ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12316

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/09/2017
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12316
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   NESCI, BUSINAROLO, CECCONI, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO, COLONNESE e BARONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 14 settembre 2017, in un'inchiesta del settimanale «L'Espresso» è tornato alla ribalta uno dei maggiori scandali sanitari della medicina moderna, legato agli effetti estremamente dannosi del talidomide, farmaco prodotto nel 1956 dalla multinazionale tedesca Grunenthal, pubblicizzato come antinfluenzale, sedativo e, soprattutto, come antinausea per le donne in gravidanza, diffuso in cinquanta Paesi sotto 40 nomi commerciali diversi e che fu ritirato nel 1961 a seguito della conferma, da parte di diverse ricerche scientifiche, circa il collegamento tra il suo utilizzo e l'aumento dei casi di neonati con gravissime malformazioni congenite dello sviluppo degli arti, ovvero amelia e vari gradi di focomelia;

   nel nostro Paese fino al 2008 l'unico beneficio erogato da parte dello Stato alle vittime del talictomide era l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge n. 250 del 2005, che ha collocato la sindrome tra le patologie croniche e invalidanti;

   la legge finanziaria del 2008 ha poi riconosciuto l'indennizzo, demandando ad un successivo decreto il regolamento di esecuzione. Successivamente, l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, precisava che l'indennizzo fosse riconosciuto soltanto ai nati tra il 1959 e il 1965. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (cosiddetto «decreto enti locali»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, disponeva (articolo 21-ter) che l'indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati tra il 1959 e il 1965, fosse riconosciuto anche ai nati nel 1958 e nel 1966, estendendolo inoltre a coloro che, anche se nati al di fuori di detti periodi, presentassero malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, confermata dai dovuti accertamenti sanitari;

   il «decreto enti locali» demandava ad un successivo decreto di natura regolamentare la modifica del regolamento n. 163 del 2009, da emanare entro 6 mesi dalla data di conversione del decreto-legge, ovvero entro febbraio 2017, mentre ad oggi, risulta agli interroganti, che tale non decreto sia stato adottato –:

   quali siano i motivi del ritardo relativo all'adozione del decreto di natura regolamentare previsto dal cosiddetto «decreto enti-locali» per la modifica del regolamento n. 163 del 2009 e quali iniziative di carattere normativo la Ministra interrogata intenda intraprendere al fine di tutelare tutte le vittime del talidomide, il cosiddetto «farmaco killer».
(5-12316)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-12316

  Come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 21-ter del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016, ha integrato la normativa vigente in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
  Tale disposizione, in estrema sintesi, ha esteso il diritto al riconoscimento degli indennizzi ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, nonché ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo previsto dalla legge medesima, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.
  In tale ultimo caso, tuttavia, al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, la legge ha previsto che, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporti le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163 provvedendo, in particolare a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti richiedenti.
  Fatta questa necessaria premessa – utile per comprendere fin da subito la complessità, innanzitutto tecnico scientifica, del compito assegnato al Ministero della salute – passo subito al merito del quesito posto per illustrare la attività svolta finora da questa Amministrazione.
  In considerazione della necessità di un esame approfondito e multidisciplinare degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide, il Ministero della salute, ai fini della definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni per l'accertamento del diritto all'indennizzo a vantaggio dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, ha dovuto chiedere preliminarmente al Consiglio Superiore di Sanità - organo consultivo tecnico del Ministero - di esprimersi in merito alla definizione dei predetti criteri, ed in particolare, circa l'individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.
  Il parere richiesto è stato espresso il 17 gennaio 2017 da parte delle Sezioni congiunte II e V del citato Consiglio Superiore di Sanità; solo dopo tale momento, dunque, il Ministero ha potuto predisporre uno schema di regolamento.
  Appena concluso, lo schema è stato trasmesso al Consiglio Superiore di Sanità - deputato, tra l'altro, ad esprimere parere obbligatorio sui regolamenti che interessano la salute, ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1993 - per la verifica della coerenza del testo rispetto all'avviso espresso dallo stesso organo il 17 gennaio 2017 e per ottenerne il parere - che è stato reso il 13 giugno u.s.
  A seguito delle osservazioni espresse nel parere del Consiglio Superiore di Sanità, il Ministero ha dunque modificato in senso conforme la precedente bozza di regolamento.
  Trattandosi di regolamento governativo, disciplinato ai sensi della legge n. 400 del 1988, il Ministero della salute ha dovuto richiedere il parere obbligatorio al Consiglio di Stato (ex articolo 17 comma 4 della legge citata) in data 3 agosto 2017.
  L'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'alto consesso ha trasmesso al Ministero, il 4 settembre u.s., il parere reso in data 31 agosto 2017.
  Tale parere, per quanto favorevole, ha posto talune condizioni alle quali il Ministero della salute è stato tenuto ad aderire.
  Devo informare, infatti, che per quanto il Consiglio di Stato abbia molto apprezzato la scelta di questo Ministero di conferire maggiore chiarezza al testo, a beneficio dei destinatari del provvedimento, riscrivendo integralmente il regolamento con le modifiche necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative, tuttavia l'Alto Consesso ha ritenuto necessario che l'intervento di aggiornamento dovesse avvenire interpolandone le disposizioni e, dunque, con il metodo della novellazione.
  Concludo rassicurando gli onorevoli interroganti che è il nuovo schema del regolamento che recepisce le condizioni del Consiglio di Stato, e che dovrà essere inviato, secondo la raccomandazione dello stesso Consiglio di Stato, è in procinto di essere trasmesso, proprio in questi giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –, ai fini delle necessarie verifiche in relazione agli oneri aggiuntivi che devono trovare copertura nei mezzi finanziari predisposti dalla legge.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia congenita

prodotto farmaceutico

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