ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12382

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 865 del 06/10/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/17883
Firmatari
Primo firmatario: GALLO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 05/10/2017
Stato iter:
13/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2017
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 13/12/2017
Resoconto GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2017

DISCUSSIONE IL 13/12/2017

SVOLTO IL 13/12/2017

CONCLUSO IL 13/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12382
presentato da
GALLO Luigi
testo di
Venerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   LUIGI GALLO, MICILLO, CHIMIENTI, BRESCIA, SIBILIA, MASSIMILIANO BERNINI e LUPO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il tirocinio formativo attivo (TFA) per il sostegno è rivolto esclusivamente ai docenti che sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e che desiderano specializzarsi per il sostegno ad alunni con disabilità;

   per accedere al percorso di specializzazione è necessario superare le prove d'accesso che consistono in test preliminari, ossia una prova scritta e/o pratica e una prova orale;

   le prove scritte e/o pratiche sono organizzate dalle varie università e uguale criterio viene applicato per le prove orali;

   al seguito del superamento di tali prove selettive, si accede al tirocinio formativo attivo per il sostegno che ha la durata di circa 8 mesi e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, distribuiti tra laboratori, tirocini diretti, indiretti e prova finale;

   i posti da assegnare sono precisamente 9.649 che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha distribuito per i vari gradi di istruzione e precisamente: infanzia: 1.692, primaria: 3.162, secondaria di I grado: 2.498, secondaria di II grado: 2.297;

   a loro volta la distribuzione dei posti nelle università è divisa regione per regione in un'apposita tabella riassuntiva;

   dalla tabella si evince che ad esempio per tutta la Campania i posti disponibili presso l'Università Suor Orsola Benincasa siano soltanto 800 (200 posti per l'infanzia, 250 per la scuola primaria, 150 per la secondaria di primo grado e 200 per la scuola secondaria di secondo grado) e in Piemonte, a fronte di 1.240 cattedre disponibili, sono stati banditi soltanto 200 posti;

   da ciò si deduce chiaramente che in Piemonte oltre mille cattedre verranno assegnate a docenti non specializzati e/o abilitati all'insegnamento, comportando una forte carenza in termini di competenze e professionalità, oltre all'esclusione degli insegnanti che, pur avendo superato le prove preselettive, vengono scartati per l'esiguo numero di posti disponibili –:

   con quali criteri il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia stabilito il numero dei posti regione per regione;

   in che modo si possa dare l'opportunità agli idonei di specializzarsi, anche in università diverse da quelle in cui hanno svolto le prove del tirocinio formativo attivo, per garantire a tutti gli studenti diversamente abili sul territorio nazionale l'insegnante di sostegno specializzato.
(5-12382)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-12382

  In merito alle questioni sollevate dall'on.le interrogante circa i criteri di ripartizione tra le regioni dei posti relativi al TFA III ciclo e alla possibilità per gli idonei di specializzarsi anche in università diverse da quelle in cui hanno svolto le prove, si evidenzia, preliminarmente, che il numero dei posti per i corsi abilitanti e per i corsi di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno che possono essere banditi in ogni regione è, necessariamente, condizionato dall'offerta formativa che ogni Università funzionante nella regione è in grado di erogare.
  Per i corsi di abilitazione/specializzazione (TFA) precedenti (in particolare, il TFA II ciclo che per il sostegno relativo a 6.630 posti) la distribuzione è stata effettuata non tenendo conto a priori dell'offerta formativa, ma in base all'esigenza di specializzati di ogni regione. Ciò ha comportato che, in diversi casi, alcune Università non hanno potuto attivare tutti i posti loro assegnati, mentre altre ne avrebbero potuto avviare un numero maggiore.
  Onde evitare che potesse verificarsi analogo effetto, per il TFA III ciclo l'apposito Gruppo di lavoro ha definito una nuova strategia, recepita dal decreto ministeriale n. 948 del 2016 di attivazione dei corsi. Con il decreto è stato definito a monte il valore nazionale dei posti disponibili e, successivamente, il numero complessivo disponibile è stato ripartito con appositi decreti ministeriali tra le diverse Università solo dopo aver acquisito l'offerta formativa di ciascuna di esse in ragione dell'effettiva capacità di erogazione dei corsi.
  Si evidenzia che si è giunti alla descritta determinazione anche considerando che al docente che si specializza presso l'Università di una determinata regione viene offerta la possibilità di iscriversi negli elenchi e graduatorie del sostegno di altra regione o di partecipare, com’è avvenuto per il concorso del 2016, alla procedura concorsuale bandita in una regione diversa.
  Si ricorda, in proposito, che lo stesso decreto legislativo n. 59 del 2017 sulla formazione iniziale e l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria prevede, nella fase transitoria, disciplinata dall'articolo 17, che i docenti in possesso del titolo di specializzazione – o che lo conseguiranno entro il 30 giugno 2018 – possono partecipare alla procedura concorsuale di altra regione per iscriversi nelle nuove graduatorie regionali di sostegno.
  Inoltre, in merito alla questione evidenziata dall'on.le interrogante circa la necessità di assicurare a tutti gli studenti diversamente abili l'insegnante di sostegno, per completezza, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.
  In primo luogo si deve considerare la situazione particolare in cui si trovano le dotazioni organiche del sostegno che vedono, a differenza di quelle relative ai posti comuni, un numero cospicuo di posti in deroga, cioè di posti eccedenti alle cosiddette dotazioni organiche «di diritto».
  Negli ultimi anni le dotazioni organiche del sostegno, anche grazie ad una attenta politica tendente sempre più all'inclusione degli alunni disabili, si sono fortemente incrementate e tale incremento, nella situazione di fatto, è stato in diversi casi maggiore del numero di alunni disabili che frequentano le scuole statali, in quanto spesso il numero dei posti in deroga concessi è stato adeguato alla gravità dell’handicap e/o al tempo scuola degli alunni disabili.
  Nel dettaglio, nell'ultimo quadriennio il numero dei posti (giunto quest'anno a 145.547) si è incrementato ben oltre l'aumento registrato di alunni disabili (ora 236.060). In base a questi dati si evince che, nel quadriennio gli alunni sono aumentati del 7,99 per cento, mentre i posti del 19.15 per cento. Tale fenomeno di incremento consegue anche alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 80 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui da un lato, prevede un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della possibilità di assumerli in deroga.
  Conseguentemente, i posti dell'organico di diritto, su cui possono essere effettuate le nomine in ruolo, rimangono condizionati all'autorizzazione del MEF, mentre quelli in deroga (o «di fatto») non soggiacciono al regime autorizzatorio, di contro possono essere destinati solo a nomine a tempo determinato.
  Il legislatore, con varie norme che si sono succedute in questi anni, ha cercato di attenuare le conseguenze di questa situazione, concedendo incrementi alla quota del cosiddetto «organico di diritto». In particolare ciò è avvenuto:
   a) con la legge n. 128 del 2013 che ha portato, gradualmente in un triennio, l'organico di diritto del sostegno da 63.388 posti a 90.034 nell'anno scolastico 2015/16;
   b) con la legge n. 107 del 2015 che ha istituito ulteriori 6.446 posti di sostegno (posti di potenziamento);
   c) con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), in base alla quale sono stati consolidati in organico di diritto ulteriori 3.600 posti.

  A seguito di questi interventi, l'attuale organico dell'autonomia (posti di diritto) è pari a 100.080.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

esame

istruzione