ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12254

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 855 del 21/09/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/17044
Firmatari
Primo firmatario: COZZOLINO EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/09/2017

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12254
presentato da
COZZOLINO Emanuele
testo di
Giovedì 21 settembre 2017, seduta n. 855

   COZZOLINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:

   con l'interpellanza n. 2-00489 del 2 aprile 2014 il sottoscritto sottoponeva al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la problematica di un numero di verbali di accertamento dell'Inps, che varia dai 12 ai 15 mila, recapitati ad altrettanti soggetti ai quali si contesta il mancato rispetto dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale stabilisce che, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali;

   con il messaggio n. 16291 dell'11 ottobre 2013 il direttore generale Nori precisava che «in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo (da ultimo Corte d'appello di Bologna 623/12 che contravviene all'orientamento dell'Istituto), si potrebbero ritenere ravvisabili i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 116 della legge 388/00, che consentono la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro la data di pubblicazione del messaggio che chiarisce questi punti»;

   appare pertanto essenziale, visti i numeri significativi, e considerata la scarsa chiarezza di ciò che è previsto nella normativa, oltre alla carente informazione da parte delle compagnie assicurative per le quali i produttori prestavano l'opera, delineare un quadro chiaro su quanti siano i soggetti che risultino non in regola con il disposto del già citato dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche dopo l'emanazione da parte dell'Inps del messaggio n. 16291 dell'11 ottobre 2013, per verificare l'opportunità di un eventuale ulteriori interventi anche a scopo chiarificatorio;

   se infatti a coloro che risultavano inadempienti per il periodo precedente all'ottobre 2013 era possibile applicare la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, coloro che risultano ancora inadempienti saranno chiamati pagare interessi e sanzioni per intero, con un ingente esborso economico –:

   quanti siano gli intermediari assicurativi, produttori di terzo e quarto gruppo, che risultino non in regola con il disposto del già citato dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il periodo precedente e quanti per quello successivo all'11 ottobre 2013.
(5-12254)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12254

  La figura dei produttori di terzo e quarto gruppo è prevista dagli articoli 1, 5 e 6 del Contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Tali soggetti svolgono attività di procacciamento di contratti assicurativi per conto di agenzie assicurative e agiscono senza obbligo di subordinazione e, generalmente, senza obbligo di minimo di produzione ed esclusività. Hanno invece l'obbligo di riscossione e versamento dei premi incassati a favore dell'assicurazione.
  L'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce che, dal 1o gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo, come dettagliatamente individuati dagli articoli 5 e 6 del citato contratto collettivo, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali.
  Al riguardo, l'INPS ha comunicato che, in esito agli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso che erano sconosciuti un cospicuo numero di produttori facenti capo ad alcune società assicurative. L'Istituto ha, pertanto, proceduto alla necessaria iscrizione addebitando i contributi e le sanzioni dalla data di inizio dell'attività e nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
  Peraltro nel 2013 l'INPS ha chiarito – con il messaggio n. 16291 – che, nell'individuazione dell'obbligo contributivo, riveste importanza fondamentale la presenza di una lettera di autorizzazione rilasciata dalla compagnia assicurativa, nella quale siano individuati gli obblighi e i diritti delle parti. Solo in assenza di tale lettera potrebbe ravvisarsi, ai sensi del citato contratto collettivo, l'occasionalità della prestazione lavorativa. Lo stesso messaggio ha previsto che, a fronte della complessità della materia e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, si potrebbero ravvisare i presupposti di cui all'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000, che consentono, per le fattispecie non ancora definite, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali.
  Con specifico riferimento al quesito posto nell'odierna interrogazione, l'istituto ha fatto sapere di avere contezza solo dei soggetti che svolgono una determinata attività economica e che sono iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria dell'INPS. Al riguardo, si evidenzia che, poiché l'attività di tali lavoratori può essere svolta anche in assenza di organizzazione d'impresa, utilizzando mezzi, strumenti e locali delle compagnie assicurative, gli stessi nella maggior parte dei casi non risultano iscritti alla Camera di commercio come titolari d'impresa. L'INPS ha, pertanto, fornito solo il numero di coloro che sono iscritti – sulla base di domanda o di accertamento d'ufficio – alla gestione commercianti in quanto svolgono attività di produttore.
  Va precisato, inoltre, che tali lavoratori versano la contribuzione in base al reddito effettivamente percepito nell'anno finanziario di riferimento e lo comunicano all'Agenzia delle entrate l'anno seguente. L'Amministrazione finanziaria dopo aver effettuato le ordinarie verifiche lo valida e lo trasmette all'INPS. L'Istituto poi rielabora le informazioni e le utilizza per identificare le eventuali le eventuali omissioni contributive da includere nelle procedure di recupero crediti. Pertanto, i dati relativi agli importi a debito successivi al 2013, contenuti nella tabella fornita dall'INPS che metto a disposizione della Commissione, non sono esaustivi in quanto, ad oggi, le informazioni reddituali comunicate da Agenzia delle entrate ad INPS si fermano al 2013. Dunque, le informazioni reddituali, relative al 2014 o ad anni successivi, sono parziali e non indicative della reale esposizione debitoria dei soggetti interessati.
  Da ultimo, l'INPS ha chiarito che il numero di soggetti con debiti dal 2014 in poi ammontano a 1.898, dei quali 1.140 «soggetti attivi» e 758 cessati dall'attività.

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione obbligatoria