ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 841 del 25/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 25/07/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/07/2017
Stato iter:
06/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/09/2017
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/09/2017
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/07/2017

DISCUSSIONE IL 06/09/2017

SVOLTO IL 06/09/2017

CONCLUSO IL 06/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11964
presentato da
RONDINI Marco
testo di
Martedì 25 luglio 2017, seduta n. 841

   RONDINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ai richiedenti asilo è consentito di svolgere «attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente»;
   il successivo comma 2 esplicita che tale permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può esser convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  –:
   quale sia la tipologia contrattuale applicata per la fattispecie di cui in premessa;
   quale sia il numero dei lavoratori stranieri richiedenti asilo impiegati con tale forma contrattuale;
   quali oneri il datore di lavoro debba sostenere in caso di chiusura anticipata del contratto di lavoro per sopravvenuto diniego del permesso di soggiorno per richiesta di asilo da parte delle commissioni competenti –:
   se non intenda assumere iniziative per rivedere la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 22 citato in premessa escludendo la possibilità di svolgere attività lavorativa per i migranti che hanno presentato domanda di asilo, fintanto che non sia conclusa, con esito positivo, la procedura in merito. (5-11964)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-11964

  Il quadro normativo in materia di accoglienza, delineato nel decreto legislativo 142 del 2015 (attuativo della direttiva n. 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva n. 2013/32/UE in materia di procedure comuni ai fini del riconoscimento dello status di protezione internazionale) autorizza il richiedente la protezione internazionale a rimanere sul territorio dello Stato per il tempo necessario alla decisione della Commissione territoriale. In particolare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il richiedente può ottenere, in attesa dell'esito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di sei mesi. Tale permesso è rinnovabile fino alla decisione della domanda da parte della Commissione o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008. Inoltre, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti è consentito svolgere attività, lavorativa se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
  Al riguardo voglio sottolineare che tale disposizione è in linea con i principi dettati dalla direttiva n. 2013/33/UE che mira ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione internazionale. Infatti l'articolo 15 della direttiva prevede che: «Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti presentazione della domanda di protezione al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente».
  Ricordo, inoltre, che anche il Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi del 7 giugno 2016 della Commissione Europea incoraggia gli Stati membri a sostenere l'inserimento accelerato nel mercato del lavoro dei richiedenti protezione internazionale, anche attraverso corsi che associno la formazione linguistica alla formazione sul posto di lavoro, unitamente ad una tempestiva valutazione, convalida e riconoscimento delle competenze e delle qualifiche possedute dagli stessi.
  In riferimento al quesito circa la tipologia contrattuale da applicare alla fattispecie in parola, segnalo che l'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, attraverso l'utilizzo della locuzione «attività lavorativa», non ha limitato l'accesso al mercato del lavoro a una o più tipologie di rapporto di lavoro, né tale limitazione è deducibile per relationem dal testo unico dell'immigrazione, dal regolamento di attuazione dello stesso o da altre norme speciali. L'unico requisito richiesto per l'accesso al lavoro è che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. All'atto della conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di protezione internazionale, se viene riconosciuto lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o umanitaria, il relativo permesso di soggiorno consente di proseguire il rapporto di lavoro nelle forme individuate dalle parti.
  Il comma 2 dell'articolo 22 prevede, inoltre, che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sul punto, inoltre, la circolare n. 14751 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 luglio 2016 ha precisato che risultano del tutto differenti i presupposti e i requisiti necessari per il rilascio dei due provvedimenti autorizzatori.
  Con riferimento agli oneri a carico del datore di lavoro in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, rappresento che la chiusura del rapporto di lavoro segue le regole individuate dalla normativa di settore in relazione alla natura lei contratto di lavoro utilizzato e di conseguenza alla disciplina applicabile allo stesso.
  Da ultimo rendo noto che, al 31 marzo 2017, sono 19.722 i lavoratori richiedenti asilo hanno un rapporto di lavoro «attivo» instaurato nel periodo da aprile 2011 a marzo 2017.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico