ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/11697

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 822 del 28/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 28/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOSSATI FILIPPO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 28/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LO SPORT
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LO SPORT delegato in data 28/06/2017
Stato iter:
29/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/06/2017
Resoconto FOSSATI FILIPPO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
 
RISPOSTA GOVERNO 29/06/2017
Resoconto LOTTI LUCA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SPORT)
 
REPLICA 29/06/2017
Resoconto FOSSATI FILIPPO ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/06/2017

SVOLTO IL 29/06/2017

CONCLUSO IL 29/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11697
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Mercoledì 28 giugno 2017, seduta n. 822

   NICCHI e FOSSATI. — Al Ministro per lo sport . — Per sapere – premesso che:
   per l'attività sportiva è generalmente necessaria la certificazione medica, a fini preventivi;
   purtroppo, tranne i casi di sport professionistico, i costi della certificazione medica sono a carico di chi pratica lo sport;
   tuttavia, esiste una discrepanza nella disciplina dell'ordinamento sportivo: l'attività sportiva intesa come ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, richiede la certificazione medica. Viceversa, la stessa attività – ove organizzata da enti diversi, senza scopo di lucro – non necessita del certificato medico, dando così luogo a una chiara disparità di trattamento;
   il Governo si era impegnato a sanare tale problematica normativa, ma sinora ciò non è accaduto –:
   con quali tempi e modalità si intendano assumere le iniziative necessarie a risolvere la questione dei certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche.
(5-11697)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 giugno 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-11697

  Con la sua interrogazione, il collega Fossati sottopone alla mia attenzione la questione dell'obbligo di certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva, in particolar modo denunciando una presunta disparità di trattamento tra società e associazioni sportive dilettantistiche e altri enti senza scopo di lucro.
  La questione posta trova la sua disciplina nell'articolo 2 del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
  Si legge, in particolare, nella disposizione che ho citato che tutti coloro che praticano attività ludico motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria.
  Tale certificato deve essere poi esibito all'atto dell'iscrizione o all'avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l'attività sportiva e deve essere conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.
  Venendo al quesito posto dal collega, mi preme in primo luogo sottolineare come la disciplina contenuta nel decreto ministeriale al quale ho fatto riferimento poc'anzi non distingue a seconda del soggetto che organizza l'attività sportiva, ma ha riguardo esclusivamente al tipo di attività che si svolge.
  Infatti, sono esclusi dall'obbligo di certificazione:
   1. coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
   2. chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
   3. i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare.

  La ragione di tali esclusioni è evidente: l'obbligo di certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico motorie si giustifica in quanto un soggetto pratica attività sportiva in un contesto organizzato e con una certa continuità.
  Laddove manchino questi requisiti, non ha senso imporre l'obbligo di certificazione (e io infatti non avevo assunto alcun impegno in proposito!): lo Stato non può far altro che limitarsi a raccomandare ai cittadini di sottoporsi a costanti controlli medici. Raccomandazione, peraltro, che vale per tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche al di fuori dello sport.
  Infatti, il decreto ministeriale che disciplina questa materia, raccomanda ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di certificazione, di sottoporsi comunque a un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio: con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione sportiva

sport professionale

sport