ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11693

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 822 del 28/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: GALGANO ADRIANA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 28/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI 28/06/2017
MARZANO MICHELA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/06/2017
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 28/06/2017
CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/06/2017


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/06/2017
Stato iter:
05/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/07/2017
Resoconto BUBBICO FILIPPO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 05/07/2017
Resoconto GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/06/2017

DISCUSSIONE IL 05/07/2017

SVOLTO IL 05/07/2017

CONCLUSO IL 05/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11693
presentato da
GALGANO Adriana
testo di
Mercoledì 28 giugno 2017, seduta n. 822

   GALGANO, DAMBRUOSO, MARZANO, ROSTELLATO e CENTEMERO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con sentenza n. 286 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che non consente ai genitori, anche adottivi o non coniugati, di trasmettere ai figli il cognome materno e ha definito «indifferibile» l'intervento legislativo per disciplinare la materia;
   il Ministero dell'interno, ad integrazione della precedente, ha emanato la circolare n. 7 del 14 giugno 2017; nella stessa data, rispondendo alla prima firmataria del presente atto, il Ministro della giustizia ha sostenuto la logica riformatrice del disegno di legge n. 1628, all'esame della II Commissione giustizia del Senato, e ha assicurato che il Governo si adopererà per una rapida definizione dell’iter legislativo;
   nella nuova circolare, tuttavia, permangono ancora criticità, a cominciare dal fatto che il padre da solo può presentare la denuncia di nascita, senza considerare che potrebbe essere leso il diritto della madre che abbia concordato il doppio cognome ma anche che non vuole essere nominata;
   altra problematica attiene all'assenza di riferimenti ai nuovi nati con altri fratelli o sorelle e al fatto che i genitori possono solo chiedere che il cognome della madre sia aggiunto come secondo a quello del padre, sulla base di un'interpretazione per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo nel 2014;
   inoltre, il doppio cognome di uno o di entrambi i genitori va considerato in blocco, cosa che di fatto impedisce l'aggiunta del cognome materno quando uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome –:
   quali iniziative il Governo intenda mettere in campo per ovviare alle criticità riscontrate nella sopracitata circolare del Ministero dell'interno, derivanti dal mancato tempestivo insediamento di un tavolo interministeriale, e per fare in modo che ci si adegui alla sentenza della Corte per l'attribuzione «anche» del cognome materno. (5-11693)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 luglio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-11693

  Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Galgano chiede quali misure il Governo intenda mettere in campo per ovviare alle criticità che sarebbero contenute nella circolare n. 7 del 2017, relativa all'attribuzione del doppio cognome ai neonati.
  Premetto che il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno emanare la predetta circolare, al fine di fornire indicazioni operative in risposta alle richieste di chiarimento e ai quesiti pervenuti da vari Uffici dello stato civile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016.
  Come noto, con tale sentenza il Giudice delle leggi, nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale, ha sostenuto che «la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno [...] sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale».
  La prima delle criticità della circolare, cui si fa riferimento nell'interrogazione, riguarda la frequente fattispecie in cui il padre – da solo – rende la dichiarazione di nascita, mentre la madre è ricoverata presso il centro nascita dove è avvenuto il parto.
  Al riguardo, osservo che sebbene il regolamento dello stato civile prescriva il rispetto della volontà materna in sede di formazione della dichiarazione di nascita, tuttavia l'eventuale volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita risulta incompatibile con la presunzione di accordo tra i due genitori sull'aggiunta del cognome materno.
  Pertanto, la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita esclude che la persona che rende la dichiarazione di nascita possa, in quello stesso atto, comunicare l'aggiunta del cognome materno.
  Per quanto riguarda la possibilità che, con l'aggiunta del cognome materno, il neonato abbia un cognome diverso dai propri fratelli o sorelle, sottolineo che tale criticità non discende dalla circolare bensì dal quadro normativo risultante dall'efficacia della predetta sentenza della Corte costituzionale, in attesa – come evidenziato pure nella circolare – di auspicati interventi del legislatore.
  Quanto alla parte della circolare in cui si precisa che il cognome materno si aggiunge a quello paterno, rilevo che tale assunto si basa sull'utilizzo, ricorrente nella pronuncia costituzionale, dell'avverbio «anche».
  Peraltro, a legislazione invariata, non avrebbe potuto trarsi convincimento contrario dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014, richiamata dall'interrogante.
  Tale pronuncia, infatti, verte sul più generale tema della normativa italiana in materia di trasmissione del cognome materno al neonato e, nel dispositivo, aveva concluso per la violazione della Convenzione «a causa dell'impossibilità per i ricorrenti, al momento della nascita della figlia, di far iscrivere quest'ultima nei registri dello stato civile attribuendole il cognome della madre».
  Questa impossibilità veniva dunque valutata come una «lacuna del sistema giuridico italiano, secondo il quale il “figlio legittimo” è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre».
  Infine, per quanto attiene alla necessità, richiamata dalla circolare, che l'attribuzione del cognome materno riguardi tutti gli elementi onomastici di cui esso sia eventualmente composto, evidenzio che l'attuale quadro normativo non contempla, al riguardo, alcuna diversa opzione.
  Ovviamente, anche questo aspetto rientra tra quelli che potranno essere affrontati nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 1628, citato dall'interrogante.
  In ordine alla richiesta di iniziative per adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale, assicuro che il Governo condivide gli obiettivi del citato disegno di legge, attualmente in discussione al Senato, e continuerà a garantire ogni possibile contributo nel prosieguo dei lavori parlamentari per una rapida definizione dell'iter del provvedimento, sui cui contenuti il Ministero della giustizia e quello dell'interno hanno già in atto un proficuo dialogo collaborativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

genitore non coniugato

filiazione

Corte europea dei diritti dell'uomo