ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11980

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 842 del 26/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 26/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/07/2017
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/07/2017
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/07/2017
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/07/2017
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 26/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/07/2017
Stato iter:
28/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/07/2017
Resoconto TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2017
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/07/2017
Resoconto TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/07/2017

SVOLTO IL 28/07/2017

CONCLUSO IL 28/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11980
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 26 luglio 2017, seduta n. 842

   GEBHARD, TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e SEGONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   pochi settori sono vigilati o meglio sorvegliati come quello bancario, eppure se si scorre l'elenco degli istituti quotati in borsa si scopre che non si conoscono i nomi della gran parte dei loro azionisti, salvo quando si presentano in assemblea una volta all'anno;
   la legge obbliga, infatti, gli investitori a comunicare alla Consob solamente le partecipazioni che superano la soglia del 3 per cento il che comporta che, su 119,8 miliardi di euro di capitalizzazione di borsa, calcolata ai valori del 17 luglio 2017, gli azionisti dichiarati che sforano il tetto del 3 per cento, sono appena 35 e a loro fa capo una quota pari a 26,9 miliardi di euro di capitale, meno di un quarto del totale, ma non si sa gli altri 92,9 miliardi di euro a chi sono intestati;
   il peso degli stranieri, presenti in 8 delle 15 banche analizzate, è certamente rilevante, visto che sono circa un terzo del totale e a loro fanno capo 8,32 miliardi di euro di capitalizzazione;
   nel capitale di Intesa Sanpaolo 4 sono gli azionisti rilevanti (Compagnia di San Paolo col 9,2 per cento, Blackrock col 5,01 per cento, Fondazione Cariplo con il 4,84 per cento e Fondazione Cr Padova Rovigo col 3,24 per cento, tre in Unicredit (Capital research al 5,072 per cento, Mubadala al 5,042 per cento e Norges bank col 3,3 per cento, come in Mediobanca (Unicredit all'8,7 per cento Bolloré al 5,03 per cento e Mediolanum 3,34 per cento) e in Ubi (Fondazione Cr Cuneo al 5,91 per cento, Fondazione Banca Monte Lombardia al 5,21 per cento e Silchester Invest al 5,125 per cento;
   la Bpm ha un solo azionista sopra il 3 per cento (Invesco col 3,13 per cento) come il Credito Valtellinese (Dumont con il 5,78 per cento), appena due ciascuno Bper (Finose con il 5,01 per cento e Fondazione di Sardegna col 3,025 per cento) e Carige (Malacalza con il 17,59 per cento Volpi con il 6 per cento), mentre nelle altre quotate ai principali azionisti fanno capo quote ben più corpose;
   è importante per il nostro Paese conoscere chi siano gli azionisti con quote di partecipazione superiori allo 0,50 per cento degli istituti di credito italiani, visto che il sistema economico/finanziario è un asset strategico. Inoltre, tali informazioni si potrebbero rivelare fondamentali, nella prospettiva della creazione di un mercato italiano dei non performing loan, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse tra i soci degli istituti e gli acquirenti dei crediti deteriorati –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato reputi opportuno intraprendere in merito ai fatti esposti in premessa. (5-11980)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-11980

