto di merci effettuato con un autoveicolo con peso pari o superiore a 7,5 tonnellate e per il trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970;

   il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione della citata direttiva 2003/96/CE, ha previsto, all'articolo 6, comma 1, l'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e contemporaneamente, al comma 2, il rimborso del maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1, solo per alcune categorie interessate escludendo di fatto il settore del noleggio autobus con conducente dal beneficio del rimborso delle accise;

   la direzione fiscalità e unione doganale della Commissione europea ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, che non prevede la possibilità di una definizione nazionale diversa e più restrittiva del gasolio commerciale;

   secondo la Commissione europea una volta che uno Stato membro si avvale della possibilità di applicare un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, non può poi restringere il campo di applicazione del beneficio escludendo taluni settori di attività tra quelli menzionati dall'articolo 7 della direttiva;

   alla luce del parere della Commissione europea, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sarebbe tenuta al rimborso delle accise anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati per l'attività di noleggio autobus con conducente dal 1° aprile 2012, poiché l'Italia ha recepito in modo difforme la direttiva 2003/96/CE –:

   se non ritenga utile convocare tutte le associazioni del settore per concertare le soluzioni del caso, evitando inutili e dannosi contenziosi, nonché promuovere le iniziative amministrative e normative necessarie per il rimborso dell'accisa, che coinvolgerebbe circa 40.000 imprese del settore del noleggio autobus con conducente, individuando le risorse economiche per farvi fronte.
(5-12432)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12432

  Gli Onorevoli Interroganti con il documento in esame rilevano come la Commissione europea ha chiarito, in merito ai criteri di applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE, che una volta che uno Stato membro si avvale della possibilità di applicare un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, non può poi restringere il campo di applicazione del beneficio escludendo taluni settori di attività tra quelli menzionati dalla Direttiva stessa, nel caso di specie il settore del noleggio autobus con conducente dal beneficio del rimborso delle accise.
  I proponenti di conseguenza sostengono che l'Agenzia delle Dogane sarebbe tenuta al rimborso delle accise anche per i consumi di gasolio effettuati per l'attività di noleggio autobus con conducente dal 1o aprile 2012, poiché l'Italia ha recepito in modo difforme la Direttiva 2003/96/CE.
  A tal fine, chiedono la convocazione di tutte le Associazioni di settore per definire le possibili soluzioni, considerato che detto rimborso coinvolgerebbe circa 40.000 imprese del settore noleggio autobus con conducente.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, si riferisce quanto segue.
  Preliminarmente appare utile ripercorrere brevemente il quadro legislativo riguardante il beneficio fiscale riconosciuto agli operatori del settore dell'autotrasporto per i consumi di gasolio.
  In concomitanza degli incrementi dell'accisa previsti sul gasolio per uso carburazione, agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva superiore, dapprima, a 3,5 tonnellate e, successivamente, pari o superiore a 7,5 tonnellate e ad alcune categorie di esercenti il trasporto di persone, a far data dal 2005, è stato, di volta in volta, riconosciuto il diritto al rimborso dell'onere conseguente al predetto aumento, ferma restando l'applicazione, sul gasolio consumato, di un'aliquota di accisa non inferiore a quella in vigore al 1o gennaio 2003, pari ad euro 403,21391 per mille litri di prodotto.
  Il beneficio è stato riconosciuto anche in occasione dell'incremento disposto con decreto legislativo n. 26 del 2007, richiamato dagli interroganti.
  Il predetto decreto legislativo, analogamente a quanto avvenuto nel 2005 e nel 2006, individuava i soggetti aventi titolo facendo riferimento alle categorie indicate dall'articolo 5, commi 1 e del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 16 del 2002, che per quel che attiene il trasporto di persone erano identificate nei seguenti soggetti:
   a) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
   b) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
   c) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

