ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12272

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Abbinamenti
Atto 5/12562 abbinato in data 26/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: COMINARDI CLAUDIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 26/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
26/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/10/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/10/2017
Resoconto TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/09/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/10/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 26/10/2017

DISCUSSIONE IL 26/10/2017

SVOLTO IL 26/10/2017

CONCLUSO IL 26/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12272
presentato da
COMINARDI Claudio
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   COMINARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in Italia i lavoratori che incorrono in periodi di disoccupazione involontaria, possono usufruire di misure di sostegno economico (Naspi). I lavoratori assunti a tempo indeterminato, le cui aziende devono affrontare periodi di riduzione della produzione, possono usufruire, nei periodi di sospensione dal lavoro della cassa integrazione guadagni, così come i lavoratori stagionali usufruiscono di un contributo economico. Il sistema di welfare in misura maggiore o minore tenta di venire in aiuto a tutti i lavoratori delle categorie sopraindicate, fatta eccezione per il personale che garantisce i servizi di pulizia, ristorazione e in molti casi ausiliariato (ex bidelli) nelle scuole italiane. Questi servizi, così come evidenziato dall'articolo pubblicato dal Bresciaoggi in data 25 luglio 2017, sono ormai in grandissima parte appaltati ad aziende/cooperative, le cui dipendenti sono assunte con contratto a tempo indeterminato con sospensione estiva. Si tratta nella stragrande maggioranza di lavoratrici donne i cui contratti part-time, difficilmente superano le quindici ore alla settimana, per quelle assunte con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo (le addette alla ristorazione) e le quattordici ore per quelle assunte con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi (le addette ai servizi di pulizia e ausiliariato);

   il problema riguarda molti ambiti del pubblico e del privato, tanto che sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori part-time e lavoratori full-time, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE. Infatti, queste lavoratrici, che per 9/10 mesi all'anno forniscono alle famiglie italiane un servizio indispensabile, oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, sono altresì penalizzate dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52. È notizia del Giornale di Brescia in data 25 luglio 2017 che sono stati depositati dalla Filcams oltre 1500 ricorsi amministrativi in Lombardia, 180 solo nel bresciano, dove le lavoratrici complessivamente coinvolte sono circa 800, per la mancata corrispondenza tra anzianità contributiva e durata effettiva del rapporto di lavoro. I ricorsi, condicio sine qua non per procedere alla vertenza nei confronti dell'Inps, ente deputato al recupero dei periodi non conteggiati, si configurano come una class-action a favore di una categoria penalizzata sul fronte del conteggio contributivo;

   a giudizio dell'interrogante, il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 8565/2016; Cass. 22936/2016), espone l'Inps non solo al riconoscimento dei periodi non considerati ai fini dell'accesso alla pensione dei lavoratori a tempo parziale, ma anche alle spese legali –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e degli elementi riportati in premessa;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, al fine di tutelare i soggetti sopra richiamati ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori;

   quali iniziative intenda intraprendere affinché venga estesa la possibilità di usufruire di elementi di welfare per il personale degli appalti scolastici.
(5-12272)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12272

  Le interrogazioni che passo ad illustrare riguardano la tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.
  Preliminarmente, voglio chiarire che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza, dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2015). Ciò comporta che costui benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
  Tuttavia, voglio ricordare che per poter beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito della NASpI, occorrono i seguenti requisiti:
   stato di disoccupazione;
   tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
   trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

  Pertanto, per poter garantire il riconoscimento della Naspi ai lavoratori che non possiedono taluno dei requisiti, sarebbe necessario un intervento normativo che richiede opportune verifiche, in particolare per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.
  Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione del diritto alla pensione, a ben vedere, la questione riguarda la differenza di trattamento tra part-time orizzontale e verticale piuttosto che la differenza di trattamento tra full time e part-time.
  Al riguardo, segnalo, che nella situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del pubblico impiego in regime di part time, non sussiste alcuna diversità di trattamento a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione lavorativa, ossia se di tipo orizzontale o verticale. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988: «Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero». Al contrario, per i lavoratori del settore privato, non è rinvenibile nel nostro ordinamento una disposizione della stessa portata, considerato che, solo l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che: «... ai fini della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale», rinviando, per la individuazione del diritto alla pensione, alla disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 463 del 1983 alla luce del quale, i periodi in cui il lavoratore in part-time verticale non presta la propria attività lavorativa, non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
  Sul punto, evidenzio che il tema è stato oggetto di riflessione anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia che ha ampliato il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale verticale.
  Di recente, anche la Corte di Cassazione, è intervenuta riconoscendo al lavoratore con part-time verticale ciclico il diritto di vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono. In particolare, però, la Suprema Corte ha precisato che la questione del minimale contributivo è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court per la quale sembrerebbe necessario un apposito intervento normativo da adottare da parte del Parlamento.
  Pertanto, concludo manifestando l'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale, citati nel presente atto, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

direttiva comunitaria

parita' di trattamento