ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12159

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 849 del 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 13/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/09/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/09/2017

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12159
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo presentato
Mercoledì 13 settembre 2017
modificato
Giovedì 28 settembre 2017, seduta n. 860

   SIMONETTI, ALLASIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   una delle misure di rilievo del cosiddetto «pacchetto previdenza» nella legge di bilancio 2017, tanto decantata dal Governo che l'ha proposta, è costituita dall'ampliamento al 1° gennaio 2017, rispetto alla normativa vigente, della possibilità di cumulo gratuito prevista a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno maturato periodi non coincidenti di anzianità contributiva in diverse gestioni del sistema previdenziale pubblico obbligatorio e dall'estensione di tale opportunità anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti;

   l'istituto del cumulo, infatti, era già previsto nel nostro ordinamento in forza della legge n. 228 del 2012, articolo commi da 239 a 246, che offriva l'opportunità ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

   le novità introdotte dall'ultima legge di bilancio consistono nell'estensione della possibilità di cumulo ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia anche al caso in cui il lavoratore abbia già maturato diritto a pensione in qualcuna delle gestioni cui è o è stato iscritto e, per l'appunto, nella previsione di consentire il cumulo contributivo anche agli iscritti alle casse professionali;

   la norma ha previsto anche la possibilità di interruzione delle ricongiunzioni onerose in corso il cui iter non fosse concluso, con la restituzione entro 12 mesi di quanto già versato e la possibilità di ricorrere all'istituto del cumulo;

   è inutile ribadire l'importanza che tale istituto riveste per migliaia di lavoratori, finora costretti ad optare soltanto per la totalizzazione ovvero la ricongiunzione onerosa, o in ultima analisi la perdita di contributi versati durante la propria attività lavorativa;

   eppure, secondo quanto denunciato a mezzo stampa su Libero dell'8 settembre 2017, sembrerebbe che la legge non venga applicata e che molte Casse non abbiano proceduto con la restituzione dei contributi a chi ne aveva diritto, impedendo la facoltà del cumulo, sostenendo che il Ministro interrogato «finge di non sapere nulla» –:

   se la denuncia di cui in premessa trovi conferma e quali siano le ragioni di una mancata iniziativa del dicastero preposto all'attuazione della norma relativa al cumulo gratuito dei contributi versati, che impedisce a migliaia di lavoratori la possibilità di recuperare i propri versamenti e di esercitare il diritto a pensione.
(5-12159)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12159

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Simonetti, inerente all'attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 in materia di cumulo gratuito dei contributi versati dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti, preliminarmente, è opportuno ricordare che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel sistema pensionistico italiano misure per la cosiddetta flessibilità in uscita estendendo, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
  Le disposizioni introdotte con la legge di bilancio non richiedono l'adozione né di atti di indirizzo né di disposizioni applicative, rendendosi solo necessario un adeguamento delle procedure amministrative – gestite dall'INPS e dalle singole Casse professionali nei loro rispettivi ordinamenti – per la completa ed effettiva operatività del nuovo istituto previdenziale, come da ultimo innovato.
  Va detto inoltre che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2017, l'INPS ha emanato la circolare esplicativa n. 60 del 2017 in materia di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le gestioni pubbliche, preannunciando che «con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali».
  Il Ministero che rappresento ha svolto, in questi anni, una continua attività di stimolo e di impulso nei confronti dell'INPS e delle Casse, affinché fossero adottati tutti gli atti necessari all'applicazione della norma vigente.
  Risulta che l'istituto stia provvedendo in questi giorni – sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Ministero e sentite le Casse – all'adozione di una specifica circolare finalizzata a risolvere le questioni segnalate dall'interrogante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salariato

pensionato

assicurazione obbligatoria