ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 850 del 14/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD 14/09/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017
PICCOLO GIORGIO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 14/09/2017
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 14/09/2017
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 14/09/2017
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 14/09/2017
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 14/09/2017
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/09/2017
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 14/09/2017
PRATAVIERA EMANUELE MISTO-FARE!-PRI-LIBERALI 14/09/2017
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 14/09/2017
AUCI ERNESTO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 14/09/2017
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/09/2017
Stato iter:
19/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/10/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/10/2017
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/09/2017

DISCUSSIONE IL 19/10/2017

SVOLTO IL 19/10/2017

CONCLUSO IL 19/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12166
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 14 settembre 2017, seduta n. 850

   GNECCHI, MOTTOLA, PATRIZIA MAESTRI, GIORGIO PICCOLO, AIRAUDO, DALL'OSSO, COMINARDI, CIPRINI, BARUFFI, SIMONETTI, RIZZETTO, PRATAVIERA, POLVERINI, AUCI e INCERTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'istituto del cumulo dei contributi era già presente nel nostro ordinamento sulla base della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che ha previsto all'articolo 1, commi da 239 a 246, la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative;

   con l'articolo 1, comma 195 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017, si è modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 estendendo l'istituto del cumulo agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, prevedendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24;

   ad oggi non risulta siano state emanate dall'istituto previdenziale dei giornalisti – Inpgi – le relative disposizioni applicative che consentano ai giornalisti di cumulare i contributi versati nella gestione separata Inpgi 2, con quelli versati nell'Inpgi;

   si ritiene utile ricordare che già con la legge n. 228 del 2012, successivamente modificata dalla legge n. 232 del 2016, è stato reso possibile cumulare i contributi versati nella gestione separata Inps con i contributi versati in altri fondi previdenziali pubblici; già dal 2012 quindi l'Inpgi avrebbe potuto disciplinare al proprio interno con regolamento almeno «Inpgi1» e «Inpgi2» –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire affinché l'Inpgi proceda ad emanare le disposizioni applicative della norma richiamata in premessa, di cui alla legge di bilancio 2017, e in particolare a risolvere il problema degli iscritti all'Inpgi2, perché possa realizzarsi il cumulo dei contributi e non rimanga con Inpgi1 un'unica possibilità, ovvero la ricongiunzione onerosa.
(5-12166)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12166

  Preliminarmente voglio ricordare che la legge di bilancio 2017 ha modificato la disciplina, dettata dalla legge n. 228 del 2012 in materia di cumulo dei periodi assicurativi, estendendo, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  Nello specifico, i commi 242, 244 e 248 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228, nel richiamare il decreto legislativo n. 42 del 2006, individuano l'INPS quale soggetto preposto al pagamento delle pensioni in regime di cumulo previa stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati.
  Al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi in materia e definire le modalità operative per consentire la fruizione del cumulo in parola, si sono tenuti diversi incontri di approfondimento che hanno visto la partecipazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e degli enti previdenziali privati.
  In esito a tali incontri, l'INPS ha adottato la circolare n. 60 del 2017, con la quale ha fornito le prime istruzioni applicative limitatamente agli iscritti alle gestioni AGO e ha rinviato ad una successiva circolare la trattazione delle modalità operative per i periodi contributivi maturati presso gli enti previdenziali di cui al decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  A tale proposito, rappresento che lo scorso 3 ottobre l'INPS ha trasmesso al Ministero del lavoro una bozza di circolare. Il successivo 9 ottobre il Ministero ha espresso il proprio nulla osta e, conseguentemente, il 12 ottobre l'INPS ha adottato la circolare n. 140 che definisce il quadro operativo cui gli enti privati di previdenza obbligatoria dovranno conformarsi. Al riguardo la circolare prevede che l'INPS è tenuto a stipulare singole convenzioni con i diversi Enti in ragione della loro specificità al fine di rendere compiutamente operativo il disposto normativo della legge di bilancio del 2017.
  La norma sul cumulo trova, ovviamente, applicazione anche nei confronti degli iscritti all'INPGI sia con riferimento ai periodi accreditati presso la gestione sostitutiva dell'AGO (cosiddetto INPGI 1) che a quelli accreditati presso la gestione separata (cosiddetto INPGI 2).
  La norma ha previsto che nel caso di esercizio della facoltà del cumulo gratuito, l'ente erogatore della prestazione pensionistica debba essere l'Inps. Tale procedura trova applicazione anche nel caso in cui l'iscritto intenda cumulare periodi contributivi appartenenti esclusivamente alle due gestioni dell'INPGI. In tal caso, l'INPGI assolverà la funzione di ente istruttore mentre sarà l'Inps a effettuare il pagamento della prestazione.
  A tal proposito, l'INPGI ha reso noto di aver trasmesso all'Inps le domande fino ad oggi pervenute (circa 15) e di non aver adottato alcuna disposizione applicativa in attesa che l'INPS disciplinasse gli aspetti procedurali attuativi della norma (recentemente chiariti con la predetta circolare n. 140), e in attesa che venissero regolamentati con le apposite convenzioni – da stipulare con ciascun ente coinvolto nel processo – i dettagli operativi finalizzati alla gestione e definizione delle istanze degli iscritti.
  Da ultimo, l'INPGI ha assicurato che, non appena sarà firmata la convenzione, provvederà ad adottare una circolare rivolta ai propri iscritti con la quale saranno precisati i termini e le modalità applicative della norma.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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