  Nel 2012, l'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012 ha sancito definitamente il principio della sterilizzazione degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione a favore delle categorie previste dal richiamato articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452.
  A decorrere dal 3 dicembre 2016, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la disciplina relativa all'agevolazione fiscale per l'autotrasporto ha trovato la sua naturale collocazione nel decreto legislativo n. 504 del 1995 (articolo 24-ter), mantenendo il relativo campo di applicazione e procedendo ad aggiornare unicamente i riferimenti normativi.
  Quanto al quadro comunitario, si evidenzia che l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 non ha efficacia diretta nell'ordinamento tributario dello Stato, essendo necessario per l'individuazione delle modalità e dei limiti dell'applicazione del beneficio, il relativo formale recepimento nello stesso ordinamento per il tramite di una fonte di natura primaria.
  Invero, il citato articolo 7 accorda agli Stati membri una mera facoltà di individuare un trattamento specifico per il gasolio commerciale da esercitarsi, evidentemente, nelle forme ritenute compatibili dal singolo Stato membro con il proprio sistema giuridico.
  Non si rinviene pertanto alcun obbligo di integrale recepimento in tal senso.
  Non esistendo un regime impositivo armonizzato in tema di agevolazioni, tranne quelle specificamente configurate come obbligatorie, gli unici vincoli che la direttiva pone, qualora uno Stato membro decidesse di avvalersi della possibilità di darvi attuazione, sono quelli fissati dal paragrafo 2 dello stesso articolo 7, ovvero il rispetto dei limiti minimi comunitari di tassazione ed il livello di aliquota agevolata di gasolio per autotrazione ammessa che non può essere inferiore a quella nazionale vigente al 1o gennaio 2003.
  Agli Stati membri, infatti, è lasciata la necessaria flessibilità per definire ed attuare le politiche più adeguate al loro contesto nazionale; esse possono portare alla scelta di applicare un particolare regime fiscale ad un determinato settore economico piuttosto che ad un altro, per garantirgli una certa competitività o per ragioni di carattere sociale.
  Ne è testimonianza proprio l'agevolazione in esame che risulta applicata da pochi Stati membri, quanto al trasporto di merci, ed in misura ancora più marginale, quanto al trasporto persone. Lo stesso nostro Paese ha introdotto il beneficio fiscale di che trattasi distintamente nei diversi settori del trasporto, dapprima nel trasporto merci per conto terzi, poi in quello in conto proprio ed infine a favore di determinate categorie di trasporto pubblico di persone.
  Peraltro, per lo Stato italiano, l'esercizio di tale facoltà imponeva certamente l'obbligo di rispettare i vincoli di natura costituzionale – inderogabili – di copertura di spesa, attesi gli effetti che l'ulteriore estensione del beneficio in discussione ad altro distinto comparto del trasporto inevitabilmente comporta sul bilancio dello Stato.
  La scelta operata, da ultimo, dal legislatore nazionale di confermare come destinatarie del beneficio solo le categorie di esercenti tassativamente elencate nell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 (nelle quali non rientra quella oggetto dell'interrogazione) costituisce la logica conseguenza di quanto sopra argomentato.
  Quanto all'asserito parere della Commissione europea, corre l'obbligo di chiarire che lo stesso non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale dell'Esecutivo comunitario bensì, molto più semplicemente, riporta una mera opinione personale resa via e-mail sul punto da un suo funzionario, su presumibile sollecitazione di un'associazione di categoria interessata.
  Un siffatto avviso è privo di qualsivoglia valore giuridico nei confronti di un Paese membro in quanto reso al di fuori delle procedure previste per adire il suddetto Organo e, comunque, da soggetto non avente alcuna legittimazione a rappresentarlo e tanto meno a vincolare la potestà normativa nazionale riconosciuta da una direttiva dell'Unione europea.
  Infine, ad ulteriore comprova dell'assenza dei caratteri propri delle direttive self-executing, la categoria del trasporto occasionale di passeggeri, di matrice comunitaria, andrebbe in ogni caso trasposta nel nostro ordinamento nazionale per darvi concreta significatività, individuando i soggetti che ne fanno parte nonché, soprattutto, al pari degli altri distinti settori già beneficiari, i necessari requisiti e le condizioni di consumo per fruire dell'agevolazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gasolio

veicolo a motore

accisa