  L'interrogazione in esame concerne gli obblighi di comunicazione dei nominativi degli azionisti con partecipazioni rilevanti in istituti di credito italiani.
  In particolare, si sottolinea l'importanza di conoscere il nominativo degli azionisti degli istituti di credito quotati, con una partecipazione superiore allo 0,50 per cento, – rispetto al 3 per cento attualmente previsto nel Testo Unico della Finanza (TUF), recato dal decreto legislativo n. 58 del 1998 – sia per l'importanza strategica del sistema economico-finanziario sia per prevenire eventuali situazioni di conflitto di interesse tra i soci degli istituti stessi e gli acquirenti di crediti deteriorati.
  Il richiamato obbligo oggi vigente, ad opinione degli onorevoli interroganti, non risulterebbe efficace poiché rimane non conosciuta la maggioranza dell'azionariato.
  La Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare, che la citata normativa di riferimento non è applicabile al solo settore bancario ma riguarda tutte le società quotate.
  Segnala, inoltre, che la soglia era precedentemente fissata al 2 per cento ed è stata di recente innalzata al 3 per cento – ad opera del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 – in occasione del recepimento della direttiva 2013/50/UE (che ha introdotto modifiche alla direttiva 2004/109, cosiddetta « transparency»).
  La specifica materia della trasparenza degli assetti proprietari è poi oggetto di regolamentazione attuativa da parte di Consob (cfr. cosiddetto «Regolamento Emittenti», adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), che, a sua volta, ha sottolineato le previsioni della normativa vigente, laddove la determinazione della soglia minima di trasparenza per le partecipazioni rilevanti detenute in società con azioni quotate (tra le quali rientrano anche le banche) è stabilita dall'articolo 120, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998 («TUF»), il quale dispone che «Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento».
  Inoltre, continua la Consob, ai sensi del combinato disposto della stessa norma e dell'articolo 117 del citato «Regolamento emittenti», la predetta comunicazione è dovuta altresì nel caso di:
   raggiungimento o superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento, 30 per cento, 50 per cento, 66,6 per cento e 90 per cento;
   riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie sopra indicate.

  Quindi, relativamente all'esigenza di «conoscere chi siano gli azionisti con quote di partecipazione superiori allo 0,50 per cento degli istituti di credito italiani visto che il sistema economico finanziario è un asset strategico», atteso il quadro normativo vigente, Consob dichiara di non essere in possesso degli elementi informativi richiesti dagli interroganti.
  Si ritiene comunque utile segnalare che la richiamata recente direttiva, è stata emanata dai co-legislatori europei al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per le società quotate, preservando nel contempo la trasparenza degli assetti proprietari.
  La disciplina europea, in particolare, comporta l'operare di obblighi di trasparenza e comunicazione alle Autorità e al mercato al raggiungimento di determinate soglie di partecipazione al capitale di una società, a partire da quella minima del 5 per cento, consentendo comunque agli Stati membri di prevedere ulteriori obblighi di notifica al raggiungimento di partecipazioni anche inferiori.
  L'attuale soglia del 3 per cento è stata scelta, anche sulla base degli esiti di una consultazione pubblica, perché ritenuta idonea a contemperare tra loro le diverse esigenze volte a garantire adeguata trasparenza al mercato sugli assetti proprietari ed evitare fenomeni di opacità informativa; consentire in special modo agli investitori istituzionali un investimento maggiore, senza che le proprie strategie siano rivelate agli altri partecipanti al mercato, ovviando alle conseguenze negative di quello che potrebbe definirsi come «effetto emulazione»; ridurre l'onere amministrativo sostenuto per adempiere agli obblighi di notifica, ricadenti sugli investitori ogni qual volta la loro partecipazione ecceda o scenda al di sotto della soglia di riferimento.
  Inoltre, un valore della prima soglia di comunicazione al 3 per cento allinea l'ordinamento nazionale a quanto previsto in alcuni dei principali Paesi europei.
  Il valore del 3 per cento è stato adottato nel Regno Unito, in Germania, Spagna, Olanda e Irlanda. La Francia non ha esercitato l'opzione e prevede la prima soglia di comunicazione al 5 per cento.
  Per quanto riguarda infine il richiamo ai non-performing loans (NPLs), ove dovessero esserci conflitti di interesse nelle operazioni sugli NPLs, questi andrebbero meglio approfonditi e valutati alla luce dei numerosi presidi già previsti dall'ordinamento (es. obbligo di disclosure e di astensione per amministratori nelle operazioni in conflitto di interessi; disciplina Consob e Banca d'Italia sulle operazioni con parti correlate; disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari e altro).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prevenzione delle malattie

azionista

quotazione in borsa