ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12429

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 868 del 11/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: MENORELLO DOMENICO
Gruppo: MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Data firma: 11/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 11/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/10/2017
Stato iter:
12/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/10/2017
Resoconto MENORELLO DOMENICO MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 12/10/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/10/2017
Resoconto MENORELLO DOMENICO MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/10/2017

SVOLTO IL 12/10/2017

CONCLUSO IL 12/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12429
presentato da
MENORELLO Domenico
testo di
Mercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   MENORELLO e GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 i crediti deteriorati delle banche venete, quantificati dalla Banca Italia in «9,9 miliardi di valore netto contabile, 17,8 di valore lordo» (relazione luglio 2017), avrebbero dovuto essere ceduti dai liquidatori alla Società di gestione delle attività spa (Sga);

   secondo tale fonte di Banca Italia, «l'evidenza empirica indica che la percentuale di valore dei crediti deteriorati che può essere recuperata mediante un approccio “paziente” è molto più elevata di quanto possa essere ottenuto cedendo questi attivi pro soluto sul mercato e di quanto stimato (18 per cento in via provvisoria e 22 per cento in via definitiva) nel caso della risoluzione delle quattro banche avvenute nel novembre 2015»;

   la possibilità di «personalizzare» sui singoli debitori, specie imprenditoriali, una definizione dei non performing loans (npl) è condizione irrinunciabile per non compromettere ulteriormente l'economia veneta;

   Banca Italia afferma che «SGA è attrezzata per attuare tale approccio “paziente”», ma le categorie economiche venete e qualificati operatori di settore denunciano importanti criticità proprio nella capacità di rinegoziazione e gestione dei crediti deteriorati veneti, che impedisce a migliaia di aziende di accedere al circuito del credito, bloccando la relativa operatività aziendale;

   nel corso dell’«Npl meeting» svoltosi a Venezia il 16 settembre 2017 è stata denunciata «una gestione da puro recupero» dei crediti deteriorati, stigmatizzando la situazione di 8 miliardi di euro di crediti «incagliati» di Veneto Banca e Bpvi «rimasti nel limbo tra la liquidazione coatta amministrativa e il mancato trasferimento alla SGA»;

   alcune fonti affermano, in particolare, che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di avvio delle liquidazioni non sarebbero stati ancora pubblicati e, soprattutto, che Sga non avrebbe le necessarie autorizzazioni bancarie per poter effettivamente proporre e disporre la riconfigurazione dei crediti deteriorati ad essa ceduti, al fine di far tornare in bonis i debitori, potendo attuare solo una mera azione di recupero legale;

   tale situazione causa un impatto sensibilmente grave nell'economia veneta e compromette le previsioni di recupero prospettate alla presentazione del decreto-legge n. 99 del 2017 –:

   se – nel quadro delle iniziative da esplicitare per garantire quell’«approccio paziente» sui non performing loans essenziale per non danneggiare ulteriormente l'economia veneta e, contemporaneamente, ottenere la percentuale di recupero dell'investimento pubblico stimata dal decreto-legge n. 99 del 2017 – risulti che i crediti deteriorati delle banche venete siano effettivamente stati trasferiti alla Sga e se la stessa abbia le necessarie autorizzazioni bancarie per rinegoziare i singoli crediti deteriorati, al fine di modularli considerando la specificità di ciascun debitore.
(5-12429)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12429

  Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere se, nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, «i crediti deteriorati delle banche venete siano effettivamente stati trasferiti alla SGA e se la stessa abbia le necessarie autorizzazioni bancarie per rinegoziare i singoli crediti deteriorati, al fine di modularli considerando la specificità di ciascun debitore».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che l'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 prevede che i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) rimasti nelle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa, nonché gli altri attivi non ceduti o retrocessi ai sensi del medesimo decreto-legge, vengano ceduti alla S.G.A., intermediario finanziario ex articolo 106 Testo Unico Bancario (TUB).
  Il trasferimento alla S.G.A. mira proprio a consentire l'allocazione dei predetti attivi deteriorati presso un soggetto in grado di svolgere una piena attività di gestione del credito, al fine di consentire la continuità del supporto creditizio a favore dei soggetti che abbiano prospettive di recupero, con le modalità e le tempistiche più opportune.
  È, peraltro, da considerare che, per ottemperare in linea definitiva al vigente quadro normativo, ai fini della cessione dei suddetti attivi alla S.G.A. è richiesta specificamente l'emanazione di un apposito decreto ministeriale da parte del MEF ed un successivo contratto – ad esso conforme – da stipularsi tra i Commissari liquidatori delle due banche e la medesima S.G.A..
  I beni e rapporti giuridici, una volta ceduti, potranno, inoltre, essere costituiti in uno o più patrimoni destinati della stessa S.G.A., separati a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società.
  Come sarà facile comprendere, la dimensione e l'eterogeneità del compendio da cedere e l'esigenza di definire preliminarmente talune rilevanti problematiche di carattere tecnico-operativo, connesse con la natura del tutto peculiare dell'operazione, hanno richiesto complessi approfondimenti di tipo tecnico-giuridico.
  Si può comunque anticipare che questi ultimi siano attualmente in via di definizione tra gli Organi delle liquidazioni e gli Organi della S.G.A. e che il conseguente provvedimento ministeriale, già, peraltro, in via di predisposizione, sarà quanto prima perfezionato per i successivi adempimenti.
  Nelle more del trasferimento alla S.G.A. è stata in ogni caso assicurata la gestione in continuità dei suddetti attivi da parte delle Liquidazioni, con il supporto di Intesa SanPaolo S.p.A., alla quale, come noto, è stata ceduta parte delle attività e passività facenti capo alle Banche in questione, allo scopo di evitare interruzioni nei relativi rapporti e di assicurare, per tale via, la continuità del supporto creditizio ai soggetti meritevoli in un'ottica di conservazione e massimizzazione del valore di realizzo dei predetti attivi, oltre che di servizio agli affidati e all'economia dei territori di operatività delle due banche in liquidazione.
  Per corrispondere in modo più compiuto, infine, allo specifico oggetto dell'interrogazione, si ritiene opportuno precisare che non possono essere oggetto di cessione a SGA i crediti che afferiscono a rapporti in essere, che richiedano al soggetto cessionario il possesso della licenza bancaria.
  Ciò in quanto, come già rappresentato, SGA è un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. Si ribadisce, altresì in ogni caso, che, come intermediario finanziario, SGA è abilitato alla concessione di finanziamenti: può quindi erogare nuova finanza ai debitori ceduti, al fine di migliorare le prospettive di recupero del credito e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto.
  È, comunque, in corso una ricognizione delle tipologie contrattuali, che, peraltro, risultano molto limitate, per le quali sia richiesta la licenza bancaria e per le quali sarebbe necessario attuare il trasferimento con modalità specifiche.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

finanziamento pubblico

investimento pubblico